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Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 – GY/BCE

(Causa T-746/19)1

(«Funzione pubblica – Personale della BCE – Retribuzione – Assegno di famiglia – Modificazione del regime applicabile – Rigetto della domanda per il 2019 – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Insussistenza di misure transitorie»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: GY (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. von Lindeiner e D. Nessaf, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, diretta all’annullamento della decisione della BCE del 28 gennaio 2019 di non concedere l’assegno di famiglia al ricorrente per il 2019.

Dispositivo

1)    La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 28 gennaio 2019 è annullata nella misura in cui non concede a GY l’assegno di famiglia per il 2019.

2)    La BCE è condannata alle spese.

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1 GU C 36 del 3.2.2020.