Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 30 settembre 2009 – JOOP! / UAMI (Rappresentazione di un punto esclamativo in un rettangolo)
(causa T‑191/08)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante un punto esclamativo in un rettangolo – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, nn. 1, lett. b), e 3] (v. punti 25‑30, 42‑47)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 6 marzo 2008 (procedimento R 1822/2007‑1), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | JOOP! GmbH |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio figurativo raffigurante un punto esclamativo in un rettangolo per prodotti delle classi 14, 18 e 25 – domanda n. 5332176 |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego della registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La JOOP! GmbH è condannata alle spese. |