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Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 – P-D Glasseiden e a. / Commissione

(Causa T-272/14)1

(«Aiuti di Stato – Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità – Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso – Non luogo a provvedere»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: P-D Glasseiden GmbH Oschatz (Oschatz, Germania); P-D Interglas Technologies GmbH (Erbach, Germania); P-D Industriegesellschaft mbH (Wilsdruff, Germania); e Glashütte Freital GmbH (Freital, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e G.-R.  Engel, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositivo

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA.

La P-D Glasseiden GmbH Oschatz, la P-D Interglas Technologies GmbH, la P D Industriegesellschaft mbH e la Glashütte Freital GmbH sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 223 del 14.7.2014.