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Ricorso proposto il 21 maggio 2008 - Cattin e Cattin / Commissione

(Causa T-194/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: R. Cattin & Cie (Bimbo, Repubblica Centrafricana) e Yves Cattin (Cadice, Spagna) (rappresentante: avv. B. Wägenbaur)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

condannare la convenuta a versare alla ricorrente un totale di EUR 18 946 139 per il danno materiale subito;

condannare la convenuta a versare alla ricorrente un importo di EUR 100 000 per il danno morale subito;

condannare la convenuta a versare alla ricorrente un importo di EUR 150 000 per il danno morale subito;

maggiorare tali importi degli interessi moratori dalla data della pronuncia della presente sentenza fino a quella del pagamento effettivo, al tasso annuale pari al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 2 punti, con riserva di non superare un tasso del 6%;

condannare la convenuta alle spese del procedimento, tanto per la ricorrente quanto per il ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La società ricorrente, specializzata nella produzione, lavorazione ed esportazione di caffè in Repubblica Centrafricana, è stata esclusa da un rimborso attraverso fondi del Fondo europeo di sviluppo (FES) dei crediti che deteneva nei confronti dell'ente statale "Soutien Café", ente creato per sostenere il prezzo del caffè durante il considerevole calo dei prezzi alla fine degli anni 80. La società ricorrente è stata esclusa dal rimborso in quanto, secondo una relazione di revisione contabile disposta su richiesta delle autorità nazionali, avrebbe verosimilmente sviato talune somme a profitto dei propri soci. La società ricorrente, a seguito di tale esclusione, ha dovuto sospendere tutte le proprie attività e licenziare gli ottocento impiegati permanenti che lavoravano nelle sue piantagioni.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti invocano innanzitutto una violazione i) dei loro diritti della difesa, in quanto la società ricorrente non è stata consultata in occasione della redazione della relazione di revisione contabile che ha rilevato lo sviamento dei fondi, e ii) della presunzione di innocenza, non essendo stata fornita alcuna prova a sostegno di questa conclusione.

Inoltre, le ricorrenti deducono un motivo relativo alla violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva, di certezza del diritto e dell'obbligo di motivazione, poiché la società ricorrente è stata esclusa dal rimborso senza che la Commissione le abbia indirizzato alcun atto decisionale e senza che essa sia stata formalmente informata circa le raccomandazioni contenute nella relazione di revisione contabile sulla quale si fonda tale esclusione.

Infine, le ricorrenti rilevano che la Commissione avrebbe violato i principi di diligenza e di buona amministrazione, essendo rimaste senza risposta le domande rivolte alla Commissione da parte delle autorità nazionali sul caso della società ricorrente e fondandosi la relazione di verifica su dati errati che necessitano di una controperizia, necessità che la Commissione avrebbe riconosciuto senza tuttavia procedervi.

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