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Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2024 – NRW.Bank / SRB

(Causa T-466/16°RENV) 1

[«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2016 – Obbligo di motivazione – Principio di irretroattività – Articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 – Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi ex ante – Prestiti agevolati – Attività di promozione ausiliarie – Eccezione di illegittimità»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NRW.Bank (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: J. Seitz e C. Marx, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: H. Ehlers, J. Kerlin e C. De Falco, agenti, assistiti da B. Meyring, S. Schelo, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Sikora-Kalėda e J. Bauerschmidt, agenti), Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, A. Steiblytė e A. Nijenhuis, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione SRB/ES/2022/23 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 27 aprile 2022, che revoca la decisione SRB/ES/SRF/2016/06 del SRB, del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, nella misura in cui riguarda la NRW.Bank, e la decisione SRB/ES/SRF/2016/13 del SRB, sulla correzione dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, che integra la decisione SRB/ES/SRF/2016/06, nella misura in cui riguarda la NRW.Bank, e relativa al calcolo dei contributi ex ante della NRW.Bank per il 2016 al Fondo di risoluzione unico.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il Comitato di risoluzione unico (SRB) si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla NRW.Bank relative al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte, nell’ambito della causa C-662/19 P.

La NRW.Bank si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal SRB relative al procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale, nell’ambito della causa T-466/16 RENV, nonché di quelle relative al procedimento iniziale dinanzi al Tribunale, nell’ambito della causa T-466/16.

Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.

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1 GU C 371 del 10.10.2016.