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Ricorso proposto il 29 aprile 2014 – Styron Deutschland / Commissione

(Causa T-271/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Styron Deutschland GmbH (Schkopau, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e S. Kobes, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) – Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché la sovrattassa EEG prevista dalla legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: la «EEG») e il regime speciale di compensazione non rappresentano alcuna concessione di risorse statali o controllate dallo Stato. A suo giudizio nell’ambito del procedimento precontenzioso tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania sono stati accertati tutti i fatti rilevanti ai fini di una qualifica di tali misure. Non vi sarebbero più stati dubbi che la Commissione avrebbe dovuto chiarire in una procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE1 .

Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto

Nell’ambito di tale motivo la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e il principio della certezza del diritto, avendo applicato il procedimento relativo a nuovi aiuti a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, anziché il procedimento riguardante gli aiuti esistenti di cui all’articolo 17 e seguenti del regolamento n. 659/1999 per verificare la propria valutazione preliminare della EEG come aiuto. Al riguardo, essa afferma in particolare che la Commissione, con la decisione del 22 maggio 2002, non ha classificato la EEG 2000 come aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non si era verificato alcun trasferimento di risorse statali. Non sarebbero intervenute modifiche sostanziali nel passaggio dalla EEG 2000 alla EEG 2012 rispetto alla decisione della Commissione del 22 maggio 2002. Pertanto, la Commissione avrebbe potuto far valere in un procedimento ex articolo 108, paragrafo 1, TFUE una sua interpretazione giuridica modificata senza accusare la ricorrente.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio

Inoltre, la ricorrente sostiene che la convenuta avrebbe adottato la decisione impugnata senza prima dare alla ricorrente la possibilità di formulare osservazioni.

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1 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).