Language of document : ECLI:EU:T:2013:254





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 maggio 2013 – Iran Transfo / Consiglio

(causa T‑392/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Decisione adottata in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata della misura emessa nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3) (v. punti 23, 25-27)

2.                     Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Sindacato giurisdizionale della legittimità – Portata – Decisione basata su informazioni fornite da Stati membri e non comunicabili al giudice dell’Unione – Inammissibilità (Art. 263 TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2011/299/PESC) (v. punti 34, 40, 41, 50)

3.                     Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto (Art. 263 TFUE) (v. punto 48)

4.                     Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2011/299/PESC) (v. punti 48-53)

5.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di una decisione di congelamento di capitali che non ha alcuna incidenza su un regolamento che applica una misura identica – Rischio di un pregiudizio significativo alla certezza del diritto – Mantenimento degli effetti della decisione impugnata per un periodo massimo a decorrere dalla pronuncia (Art. 264, secondo comma, TFUE) (v. punti 54-56)

6.                     Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Potere discrezionale del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64) (v. punto 59)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65), nella parte in cui tale decisione riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran è annullata nella parte in cui riguarda la Iran Transfo.

2)

Gli effetti della decisione 2011/299, nella parte in cui riguarda la Iran Transfo, sono mantenuti per un periodo non superiore a due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Iran Transfo.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.