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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 27 marzo 2024 – A Oy

(Causa C-232/24, Kosmiro)1

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in impugnazione: A Oy

Altra parte intervenuta: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questioni pregiudiziali

Qualora una società di factoring acquisti da un cliente crediti fatturati con scadenza futura, in modo tale che il rischio di insolvenza ad essi inerenti venga trasferito dal cliente alla società (factoring sotto forma di cessione di crediti):

a)    se la provvigione di finanziamento addebitata dalla società per ciascun credito oggetto del contratto, espressa in percentuale, debba essere considerata come una voce di rettifica del prezzo di acquisto dei crediti o come un’altra voce non rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA1 , oppure

b)    se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 9 della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che la società fornisce al proprio cliente una prestazione di servizi a titolo oneroso rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA a fronte della provvigione di finanziamento di cui alla prima questione, lettera a).

Se le spese fisse di apertura addebitate al cliente nell’ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti ai fini dell’impostazione e dell’avvio della procedura di factoring debbano essere considerate come un corrispettivo per la fornitura al cliente di una prestazione di servizi rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA.

Qualora i compensi di cui alla prima e alla seconda questione, addebitati nell’ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti, debbano essere considerati come il corrispettivo di una prestazione di servizi rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA:

a)    se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, sulla concessione di crediti, o l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), sulle operazioni relative ai pagamenti o ai crediti, debbano essere interpretati nel senso che la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate al cliente devono essere considerate come il corrispettivo per la vendita di una prestazione di servizi in regime di esenzione, oppure

b)    se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che si tratta di un corrispettivo a fronte del ricupero dei crediti, da considerarsi come una prestazione di servizi imponibile, oppure di un’altra prestazione di servizi imponibile.

Qualora una società di factoring fornisca ai propri clienti un finanziamento mediante la concessione di un credito in modo tale che i crediti fatturati del cliente fungano da garanzia per il finanziamento erogato dalla società (factoring sotto forma di anticipo fatture):

a)    se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, sulla concessione di crediti, o l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), sulle operazioni relative ai pagamenti o ai crediti, debbano essere interpretati nel senso che la provvigione di finanziamento addebitata al cliente per ciascun credito oggetto dell’accordo e le spese di apertura per le attività finalizzate all’impostazione e all’avvio del contratto di factoring devono essere considerate, almeno in parte, come il corrispettivo di una prestazione di servizi in regime di esenzione, oppure

b)    se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che si tratta del corrispettivo a fronte del ricupero dei crediti, da considerarsi come una prestazione di servizi imponibile, oppure di un’altra prestazione di servizi imponibile.

Qualora la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate nell’ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti o del factoring sotto forma di anticipo fatture debbano essere considerate nel loro insieme come il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile sulla base della terza e quarta questione, se il carattere imponibile della prestazione di servizi in forza della direttiva sia così chiaro e incondizionato da potergli attribuire un effetto diretto su domanda del soggetto passivo, sebbene l’esenzione prevista dalla legge nazionale sull’IVA includa altre forme di finanziamento oltre alla concessione di crediti.

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1     Il nome di questa causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome effettivo di nessuna delle parti in causa.

1     Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1)