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Ordinanza del Tribunale 9 novembre 2011 - ClientEarth e a. / Commissione

(Causa T-120/10) 

["Accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Diniego implicito di accesso - Interesse ad agire - Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso - Rifiuto di adeguamento delle conclusioni - Non luogo a provvedere"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito); European Federation for Transport and Environment (T&E) (Bruxelles, Belgio); European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles); BirdLife International (Bruxelles) (rappresentanti: S. Hockman, QC, e P. Kirch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e C. ten Dam, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 febbraio 2010, che ha negato l'accesso a determinati documenti relativi alla modellizzazione dei biocarburanti

Dispositivo

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della ClientEarth, dell'European Federation for Transport and Environment (T&E), dell'European Environment Bureau (EEB) e della BirdLife International.

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1 - GU C 134 del 22.5.2010.