Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 maggio 2013 – Iran Transfo / Consiglio
(causa T‑392/11)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»
1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Decisione adottata in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata della misura emessa nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3) (v. punti 23, 25-27)
2. Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Sindacato giurisdizionale della legittimità – Portata – Decisione basata su informazioni fornite da Stati membri e non comunicabili al giudice dell’Unione – Inammissibilità (Art. 263 TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2011/299/PESC) (v. punti 34, 40, 41, 50)
3. Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto (Art. 263 TFUE) (v. punto 48)
4. Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2011/299/PESC) (v. punti 48-53)
5. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di una decisione di congelamento di capitali che non ha alcuna incidenza su un regolamento che applica una misura identica – Rischio di un pregiudizio significativo alla certezza del diritto – Mantenimento degli effetti della decisione impugnata per un periodo massimo a decorrere dalla pronuncia (Art. 264, secondo comma, TFUE) (v. punti 54-56)
6. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Potere discrezionale del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64) (v. punto 59)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65), nella parte in cui tale decisione riguarda la ricorrente. |
Dispositivo
1) | | La decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran è annullata nella parte in cui riguarda la Iran Transfo. |
2) | | Gli effetti della decisione 2011/299, nella parte in cui riguarda la Iran Transfo, sono mantenuti per un periodo non superiore a due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza. |
3) | | Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Iran Transfo. |
4) | | La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |