Language of document : ECLI:EU:T:2014:895





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 ottobre 2014 – Alpiq RomIndustries e Alpiq RomEnergie / Commissione

(causa T‑129/13)

«Aiuti di Stato – Elettricità – Tariffe preferenziali – Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Misura di aiuto integralmente eseguita alla data di deposito del ricorso – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti destinati a produrre effetti giuridici – Nozione – Presupposti (Art. 263 TFUE) (v. punti 21, 23, 24, 51)

2.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici obbligatori – Atti preparatori – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punto 22)

3.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici obbligatori – Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale in corso di esecuzione considerata provvisoriamente aiuto nuovo – Inclusione (Artt. 107, § 1, TFUE, 108, § 3, TFUE e 263 TFUE) (v. punti 26‑28)

4.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici obbligatori – Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale non più in corso di esecuzione – Esclusione (Artt. 107, § 1, TFUE, 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263 TFUE) (v. punti 33, 37, 42, 55, 56, 58)

5.                     Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione al momento del deposito del ricorso (v. punto 44)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2012) 2542 final della Commissione, del 25 aprile 2012, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE sull’aiuto di Stato n. SA.33451 (2012/C) (ex 2012/NN) – Romania – Tariffe preferenziali nei contratti tra Hidroelectrica SA e rivenditori di energia elettrica.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Alpiq RomIndustries Srl e Alpiq RomEnergie Srl sono condannate alle spese.