Language of document : ECLI:EU:T:2010:294

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

8 luglio 2010


Causa T‑160/08 P


Commissione europea

contro

Françoise Putterie-De-Beukelaer

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Annullamento in primo grado del rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2005 — Normativa applicabile — Sezione “Potenziale” — Procedura di valutazione — Procedura di attestazione»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 21 febbraio 2008, causa F‑31/07, Putterie-De-Beukelaer/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑53 e II‑A‑1‑261).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 21 febbraio 2008, causa F‑31/07, Putterie-De-Beukelaer/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑53 e II‑A‑1‑126), è annullata. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Motivo relativo all’incompetenza dell’autore dell’atto e all’inosservanza delle norme di procedura — Accertamento d’ufficio

2.      Procedura — Obbligo per il giudice di attenersi all’ambito della controversia definito dalle parti

3.      Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Valutazione del potenziale del funzionario ai fini della procedura di attestazione in seno alla Commissione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      L’incompetenza dell’autore di un atto che arreca pregiudizio costituisce un motivo di ordine pubblico che spetta al giudice dell’Unione esaminare, se necessario d’ufficio.

L’inosservanza delle norme di procedura relative all’adozione di un atto che arreca pregiudizio costituisce una violazione delle forme sostanziali, la quale può essere esaminata dal giudice dell’Unione, anche d’ufficio. Il rifiuto di esaminare un ricorso interno, previsto dalle norme di procedura applicabili all’adozione di un atto recante pregiudizio, costituisce, con ogni evidenza, una violazione delle forme sostanziali e può, quindi, essere rilevato d’ufficio dal Tribunale della funzione pubblica.

(v. punti 61 e 63)

Riferimento:

Corte 17 dicembre 1959, causa 14/59, Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Alta Autorità (Racc. pag. 437, in particolare pag. 465); 13 luglio 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/Commissione (Racc. pag. I‑5843, punto 56)

Tribunale 24 settembre 1996, causa T‑182/94, Marx Esser e Del Amo Martinez/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑411 e II‑1197, punti 42 e 44); 13 luglio 2006, causa T‑165/04, Vounakis/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑155 e II‑A‑2‑735, punto 30); 13 dicembre 2007, causa T‑113/05, Angelidis/Parlamento (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑237 e II‑A‑2‑1555, punto 62 e giurisprudenza ivi citata), e 2 ottobre 2009, cause riunite T‑300/05 e T‑316/05, Cipro/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 206)

2.      Pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti, alle quali spetta delimitare l’ambito della lite, il giudice non può essere vincolato ai soli argomenti invocati dalle parti a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee.

(v. punto 65)

Riferimento:

Corte 27 settembre 2004, causa C‑470/02 P, UER/M6 e a. (non pubblicata nella Raccolta, punto 69), e 13 giugno 2006, causa C‑172/05 P, Mancini/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 41)

3.      Risulta dalle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto, adottate dalla Commissione il 23 dicembre 2004, e dalle Informations administratives n. 1‑2006 che la rubrica «Potenziale» del rapporto di evoluzione della carriera del titolare di un posto che desideri esercitare funzioni di categoria superiore mira, sostanzialmente, a raccogliere una valutazione relativa alle mansioni rientranti nella categoria superiore effettivamente svolte dal detto funzionario nella realtà quotidiana del lavoro durante il periodo cui si riferisce il rapporto di evoluzione della carriera al fine di permettergli in particolare di essere attestato.

Alla luce dell’oggetto della valutazione effettuata in riferimento al potenziale di un funzionario, vale a dire la parte della sua attività e la qualità delle sue prestazioni relative alle mansioni proprie di una categoria superiore che egli abbia effettivamente svolto durante il periodo oggetto del rapporto di evoluzione della carriera, risulta che detta valutazione costituisce parte integrante di quella diretta a valutare l’esperienza professionale e i meriti del funzionario, i quali si riflettono necessariamente quanto meno sulla valutazione della sua competenza nel corso del medesimo periodo.

Pertanto, le autorità abilitate a valutare, nell’ambito della procedura di valutazione, il merito dei funzionari secondo la prospettiva delle varie sezioni menzionate nel rapporto di evoluzione della carriera, ossia il valutatore e il vidimatore, sono le stesse, fatto salvo l’eventuale intervento del valutatore d’appello, che sono chiamate a valutare il «potenziale» dei funzionari che abbiano chiesto la compilazione della relativa sezione da parte del valutatore.

Nel prendere in considerazione il potenziale dei funzionari per assumere funzioni della categoria superiore, l’autorità che ha il potere di nomina non procede in alcun modo a valutare direttamente il detto potenziale, ma si basa su informazioni contenute nella sezione corrispondente del rapporto di evoluzione della carriera dell’anno precedente.

Infine, sebbene comporti conseguenze nell’ambito della procedura di attestazione, la sezione «Potenziale» si inserisce nell’ambito della valutazione dei funzionari. Pertanto, in assenza di una disposizione che preveda espressamente che essa rientri nell’ambito di una valutazione da effettuarsi nel quadro della procedura di attestazione, detta sezione non può essere considerata separatamente dalla procedura di valutazione, per farla rientrare esclusivamente nella competenza dell’autorità che ha il potere di nomina nell’ambito della procedura di attestazione.

(v. punti 78-80, 87 e 90)