Ricorso proposto il 24 luglio 2009 - Omnicare / UAMI - Astellas Pharma (già Yamanouchi Pharma) (OMNICARE CLINICAL RESEARCH)
(Causa T-289/09)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Omnicare, Inc. (Covington, Stati Uniti) (rappresentante: M. Edenborough, barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Astellas Pharma GmbH (già Yamanouchi Pharma GmbH) (Heidelberg, Germania)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 maggio 2009, procedimento R 401/2008-4;
condannare alle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "OMNICARE CLINICAL RESEARCH", per servizi della classe 42
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione tedesca del marchio "OMNICARE", per servizi delle classi 35, 41 e 42
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che: a) i marchi in questione fossero simili; b) vi fosse un uso effettivo del marchio su cui si fonda l'opposizione; c) i servizi con riguardo ai quali era stato affermato l'uso effettivo fossero simili; d) conseguentemente, sussistesse rischio di confusione tra i marchi in questione.
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