Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 – BZ / BCE
(Causa T-554/16)1
(«Funzione pubblica – Personale della BCE – Domanda di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia – Articoli da 6.3.11 a 6.3.13 delle regole applicabili al personale della BCE – Irregolarità del procedimento – Assenza della relazione d’indagine – Responsabilità extracontrattuale»)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BZ (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Carlini e F. Malfrère, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e volta, da un lato, all’annullamento della decisione della BCE, del 23 luglio 2014, che ha chiuso il procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia della ricorrente e, dall’altro, al risarcimento dei danni materiale e morale che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a motivo di tale decisione.
Dispositivo
La decisione della Banca centrale europea (BCE), del 23 luglio 2014, che ha chiuso il procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia di BZ, è annullata.
Il ricorso è respinto quanto al resto.
La BCE è condannata alle spese.
____________
1 GU C 279 del 24.8.2015 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-79/15 e trasferita dinanzi al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).