Language of document : ECLI:EU:T:2013:455





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013 – Villeroy & Boch Austria e altri / Commissione

(cause riunite T‑373/10, T‑374/10, T‑382/10 e T‑402/10)

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Infrazione unica – Imputabilità dell’infrazione – Prova – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Irretroattività – Termine ragionevole»

1.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito del giudice dell’Unione – Portata – Limiti – Osservanza dei principi generali del diritto (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 26, 397, 398)

2.                     Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Nozione – Intesa globale – Criteri – Obiettivo unico (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 32‑35, 61, 65)

3.                     Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Nozione – Qualificazione come infrazione unica – Margine di discrezionalità della Commissione – Violazione del principio di legalità dei reati e delle pene – Insussistenza (Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1) (v. punti 40‑43)

4.                     Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa in ragione di una partecipazione all’infrazione complessivamente considerata – Presupposti (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 46‑48, 54, 64, 242)

5.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Obbligo di delimitare il mercato in questione – Portata (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 53, 56‑58, 76)

6.                     Concorrenza – Norme dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% (Artt. 101 TFUE e 102 TFUE) (v. punti 97, 155, 156, 164)

7.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 104, 113‑115, 257, 264, 275, 289)

8.                     Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Oggetto o effetto anticoncorrenziale – Presunzione – Presupposti (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 121, 123, 145, 148, 149, 248, 261)

9.                     Diritto dell’Unione europea – Principi generali del diritto – Certezza del diritto – Legalità delle pene – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1) (v. punto 157)

10.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Applicazione (Art. 6, § 2, TUE; art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 48, § 1) (v. punto 158)

11.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri della Commissione – Accertamento di un’infrazione già cessata – Interesse legittimo ad effettuare l’accertamento – Rilevanza per la comprensione del funzionamento dell’intesa nel suo complesso (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7, § 1) (v. punti 302‑304)

12.                     Concorrenza – Ammende – Responsabilità solidale per il pagamento – Presupposti – Unità economica – Violazione del principio del ne bis in idem e del principio di legalità – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 324‑329, 332, 333)

13.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione – Violazione – Conseguenze (Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 347‑352)

14.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Irretroattività delle disposizioni penali – Ambito di applicazione – Ammende inflitte a seguito di una violazione delle regole di concorrenza – Inclusione – Eventuale violazione a seguito dell’applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende ad un’infrazione anteriore alla loro introduzione – Prevedibilità delle modifiche introdotte dagli orientamenti – Insussistenza della violazione (Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03 e 2006/C 210/02) (v. punti 371‑376)

15.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Calcolo dell’importo di base dell’ammenda – Presa in considerazione delle caratteristiche dell’infrazione nella sua globalità (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 19‑25) (v. punti 381‑384)

16.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Distinzione tra importo finale e importo intermedio dell’ammenda – Conseguenze (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2, comma 2) (v. punti 388‑393)

Oggetto

Domanda volta, in via principale, all’annullamento della decisione C (2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo delle ammende loro inflitte.

Dispositivo

1)

Nelle cause T‑373/10, T‑382/10 e T‑402/10, i ricorsi sono respinti.

2)

Nella causa T‑374/10, l’articolo 1, paragrafo 7, della decisione C (2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), è annullato nella parte in cui dichiara che la Villeroy & Boch AG ha partecipato ad un’intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e rubinetterie in Belgio, in Germania, in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi e in Austria prima del 12 ottobre 1994.

3)

Nella causa T‑374/10, il ricorso è respinto per il resto.

4)

Villeroy & Boch Austria GmbH, Villeroy et Boch SAS e Villeroy & Boch – Belgium sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nelle cause T‑373/10, T‑382/10 e T‑402/10.

5)

Villeroy & Boch AG sopporterà sette ottavi delle proprie spese e sette ottavi di quelle sostenute dalla Commissione nella causa T‑374/10.

6)

La Commissione sopporterà un ottavo delle proprie spese e un ottavo delle spese sostenute da Villeroy & Boch AG nella causa T‑374/10.