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Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 – Hansa Metallwerke e a./Commissione

(Causa T-375/10) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Cooperazione durante il procedimento amministrativo – Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Irretroattività»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Hansa Metallwerke AG (Stoccarda, Germania); Hansa Nederland BV (Nijkerk, Paesi Bassi); Hansa Italiana Srl (Castelnuovo del Garda, Italia); Hansa Belgium (Asse, Belgio); e Hansa Austria GmbH (Salisburgo, Austria) (rappresentanti: H.-J. Hellmann e C. Malz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis e R. Sauer, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Simm e F. Florindo Gijón, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e, in via subordinata, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con la suddetta decisione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium e Hansa Austria GmbH sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 301 del 6.11.2010.