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Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 – BZ / BCE

(Causa T-554/16)1

(«Funzione pubblica – Personale della BCE – Domanda di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia – Articoli da 6.3.11 a 6.3.13 delle regole applicabili al personale della BCE – Irregolarità del procedimento – Assenza della relazione d’indagine – Responsabilità extracontrattuale»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BZ (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Carlini e F. Malfrère, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e volta, da un lato, all’annullamento della decisione della BCE, del 23 luglio 2014, che ha chiuso il procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia della ricorrente e, dall’altro, al risarcimento dei danni materiale e morale che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a motivo di tale decisione.

Dispositivo

La decisione della Banca centrale europea (BCE), del 23 luglio 2014, che ha chiuso il procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia di BZ, è annullata.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La BCE è condannata alle spese.

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1     GU C 279 del 24.8.2015 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-79/15 e trasferita dinanzi al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).