Language of document : ECLI:EU:T:2010:294

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

8 luglio 2010 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Annullamento in primo grado del rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2005 – Normativa applicabile – Sezione “Potenziale” – Procedura di valutazione – Procedura di attestazione»

Nel procedimento T‑160/08 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 21 febbraio 2008, causa F‑31/07, Putterie‑De‑Beukelaer/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta),

Commissione europea, rappresentata dalle sig.re C. Berardis‑Kayser e K. Hermann, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Françoise Putterie‑De‑Beukelaer, funzionario della Commissione europea, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dall’avv. E. Boigelot,

ricorrente in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, A.W.H. Meij, M. Vilaras, N.J. Forwood e dalla sig.ra E. Martins Ribeiro (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con l’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 21 febbraio 2008, causa F‑31/07, Putterie‑De‑Beukelaer/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui detto Tribunale ha annullato il rapporto di evoluzione della carriera della sig.ra Françoise Putterie‑De‑Beukelaer relativo al periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 (in prosieguo: il «REC 2005») in quanto non le riconosce il potenziale per svolgere le funzioni rientranti nella categoria B* (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Contesto normativo

2        Ai termini dell’art. 43 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»):

«La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario sono oggetto di un rapporto informativo periodico compilato almeno ogni due anni, alle condizioni stabilite da ciascuna istituzione, in conformità delle disposizioni dell’articolo 110. Ogni istituzione prevede opportune disposizioni che conferiscano il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione, diritto che deve essere esercitato precedentemente alla presentazione di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2.

A partire dal grado 4, per quanto concerne i funzionari del gruppo di funzioni AST, il rapporto può inoltre contenere un parere indicante, sulla base delle prestazioni fornite, se l’interessato dispone del potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore.

Il rapporto viene comunicato al funzionario. Questi ha facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili».

3        L’art. 1, nn. 1 e 2, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto, adottate dalla Commissione il 23 dicembre 2004 (in prosieguo: le «DGE 43»), dispone:

«1. Conformemente all’articolo 43 dello Statuto (…), viene organizzato un esercizio di valutazione all’inizio di ogni anno. Il periodo di riferimento per la valutazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. A tal fine, viene compilato un rapporto annuale, denominato rapporto di evoluzione della carriera, per ogni funzionario ai sensi dell’art. [1] dello Statuto (…), che sia stato in posizione di attività o di comando per esigenze di servizio, per almeno un mese ininterrotto durante il periodo di riferimento (…)

2. L’esercizio di valutazione ha lo scopo particolare di valutare il rendimento, le competenze e il comportamento in servizio del titolare del posto. Un voto di merito è attribuito sulla base delle valutazioni relative a ciascuno dei suddetti tre aspetti, come indicato nel modello di rapporto di cui all’allegato II».

4        L’art. 2 delle DGE 43 precisa:

«1. Il titolare del posto è il funzionario (...) quale definito all’art. [1], oggetto della valutazione.

2. Il valutatore è incaricato di effettuare la valutazione. Dopo un colloquio condotto conformemente all’art. 8, n. 5, questi redige un progetto di rapporto. Egli firma i rapporti che rientrano nella sua competenza.

3. Il vidimatore ha il compito di vigilare, relativamente ai rapporti di evoluzione della carriera che rientrano nella sua competenza, sulla coerente applicazione delle norme relative alla valutazione definite in applicazione dell’art. 8, n. 3. Prima di controfirmare i rapporti di evoluzione della carriera che rientrano nella sua competenza, egli procede alla comparazione dei meriti e [all’] armonizzazione dei voti di merito proposti dai valutatori. In caso di disaccordo con il valutatore, la responsabilità finale del rapporto spetta al vidimatore.

4. Il valutatore d’appello decide sul seguito da dare al parere espresso dal comitato paritetico di valutazione (...)».

5        L’art. 8 delle DGE 43 precisa:

«1. L’esercizio annuale di valutazione ha inizio non oltre il 15 gennaio.

(…)

4. Entro gli otto giorni lavorativi che seguono la richiesta del valutatore, il titolare del posto redige un’autovalutazione che forma parte integrante del rapporto di evoluzione della carriera.

5. Entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dell’autovalutazione da parte del titolare del posto, tra quest’ultimo e il valutatore si svolge un colloquio formale (...)

6. Subito dopo il colloquio formale, il valutatore redige un progetto di rapporto di evoluzione della carriera. Tale progetto contiene in particolare le valutazioni relative al rendimento, alle competenze e al comportamento in servizio nonché una proposta di voto di merito coerente con le indicazioni fornite in occasione del colloquio formale.

7. Quando, per un grado determinato, siano stati redatti almeno i due terzi dei progetti di rapporto di evoluzione della carriera che rientrano nella competenza di un vidimatore, quest’ultimo verifica, insieme ai valutatori, la coerente applicazione delle norme di valutazione definite in attuazione dell’art. 8, n. 3, e procede alla comparazione dei meriti nonché all’armonizzazione dei voti di merito proposti, basandosi sulle indicazioni fornite dai valutatori in occasione del colloquio formale.

Prima di ultimare i rapporti, il direttore generale si consulta con i vidimatori. Tale concertazione è intesa ad assicurare, da parte della direzione generale e per ogni grado, la coerenza della valutazione dei meriti dei titolari del posto interessati.

8. In seguito alla concertazione di cui al n. 7, il valutatore e il vidimatore ultimano il rapporto di evoluzione della carriera e lo comunicano al titolare del posto.

(…)

9. Il titolare del posto ha cinque giorni lavorativi per accettare il rapporto senza formulare osservazioni, accettarlo con l’aggiunta di commenti nell’apposita sezione, oppure rifiutarlo motivando la richiesta di revisione nell’apposita sezione.

(…)

10. In caso di rifiuto del titolare del posto, tra quest’ultimo e il vidimatore si terrà un colloquio entro dieci giorni lavorativi. Se il titolare del posto, il valutatore o il vidimatore ne fanno richiesta, anche il valutatore partecipa al colloquio.

(…)

Entro un massimo di cinque giorni lavorativi da tale colloquio, il vidimatore conferma o modifica il rapporto. Egli comunica il rapporto al titolare del posto.

Quest’ultimo dispone di un termine di dieci giorni lavorativi per accettare il rapporto senza formulare osservazioni, accettarlo con l’aggiunta di commenti nell’apposita sezione, oppure rifiutarlo motivando il rifiuto nell’apposita sezione. In caso di accettazione da parte del titolare del posto, il rapporto di evoluzione della carriera diviene definitivo. La mancata reazione da parte del titolare del posto entro i tempi previsti equivale ad accettazione del rapporto.

11. Il rifiuto motivato del rapporto da parte del titolare del posto equivale quindi ad un ricorso al comitato paritetico di valutazione di cui all’art. 9.

12. Il vidimatore informa debitamente il valutatore dello svolgimento delle varie fasi del procedimento e delle decisioni adottate.

(…)

15. Il titolare del posto viene informato, per via elettronica o in altre forme, del fatto che la decisione con cui il rapporto è reso definitivo è stata adottata ai sensi del presente articolo o dell’art. 9, n. 7, e che essa è a disposizione nel sistema informatico. Tale informativa equivale a comunicazione della decisione ai sensi dell’art. 25 dello Statuto».

6        L’art. 9 delle DGE 43 dispone:

«1. Un comitato paritetico di valutazione (…) è istituito nell’ambito di ciascuna direzione generale (...)

4. Il comitato, nella valutazione delle prestazioni del titolare del posto, non si sostituisce né ai valutatori, né ai vidimatori. Esso si assicura che i rapporti siano stati compilati equamente e obiettivamente, ossia, nei limiti del possibile, in base a elementi di fatto e in conformità con le disposizioni generali di esecuzione e con la guida per la valutazione. Il comitato verifica in particolare il rispetto della procedura prevista all’art. 8. A tal fine, esso procede alle necessarie consultazioni e dispone dei documenti di lavoro utili alle sue attività.

(…)

5. In caso di ricorso ai sensi delle disposizioni dell’art. 8, n. 11, il [comitato paritetico di valutazione] esprime il suo parere entro un termine di dieci giorni lavorativi dalla data in cui è stato adito.

(…)

7. Il parere del [comitato paritetico di valutazione] è trasmesso al titolare del posto, al valutatore, al vidimatore e al valutatore d’appello. Nel caso in cui sia stato adottato in seguito a un voto, il parere del [comitato paritetico di valutazione] riporta le posizioni maggioritarie e minoritarie che sono state espresse. Se il [comitato paritetico di valutazione] non è stato in grado di adottare un parere, il titolare del posto, il valutatore, il vidimatore e il valutatore d’appello vengono informati di tale mancanza di parere.

Entro un termine di cinque giorni lavorativi, il valutatore d’appello conferma il rapporto o lo modifica. Se il valutatore d’appello si discosta dalle raccomandazioni formulate in un parere del [comitato paritetico di valutazione], deve motivare tale decisione.

Se il [comitato paritetico di valutazione], adito da un titolare di posto il cui grado è uguale a quello del suo valutatore, non esprime un parere unanime o non è stato in grado di emettere un parere, il valutatore d’appello deve dedicare una particolare attenzione al ricorso e organizzare, entro un termine di cinque giorni lavorativi, un colloquio con il titolare del posto. Entro cinque giorni lavorativi dal colloquio, il valutatore d’appello conferma o modifica il rapporto ai sensi del comma precedente.

Il rapporto viene quindi reso definitivo e comunicato all’interessato, al valutatore e al vidimatore, nonché al [comitato paritetico di valutazione]».

7        Il modello di rapporto di evoluzione della carriera allegato alle DGE 43 contiene una sezione 6.5 «Potenziale», intitolata «Menzione che dev’essere presa in considerazione nell’ambito della procedura di attestazione di cui all’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto», formulata come segue:

«Il titolare del posto ha assunto compiti propri della categoria B* (o, a decorrere dal 1° maggio 2006, compiti propri dei gradi superiori al grado AST 7 per i funzionari in servizio nelle categorie D o C anteriormente al 1° maggio 2004):

–        natura dei compiti in questione:

[da completare a cura del valutatore]

–        parte dell’attività del titolare del posto dedicata a tali compiti:

[da completare a cura del valutatore]

–        qualità delle prestazioni del titolare del posto nello svolgimento di tali compiti:

[da completare a cura del valutatore]».

8        Nelle Informazioni amministrative n. 1-2006 del 12 gennaio 2006, relative all’esercizio di valutazione 2006, che riguarda il periodo di valutazione compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005, con riferimento alla sezione relativa alla valutazione del potenziale si precisa quanto segue:

«Questa sezione dev’essere compilata nell’ambito delle procedure di attestazione e di certificazione. Essa viene compilata dal valutatore solo qualora il titolare del posto ne faccia espressa domanda nella propria autovalutazione (casella da selezionare).

La sezione “Potenziale” è stata modificata. Il valutatore dispone attualmente di un elenco di funzioni tipo di categoria A* o di categoria B*. Egli selezionerà il compito o i compiti propri della categoria superiore e valuterà la parte dell’attività del titolare del posto dedicata a tali compiti, nonché la qualità delle sue prestazioni nello svolgimento degli stessi».

9        L’art. 10 dell’allegato XIII dello Statuto così dispone:

«1. I funzionari in servizio nelle categorie C o D anteriormente al 1° maggio 2004 sono assegnati, a decorrere dal 1° maggio 2006, ad una carriera che consentirà loro di essere promossi:

a) nell’ex categoria C, fino al grado AST 7;

b) nell’ex categoria D, fino al grado AST 5;

(…)

3. I funzionari cui si applica il paragrafo 1 possono passare a far parte del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni, dopo aver superato un concorso generale o previa procedura di attestazione. La procedura di attestazione è basata sull’anzianità, l’esperienza, il merito ed il livello di perfezionamento professionale dei funzionari e sulla disponibilità di impieghi nel gruppo di funzioni AST. Un comitato paritetico esamina le candidature dei funzionari all’attestazione. Le istituzioni adottano le modalità di applicazione di detta procedura anteriormente al 1° maggio 2004. Se del caso, le istituzioni adottano disposizioni specifiche per tener conto dei passaggi che alterano i tassi di promozione applicabili».

10      Ai sensi dell’art. 1 della decisione della Commissione 7 aprile 2004, relativa alle modalità di applicazione della procedura di attestazione (in prosieguo: la «decisione 7 aprile 2004»), pubblicata sulle Informazioni amministrative n. 70‑2004, del 22 giugno 2004:

«1. La procedura di attestazione ha per oggetto la selezione dei funzionari in servizio nelle categorie C o D, anteriormente al 1° maggio 2004, che possono passare a far parte del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni.

(…)».

11      L’art. 4 della decisione 7 aprile 2004 dispone:

«Anteriormente al 30 settembre di ciascun anno l’[autorità che ha il potere di nomina] stabilisce il numero di posti relativi al gruppo di funzioni degli assistenti che potranno essere assegnati l’anno seguente a funzionari attestati ai sensi dell’art. 8.

A seguito di tale decisione, l’[autorità che ha il potere di nomina] pubblica un invito a presentare candidature».

12      L’art. 5 della decisione 7 aprile 2004 dispone:

«1. I funzionari di cui all’art. 1 che hanno presentato la loro candidatura sono sottoposti alla procedura di attestazione qualora soddisfino entrambi i criteri seguenti:

–        un livello di formazione quanto meno pari a quello richiesto dall’art. 5, n. 3, [lett.] a), dello Statuto, per essere nominato ad un posto di funzionario nel gruppo di funzioni degli assistenti;

–        un’anzianità nella carriera C o D di almeno cinque anni (…)

2. In ciascun esercizio di attestazione, l’[autorità che ha il potere di nomina] redige e pubblica l’elenco dei funzionari che hanno presentato la loro candidatura ammessi alla procedura di attestazione.

3. I funzionari che hanno presentato la loro candidatura, i quali ritengano di soddisfare i due criteri enunciati al n. 1 e non figurino nell’elenco menzionato al n. 2, possono adire il comitato di cui all’art. 9, entro un termine di dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco in questione.

(…)».

13      L’art. 6 della decisione 7 aprile 2004 dispone:

«1. In ciascun esercizio di attestazione, l’[autorità che ha il potere di nomina] redige un elenco di funzionari ammessi, secondo un ordine di priorità, in base ai seguenti criteri: il livello di formazione; l’anzianità nella carriera C o D; l’esperienza e il merito valutato in base ai rapporti di evoluzione della carriera disponibili.

2. Il valore dei criteri e la loro ponderazione vengono stabiliti dall’[autorità che ha il potere di nomina], anteriormente al 31 dicembre 2004, previo parere del comitato di cui all’art. 9. Essi possono essere adeguati ogni anno con decisione dell’[autorità che ha il potere di nomina], su raccomandazione del comitato di cui all’art. 9.

3. Ciascun candidato ammesso viene informato della posizione che occupa nell’elenco predisposto dall’[autorità che ha il potere di nomina] e del numero di punti ottenuti, sulla base dei criteri, dei valori e delle ponderazioni di cui ai nn. 1 e 2.

4. Entro dieci giorni lavorativi da tale informativa, i funzionari ammessi, qualora contestino il punteggio ottenuto, possono adire il comitato di cui all’art. 9. Essi devono motivare il loro reclamo e fornire al comitato di cui all’art. 9 tutti i documenti ufficiali utili.

Il comitato di cui all’art. 9 emette un parere entro dieci giorni lavorativi e lo comunica all’[autorità che ha il potere di nomina], la quale decide sul seguito da dare allo stesso».

14      Ai sensi dell’art. 7 della decisione 7 aprile 2004:

«1. I primi funzionari dell’elenco di cui all’art. 6, fino a un numero pari al doppio del numero di posti stabilito conformemente all’art. 4, possono chiedere, fino al 31 dicembre dell’anno seguente, di essere assegnati a posti vacanti nel gruppo di funzioni degli assistenti.

2. L’elenco dei funzionari di cui al n. 1 viene pubblicato dall’[autorità che ha il potere di nomina].

3. I posti vacanti cui possono essere assegnati i funzionari di cui al n. 1 vengono segnalati al momento della pubblicazione degli avvisi di posto vacante».

15      L’art. 8 della decisione 7 aprile 2004 così recita:

«1. I funzionari di cui all’art. 7, n. 1, nominati ai posti vacanti di cui all’art. 7, n. 3, si considerano attestati. Essi passano a far parte del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni di carriera.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno l’[autorità che ha il potere di nomina] pubblica l’elenco dei funzionari attestati nel corso dell’ultimo esercizio di attestazione».

16      L’art. 9 della decisione 7 aprile 2004 istituisce un comitato paritetico per l’esercizio di attestazione e ne stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento. La stessa disposizione precisa al n. 7 che tale comitato adotta, all’inizio di ogni anno, un parere sui risultati dell’ultimo esercizio di attestazione e che esso può integrare tale parere con raccomandazioni, anche con riferimento ai valori e alle ponderazioni.

17      La decisione 7 aprile 2004 è stata abrogata e sostituita dalla decisione della Commissione 29 novembre 2006, relativa alle modalità di applicazione della procedura di attestazione.

18      L’art. 5, n. 1, della decisione 29 novembre 2006 dispone:

«I funzionari di cui all’art. 1, che hanno presentato la loro candidatura, sono ammessi alla procedura di attestazione, previo parere del comitato di cui all’art. 7, se soddisfano i quattro criteri seguenti:

–        dispongano di un livello di formazione almeno pari a quello richiesto dall’art. 5, n. 3, [lett.] a), dello Statuto, per essere nominati ad un posto di funzionario nel gruppo di funzioni degli assistenti;

–        abbiano maturato un’anzianità di almeno cinque anni nella carriera C o D (…);

–        sia stato loro riconosciuto il potenziale per assumere funzioni del livello di “Assistente amministrativo”;

–        non si trovino in situazione di inadeguatezza o insufficienza professionale».

19      Il punto 3, intitolato «Potenziale», della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») relativa all’applicazione dei criteri di ammissione per la procedura di attestazione dell’esercizio 2006, pubblicata sulle Informazioni amministrative n. 59-2006 del 21 dicembre 2006, dispone:

«Il potenziale per assumere le funzioni del livello di “Assistente amministrativo” dev’essere stato valutato positivamente nell’ambito dell’esercizio di valutazione relativo al 2005».

 Fatti all’origine della controversia

20      I fatti che sono all’origine della controversia sono esposti, ai punti 16‑24 della sentenza impugnata, nei seguenti termini:

«16      La [sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer] lavora come funzionario presso il segretariato generale della Commissione dal 1985. Segretaria di direzione fino al novembre 1996, successivamente la [sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer] cambiava orientamento professionale e diveniva formatrice in informatica. Essa veniva riconosciuta ufficialmente responsabile della formazione informatica nel 2000.

17      Di grado C 2 prima del 1° maggio 2004, la [sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer] acquisiva il grado C*5 a partire da tale data, ai sensi dell’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto, e successivamente il grado AST 5 a partire dal 1° maggio 2006, in forza dell’art. 8, n. 1, dello Statuto.

18      Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, oggetto di un REC (…), la [sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer] esercitava le stesse funzioni svolte in precedenza. In occasione della redazione del suo REC 2005, come di quella del REC precedente, essa chiedeva che il valutatore compilasse la sezione 6.5 “Potenziale”, come prevedevano le Informazioni amministrative n. 1‑2006 del 12 gennaio 2006, al fine di poter partecipare alla procedura di attestazione 2006.

19      Nella detta sezione 6.5 del REC 2005, il cui sottotitolo ricorda che essa dev’essere presa in considerazione nel contesto della procedura di attestazione, il valutatore sosteneva che i compiti assolti dalla [sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer] durante il periodo di riferimento non corrispondevano, neppure parzialmente, ai compiti propri di un funzionario di categoria B*. Di conseguenza, il valutatore riteneva, come nel REC precedente, che l’interessata non avesse dimostrato il suo potenziale per assumere funzioni rientranti in tale categoria. Poiché il vidimatore decideva in tal senso, il 6 giugno 2006 la [sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer] proponeva il ricorso motivato di cui all’art. 8, n. 11, delle DGE 43 e adiva quindi il [comitato paritetico di valutazione].

20      Nel suo parere, il [comitato paritetico di valutazione] non rilevava alcuna incoerenza tra le osservazioni e le note attribuite alla [sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer] né un errore manifesto di valutazione nel mancato riconoscimento del potenziale della stessa per assumere le funzioni della categoria B*.

21      Con decisione 26 giugno 2006 il valutatore d’appello confermava il REC 2005.

22      Il 26 settembre 2006 la [sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer] proponeva un “reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto” contro “la decisione del [suo] superiore gerarchico relativa al REC 2005 di non consentir[le] di accedere all’attestazione in ragione del mancato riconoscimento del [suo] lavoro (…) e di un errore nella denominazione del posto” (...).

23      Con decisione 21 dicembre 2006 l’APN respingeva il reclamo della [sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer] ritenendo che il vidimatore, al quale, “[s]ulla base delle informazioni fornite dal valutatore, spetta (…) decidere se il funzionario valutato abbia effettivamente dimostrato il suo potenziale per assumere funzioni della categoria superiore”, non avesse commesso “alcun errore manifesto di valutazione”. La procedura di attestazione dell’esercizio 2006 iniziava lo stesso giorno con la pubblicazione dell’invito a presentare candidature nelle Informazioni amministrative n. 60‑2006.

24      Secondo l’estratto del fascicolo elettronico Sysper 2 della [sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer], depositato dalla stessa in udienza, la sua candidatura, presentata il 25 gennaio 2007, era stata respinta il 1° febbraio seguente in quanto non era stato riconosciuto il suo potenziale. L’appello interposto dalla [sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer] contro tale decisione il 24 aprile 2007 veniva respinto il 25 maggio 2007 dall’APN, previo esame del comitato paritetico per l’esercizio di attestazione. Nel suo parere, fatto proprio dall’APN, tale comitato riteneva che la [sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer] non potesse beneficiare dell’attestazione in quanto nel suo REC 2005 il vidimatore aveva negato il suo potenziale per svolgere funzioni della categoria B*».

21      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 2 aprile 2007, la sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer proponeva un ricorso, registrato con il numero di ruolo F‑31/07.

22      La sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer chiedeva, in primo grado, al Tribunale della funzione pubblica di annullare il REC 2005, in quanto l’amministrazione non vi riconosceva il suo potenziale per svolgere funzioni rientranti nella categoria B*, nonché di condannare la Commissione alle spese.

23      In primo grado, la Commissione chiedeva al Tribunale della funzione pubblica di respingere il ricorso in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondato e di statuire sulle spese secondo legge.

 Sulla sentenza impugnata

24      Quanto al merito e senza indicare i motivi presentati dalla sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver ricordato, al punto 50 della sentenza impugnata, che nella sentenza 15 luglio 1994, cause riunite da T‑576/93 a T‑582/93, Browet e a./Commissione (Racc. pag. II‑677), il Tribunale aveva dichiarato che un motivo relativo alla sfera di applicazione della legge è un motivo di ordine pubblico e spetta al Tribunale esaminarlo d’ufficio, ha considerato al punto 52 della sentenza impugnata, che occorreva sollevare d’ufficio il motivo di ordine pubblico relativo alla violazione da parte della decisione controversa dei rispettivi ambiti di applicazione dell’art. 43 dello Statuto e dell’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

25      Dopo aver invitato le parti a presentare osservazioni in merito alla circostanza che esso prevedeva di sollevare d’ufficio il motivo di ordine pubblico relativo alla violazione da parte della decisione controversa dei rispettivi ambiti di applicazione dell’art. 43 dello Statuto e dell’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato:

«54      La [sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer] ha affermato nella sua risposta che il motivo sollevato d’ufficio le sembrava fondato.

55      Per contro, nelle osservazioni scritte sul motivo comunicato dal Tribunale, la Commissione ha negato che quest’ultimo possa rilevare d’ufficio motivi di legittimità interna. Anzitutto, tali motivi potrebbero essere esaminati dal giudice comunitario solo qualora siano stati dedotti dai ricorrenti o siano quanto meno direttamente rapportabili all’argomentazione delle parti stesse. Inoltre, la possibilità per il giudice di esaminare d’ufficio questioni relative alla legittimità interna di un atto impugnato priverebbe di qualsiasi effetto utile sia l’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, che vieta alle parti di sollevare motivi nuovi in corso di causa, sia la regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo. Infine, il rilievo d’ufficio di un motivo di legittimità interna, modificando l’ambito del contraddittorio, rischierebbe di determinare una violazione dei diritti della difesa.

56      Occorre rispondere anzitutto a tali obiezioni di principio.

57      In primo luogo, è già stato dichiarato che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il giudice comunitario ha facoltà, e, se del caso, l’obbligo, di rilevare d’ufficio taluni motivi di legittimità interna. Ciò vale, come si è osservato al punto 50, per la violazione dell’ambito di applicazione della legge. Del pari, l’autorità assoluta della cosa giudicata è un motivo di legittimità interna di ordine pubblico che il giudice deve rilevare d’ufficio [sentenza della Corte 1° giugno 2006, cause riunite C‑442/03 P e C‑471/03 P, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, Racc. pag. I‑4845, punto 45]. Infine, in alcuni casi la giurisprudenza comunitaria impone al giudice nazionale, incaricato di applicare, nell’ambito della sua competenza, le disposizioni del diritto comunitario, di rilevare d’ufficio motivi di legittimità interna, in particolare quelli fondati sulla natura abusiva di una clausola nei contratti stipulati dai consumatori con i professionisti (sentenze della Corte 21 novembre 2002, causa C‑473/00, Cofidis, Racc. pag. I‑10875, punti 36 e 38, e 26 ottobre 2006, causa C‑168/05, Mostaza Claro, Racc. pag. I‑10421, punto 39).

58      Quanto all’argomento della Commissione secondo cui il giudice potrebbe sollevare d’ufficio un motivo di legittimità interna solo qualora tale motivo sia stato sollevato dalle parti o si colleghi direttamente alla loro argomentazione, esso è contrario all’oggetto stesso del rilievo d’ufficio ed equivarrebbe a negare al Tribunale qualsiasi possibilità di sollevare d’ufficio un motivo di legittimità interna, come prevede invece la giurisprudenza.

59      In secondo luogo, contrariamente all’argomento dedotto dalla Commissione, il divieto, imposto ai ricorrenti in materia di funzione pubblica, di sollevare nel ricorso motivi privi di nesso con l’argomentazione sviluppata nel previo reclamo e il divieto, enunciato dall’art. 43, n. 1, del regolamento di procedura, di presentare motivi nuovi dopo il primo scambio di memorie si applicano alle parti e non al Tribunale.

60      In terzo luogo, non può accogliersi l’argomento della Commissione secondo cui il rilievo d’ufficio di un motivo di legittimità interna rischierebbe di compromettere il carattere contraddittorio del dibattito processuale e ledere il principio del rispetto dei diritti della difesa. Infatti, l’art. 77 del regolamento di procedura prevede che il Tribunale possa rilevare d’ufficio un motivo di irricevibilità di ordine pubblico, purché abbia previamente sentito le parti. Orbene, non vi è motivo di ritenere che, se tale condizione rappresenta una garanzia sufficiente dei principi del contraddittorio e del rispetto dei diritti della difesa in caso di rilievo d’ufficio di un motivo di irricevibilità di ordine pubblico, lo stesso non valga in caso di rilievo d’ufficio di un motivo di ordine pubblico a prescindere dalla circostanza che sia di legittimità interna o di legittimità esterna. Si deve quindi ritenere che, comunicando alle parti il motivo di ordine pubblico che intendeva sollevare, raccogliendo le osservazioni scritte delle parti sulla sua intenzione e mettendo queste ultime in condizione di discuterne dinanzi ad esso in udienza, il Tribunale ha rispettato le esigenze dei principi invocati dalla Commissione.

61      Risulta da quanto precede che gli argomenti dedotti dalla Commissione contro il rilievo d’ufficio di un motivo di legittimità interna devono essere respinti».

26      Nella specie, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato d’ufficio, al punto 62 della sentenza impugnata, la violazione da parte della decisione controversa dei rispettivi ambiti di applicazione dell’art. 43 dello Statuto e dell’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto e ha dichiarato, al punto 74 della sentenza impugnata, che la decisione controversa era stata adottata conformemente alle norme di competenza, procedurali e sostanziali della procedura di valutazione e non secondo quelle della procedura di attestazione, che erano le sole applicabili. Orbene, considerando che la sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer non poteva essere ammessa all’attestazione in quanto essa non aveva dimostrato di possedere il «potenziale» necessario per ottenere l’attestazione, malgrado le disposizioni applicabili non subordinassero l’ammissione all’attestazione a tale condizione, bensì, unicamente, all’anzianità, all’esperienza, al merito ed al livello di perfezionamento professionale, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che l’amministrazione avesse violato i rispettivi ambiti di applicazione delle disposizioni menzionate, annullando di conseguenza la decisione impugnata.

 Sull’impugnazione

 Procedimento e conclusioni delle parti

27      Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 5 maggio 2008, la Commissione ha proposto l’impugnazione in esame.

28      Le parti sono state sentite nelle loro difese orali all’udienza del 23 settembre 2009.

29      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

–        riservare le spese.

30      La sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare la Commissione alle spese dell’impugnazione.

 Argomenti delle parti

31      A sostegno della sua impugnazione la Commissione deduce un unico motivo, riguardante in particolare i punti 50‑62 della sentenza impugnata. Tale motivo si suddivide in due parti, la prima attinente alla violazione dell’estensione del controllo d’ufficio del giudice nel ricorso diretto per aver rilevato d’ufficio un motivo concernente la legittimità nel merito dell’atto impugnato e la seconda relativa alla violazione del principio dispositivo e del divieto di statuire ultra petita.

 Sulla prima parte, attinente alla violazione dell’estensione del controllo d’ufficio del giudice nel ricorso diretto per aver rilevato d’ufficio un motivo concernente la legittimità nel merito dell’atto impugnato

32      Secondo la Commissione, il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica ai punti 50‑62 della sentenza impugnata è viziato da un errore di diritto, poiché trascura la distinzione, ben consolidata nella giurisprudenza sia della Corte che del Tribunale tra, da una parte, la legittimità esterna di un atto e le condizioni di ricevibilità del ricorso di ordine pubblico e, dall’altra, la legittimità nel merito (legittimità interna) di tale atto.

33      Il motivo relativo alla violazione dei rispettivi ambiti di applicazione dell’art. 43 e dell’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto riguarderebbe la legittimità interna dell’atto, cosa che il Tribunale della funzione pubblica sembrerebbe riconoscere al punto 61 della sentenza impugnata, e non potrebbe essere sollevato d’ufficio dal giudice, contrariamente ai motivi relativi alla legittimità esterna o alle eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico.

34      Secondo la Commissione, in primo luogo, nessuna disposizione dello Statuto della Corte di giustizia o dei regolamenti di procedura del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica conferirebbe al giudice comunitario la possibilità di rilevare in qualsiasi momento un motivo relativo alla legittimità interna dell’atto impugnato, diversamente dall’art. 77 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica per quanto riguarda i motivi di irricevibilità.

35      In secondo luogo, una siffatta possibilità sarebbe esclusa sia dalla Corte nella sentenza 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France (Racc. pag. I‑1719), secondo la quale il motivo che verte sulla legittimità nel merito è sussumibile nella violazione di una norma di diritto relativa all’applicazione del Trattato e può essere esaminato dal giudice comunitario solo se è dedotto dal ricorrente, sia dal Tribunale nella sentenza 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/Commissione (Racc. pag. II‑2223, punti 126 e 192), secondo la quale i motivi di merito, a differenza di quelli vertenti sulla motivazione insufficiente, non possono essere sollevati d’ufficio dal giudice comunitario.

36      In terzo luogo, gli esempi tratti dalla giurisprudenza che il Tribunale della funzione pubblica richiama a sostegno di ciò che a suo avviso configura il rilievo d’ufficio della legittimità interna osterebbero, piuttosto, al suo ragionamento.

37      Da un lato, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale della funzione pubblica al punto 57 della sentenza impugnata, l’autorità assoluta della cosa giudicata non costituirebbe un motivo di legittimità interna, bensì un motivo di irricevibilità di un ricorso o di un motivo. Secondo la Commissione, la Corte ha dichiarato, al punto 45 della sentenza 1° giugno 2006, cause riunite C‑442/03 P e C‑471/03 P, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione (Racc. pag. I‑4845), che l’autorità assoluta della cosa giudicata è un motivo di ordine pubblico che può essere sollevato d’ufficio, poiché osta a che il Tribunale esamini nuovamente i motivi trattati in una sentenza divenuta definitiva, e ciò disconoscendo la cosa giudicata.

38      D’altro canto, gli esempi tratti dalle sentenze della Corte fondate sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), che ostano al divieto fatto al giudice di rilevare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale, non avrebbero alcun rapporto con l’estensione del controllo d’ufficio del giudice comunitario nel ricorso amministrativo diretto ai sensi dell’art. 236 CE. In ogni caso la Corte, nella sentenza 7 giugno 2007, cause riunite da C‑222/05 a C‑225/05, van der Weerd e a. (Racc. pag. I‑4233), avrebbe limitato la portata delle sentenze 21 novembre 2002, causa C‑473/00, Cofidis (Racc. pag. I‑10875), e 26 ottobre 2006, causa C‑168/05, Mostaza Claro (Racc. pag. I‑10421), affermando che il principio di effettività non imponeva ai giudici nazionali l’obbligo di sollevare d’ufficio un motivo fondato su una disposizione comunitaria, indipendentemente dalla sua importanza per l’ordinamento giuridico comunitario, purché sia data alle parti la possibilità effettiva di sollevare un motivo fondato sul diritto comunitario dinanzi al giudice nazionale.

39      In quarto luogo, se l’esame d’ufficio di un motivo relativo alla sfera di applicazione della legge è perlomeno conosciuto dal diritto amministrativo francese, tale non sarebbe il caso dell’ordinamento giuridico comunitario. L’apparente ricorso a tale motivo da parte del Tribunale, nella sentenza Browet e a./Commissione, citata al punto 24 supra (punto 35), sarebbe rimasto un caso isolato e costituirebbe soltanto un obiter dictum nel ragionamento del Tribunale, poiché la soluzione sarebbe stata adottata avuto riguardo ai motivi dedotti.

40      La sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer rileva innanzitutto che, alla luce della giurisprudenza pertinente, il giudice comunitario è tenuto a rilevare d’ufficio motivi di ordine pubblico sebbene essi non siano di agevole definizione. Come avrebbe affermato il Tribunale nella sentenza Browet e a./Commissione, punto 24 supra, il motivo relativo alla sfera di applicazione della legge costituisce sicuramente un motivo del genere e non soltanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, quando esso presenta un nesso diretto con l’argomentazione della controparte. Una limitazione del genere sarebbe in contrasto con la possibilità di rilevare d’ufficio un motivo.

41      Inoltre, la possibilità di rilevare d’ufficio un motivo non può dipendere da una diversificazione teorica tra legittimità interna e legittimità esterna, che la Corte, peraltro, non avrebbe confermato. Tale distinzione, formalistica e incerta, condurrebbe ad una schematizzazione eccessiva. Dal momento in cui un motivo ha carattere di ordine pubblico, esso dovrebbe essere rilevato d’ufficio, a prescindere dal fatto che si tratti di un motivo di legittimità interna o esterna. Si tratterebbe pertanto di stabilire se il motivo relativo alla violazione della sfera di applicazione della legge sia qualificabile come di ordine pubblico. In proposito, sarebbe inammissibile che tale qualificazione non valesse con riguardo ad un siffatto vizio sostanziale mentre talune violazioni di determinate norme di procedura dovrebbero essere rilevate d’ufficio.

42      Infine, la portata della giurisprudenza invocata dalla Commissione non dovrebbe essere sopravvalutata, poiché la distinzione tra i motivi relativi alla legittimità esterna e quelli relativi alla legittimità interna sarebbe stata formulata in una fattispecie in cui essa non aveva alcuna incidenza sulla soluzione della controversia. Inoltre, questa giurisprudenza si riferirebbe unicamente ai motivi vertenti rispettivamente sull’obbligo di motivazione e sull’errore manifesto di valutazione, il quale costituisce un motivo di merito per eccellenza. Orbene, nelle cause che la Corte è stata chiamata ad esaminare, essa avrebbe seguito un’impostazione diversa, sollevando d’ufficio alcuni motivi senza tener conto della loro classificazione. In tal senso, secondo la giurisprudenza, una constatazione riguardante la competenza della Commissione dovrebbe essere sollevata d’ufficio.

43      Peraltro, secondo la sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer, si deve rilevare che, nel quadro dei contratti contenenti clausole abusive, la Corte ha attribuito rilievo alla circostanza che il giudice nazionale possa rilevare d’ufficio la natura abusiva di una clausola, per cui sarebbe illogico che il Tribunale dovesse escludere tale possibilità nell’ambito delle proprie «procedure di annullamento».

44      Ad ogni modo, la violazione dell’ambito di applicazione della legge costituirebbe, nel caso di specie, un’irregolarità manifesta sufficientemente importante. Infatti, il fatto di aver applicato le disposizioni che disciplinano la procedura di valutazione nell’ambito di una decisione adottata nell’ambito della procedura di attestazione avrebbe comportato irregolarità sostanziali sia di competenza che di forma, irregolarità procedurali relative segnatamente alle modalità di elaborazione della decisione impugnata e, di conseguenza, una violazione dei diritti della difesa della convenuta nel procedimento di impugnazione. Il rispettivo oggetto delle disposizioni dell’art. 43 dello Statuto e dell’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto sarebbe stato stabilito nell’interesse dei funzionari in generale e non dei soggetti direttamente interessati.

 Sulla seconda parte, relativa ad una violazione del principio dispositivo e del divieto di statuire ultra petita

45      Secondo la Commissione, annullando la decisione impugnata sulla base unicamente di un motivo rilevato d’ufficio attinente alla violazione dei rispettivi ambiti di applicazione dell’art. 43 dello Statuto e dell’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, il Tribunale della funzione pubblica ha violato il principio dispositivo e ha statuito ultra petita. Orbene, il giudice comunitario dovrebbe attenersi all’ambito della controversia come definito dall’atto introduttivo dell’istanza. Ad esclusione delle eccezioni di irricevibilità e dei motivi di ordine pubblico relativi alla legittimità esterna dell’atto, il sindacato giurisdizionale del giudice comunitario dovrebbe rispettare il principio dispositivo del processo, il quale vieterebbe a quest’ultimo di estendere unilateralmente i termini della controversia. Nei ricorsi diretti, spetterebbe alle parti in causa determinare l’ambito del ricorso e scegliere i motivi di legittimità nel merito addotti contro l’atto.

46      Quindi, secondo la Commissione, nella sentenza Browet e a./Commissione, punto 24 supra, il Tribunale avrebbe tenuto conto del fatto che il motivo relativo alla violazione della sfera di applicazione della legge si collegava strettamente agli argomenti delle parti in quanto, al fine di poter statuire sul motivo dedotto dai ricorrenti, esso doveva comunque esaminare la sfera di applicazione della legge.

47      La Corte non si sarebbe discostata da tale concezione affermando che, pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti, cui spetta delimitare l’ambito della lite, il giudice non può essere vincolato ai soli argomenti invocati dalle parti a sostegno delle loro pretese, a rischio di vedersi in caso costretto a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee; tale dictum riguarderebbe solo gli argomenti, che il giudice potrebbe integrare in qualsiasi momento, a differenza di quanto avviene per i motivi. Il fatto che, nel caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica abbia dato alle parti la possibilità di esprimersi in merito al motivo in questione non è sufficiente per riconoscerlo come rientrante nell’ambito della controversia.

48      Secondo la Commissione, la presenza della sezione «Potenziale» non ha comportato alcun svantaggio per la sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer sul piano procedurale, anzi, al contrario, poiché le ha consentito di chiedere una nuova valutazione del vidimatore e un esame del caso da parte del comitato paritetico di valutazione, nonché di presentare un reclamo ancora prima dell’avvio della procedura di attestazione. Chiamato ad esaminare la sola questione della fondatezza del mancato riconoscimento del potenziale della sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer, il Tribunale della funzione pubblica, avrebbe proceduto ad un’analisi astratta, senza pronunciarsi sui punti controversi sollevati.

49      Indubbiamente, se è vero che il giudice non può adottare una decisione illegittima, motivo per cui è svincolato dagli argomenti della sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer erronei in diritto, esso è tuttavia tenuto al rispetto dei motivi di legittimità interna dedotti da quest’ultima. Secondo la Commissione, il giudice deve attenersi ai motivi di legittimità interna dedotti dalla sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer proprio per evitare risultati inattesi come nel caso di specie, in cui il Tribunale della funzione pubblica ha sì annullato la decisione impugnata, ma tale annullamento non ha comportato alcun effetto sulla situazione dell’interessato.

50      Anche ammettendo che il giudice di legittimità possa pronunciarsi unicamente nell’ambito della legislazione vigente e che esso debba quindi esaminare d’ufficio l’ambito di applicazione della legge sulla quale si fondano le pretese della sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe potuto comunque sollevare d’ufficio tale motivo in occasione della controversia di cui era stato investito. Peraltro, esso non avrebbe chiarito perché l’esame dei motivi invocati lo avrebbe condotto a venir meno alla sua funzione di giudice di legittimità.

51      In subordine, se si considerano i punti 75 e 76 della sentenza impugnata scindibili dal motivo relativo alla violazione dei rispettivi ambiti di applicazione dell’art. 43 dello Statuto e dell’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto e qualificabili come relativi a un motivo distinto vertente sull’incompetenza dell’autore della decisione impugnata, l’annullamento del REC 2005, in quanto non riconosce il potenziale della sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer a svolgere funzioni rientranti nella categoria B* sarebbe stato deciso in violazione dei diritti della difesa, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 77 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

52      Inoltre, l’accoglimento di tale motivo si fonderebbe sull’erronea premessa secondo cui la sezione «Potenziale» del REC 2005 costituiva una decisione autonoma rispetto a tale REC, la quale poteva essere adottata da un’autorità diversa dagli attori della procedura di valutazione. In realtà, si tratterebbe solo di una sezione non scindibile dai numerosi elementi che costituiscono il REC 2005, che sarebbe l’atto impugnabile.

53      Per di più, contrariamente a quanto constata il Tribunale della funzione pubblica, al punto 76 della sentenza impugnata, l’APN doveva decidere sull’ammissione alla procedura di attestazione, rispetto alla quale la sezione «Potenziale» del REC 2005 costituirebbe uno dei presupposti. Le disposizioni che disciplinano la procedura di attestazione 2006 non prevedrebbero che la sussistenza del potenziale quale criterio di ammissione debba essere constatata dall’APN competente per l’ammissione alla procedura di attestazione.

54      La sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer deduce anzitutto che la sussistenza di un motivo di ordine pubblico, quale la violazione dell’ambito di applicazione della legge, costituisce un’eccezione al principio dispositivo e negare al giudice la possibilità di sollevare d’ufficio un motivo di ordine pubblico non direttamente correlato all’argomentazione delle parti sarebbe in contrasto con l’oggetto stesso del rilievo d’ufficio.

55      Inoltre, in risposta all’argomento della Commissione secondo il quale la presenza della sezione «Potenziale» non avrebbe cagionato alcun danno alla sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer, quest’ultima sottolinea di non aver potuto proporre utilmente il ricorso previsto in materia di attestazione per contestare il rigetto della sua domanda di ammissione alla procedura di attestazione. In ogni caso, come ha dichiarato il Tribunale della funzione pubblica, quest’ultimo sarebbe venuto meno alla sua funzione se, anche in mancanza di contestazione su questo punto, avesse statuito sulla controversia sulla base di una norma che non poteva trovare applicazione nel caso di specie. Consentendo alle parti di discuterne, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe rispettato i principi del contraddittorio e dei diritti della difesa.

56      Infine, considerato che lo stesso giorno il Tribunale della funzione pubblica si è pronunciato nella sentenza 21 febbraio 2008, causa F‑19/06, Semeraro/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), statuendo che l’inserimento in un rapporto di evoluzione della carriera per l’anno 2004 dell’annotazione relativa al potenziale era illegittimo, la sentenza impugnata risponderebbe a un’esigenza di coerenza poiché il contesto giuridico e le norme applicate erano gli stessi in entrambe le controversie.

57      Per quanto riguarda le osservazioni complementari della Commissione, la sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer, in accordo con la stessa, ritiene che i punti 75 e 76 della sentenza impugnata non possano essere considerati come relativi a un motivo distinto vertente sull’incompetenza dell’autore della decisione impugnata. Ad ogni modo, i principi del contraddittorio e del rispetto dei diritti della difesa sarebbero stati rispettati anche sotto tale profilo.

 Giudizio del Tribunale

58      Nell’ambito del suo ricorso, la sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer ha chiesto l’annullamento del REC 2005, in quanto, nella sezione «Potenziale» predisposta in vista della procedura di attestazione, non è stato riconosciuto il suo potenziale per svolgere funzioni rientranti nella categoria B*.

59      Si deve rammentare che, senza esaminare nel merito il ricorso proposto dalla sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer, il Tribunale della funzione pubblica ha sollevato un motivo relativo alla violazione della sfera di applicazione della legge e ha concluso, in sostanza, al punto 74 della sentenza impugnata, che la decisione controversa era stata adottata conformemente alle norme di competenza, procedurali e sostanziali della procedura di valutazione e non secondo quelle della procedura di attestazione, che erano le sole applicabili.

60      In primo luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato, ai punti 75 e 76 della sentenza impugnata, che la decisione controversa non era stata adottata dall’autorità competente, ossia dall’APN, alla quale spetta pronunciarsi sulle candidature all’attestazione dei funzionari, bensì dal vidimatore, competente ad adottare il rapporto di evoluzione della carriera (in prosieguo: il «REC»).

61      Orbene, occorre ricordare che l’incompetenza dell’autore di un atto pregiudizievole costituisce un motivo di ordine pubblico (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 dicembre 1959, causa 14/59, Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Alta Autorità, Racc. pag. 445, in particolare pag. 473, e sentenza del Tribunale 24 settembre 1996, causa T‑182/94, Marx Esser e Del Amo Martinez/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑411 e II‑1197, punti 42 e 44) che spetta al giudice dell’Unione esaminare, se necessario d’ufficio (sentenza della Corte 13 luglio 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I‑5843, punto 56, e sentenza del Tribunale 13 luglio 2006, causa T‑165/04, Vounakis/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑2‑155 e II‑A‑2‑735, punto 30).

62      In secondo luogo, il Tribunale della funzione pubblica concludeva, ai punti 77‑79 della sentenza impugnata, che la sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer non aveva potuto proporre utilmente il ricorso previsto in materia di attestazione per contestare il rigetto della sua domanda di ammissione alla procedura di attestazione, poiché il comitato paritetico per l’esercizio di attestazione il quale, conformemente all’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, viene consultato quando un funzionario contesti la decisione con cui viene esclusa la sua candidatura ai fini dell’attestazione, aveva declinato la sua competenza per esaminare il ricorso interno della ricorrente.

63      Orbene, secondo la giurisprudenza, l’inosservanza delle norme di procedura relative all’adozione di un atto recante pregiudizio costituisce una violazione delle forme sostanziali che può essere esaminata dal giudice dell’Unione anche d’ufficio (sentenze del Tribunale 13 dicembre 2007, causa T‑113/05, Angelidis/Parlamento, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62, e giurisprudenza ivi citata, e 2 ottobre 2009, cause riunite T‑300/05 e T‑316/05, Cipro/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 206). Il rifiuto di esaminare un ricorso interno, previsto dalle norme di procedura applicabili all’adozione di un atto recante pregiudizio, costituisce, con tutta evidenza, una violazione delle forme sostanziali ai sensi di tale giurisprudenza e poteva, quindi, essere rilevato d’ufficio dal Tribunale della funzione pubblica.

64      In terzo luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso, ai punti 80‑86 della sentenza impugnata, che il potenziale non figurava tra i criteri previsti dalle disposizioni applicabili alla procedura di attestazione.

65      Si deve necessariamente rilevare che l’interpretazione della normativa pertinente per determinare se l’amministrazione dovesse o meno pronunciarsi, nella decisione impugnata, sul potenziale della sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer costituiva un presupposto essenziale per l’esame del motivo relativo all’errore di valutazione invocato da quest’ultima nel suo ricorso. Infatti, risulta da giurisprudenza costante che il giudice, pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti, cui spetta delimitare l’ambito della lite, non può essere vincolato ai soli argomenti invocati dalle parti a sostegno delle loro pretese, a rischio di vedersi in caso costretto a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee (ordinanze della Corte 27 settembre 2004, causa C‑470/02 P, UER/M6 e a., non pubblicata nella Raccolta, punto 69, e 13 giugno 2006, causa C‑172/05 P, Mancini/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 41).

66      Ne consegue che, nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso errori di diritto esaminando l’eventuale violazione, contenuta nel REC 2005 della sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer, della normativa pertinente poiché tale esame era necessario, da un lato, per l’analisi dei motivi vertenti sull’incompetenza dell’autore dell’atto impugnato e sulla violazione delle forme sostanziali, che il Tribunale della funzione pubblica poteva sollevare d’ufficio e, dall’altro, per rispondere ad una questione preliminare, la cui soluzione era necessaria con riferimento all’argomento dedotto dalla sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer.

67      Conseguentemente, occorre respingere la censura principale mossa dalla Commissione nei confronti della sentenza impugnata, vertente su un errore di diritto relativo all’esame da parte del Tribunale della funzione pubblica delle tre questioni menzionate, senza che sia necessario trattare la questione della possibilità, per il giudice dell’Unione, di esaminare d’ufficio un motivo relativo alla sfera di applicazione della legge.

68      Peraltro, occorre rilevare che, nell’ambito delle sue osservazioni complementari, la Commissione contesta, sostanzialmente, l’analisi del Tribunale della funzione pubblica relativa alla normativa applicabile alla presente fattispecie. Da un lato, la Commissione ritiene che il Tribunale della funzione pubblica si basi sull’erronea premessa secondo cui la sezione «Potenziale» costituisce una decisione autonoma rispetto al REC, la quale può essere adottata da un’autorità diversa da quelle competenti a svolgere la procedura di valutazione. Dall’altro, la Commissione ritiene che le disposizioni che disciplinano la procedura di attestazione 2006 non prevedono che la sussistenza del potenziale come criterio di ammissione alla procedura di attestazione debba essere accertata dall’APN competente per l’ammissione alla procedura di attestazione piuttosto che dal valutatore.

69      In udienza la Commissione ha precisato, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale, che le persone competenti a valutare il potenziale della sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer erano il valutatore e il vidimatore, cosicché il Tribunale della funzione pubblica, nel considerare che siffatta valutazione spettava all’APN competente per l’ammissione alla procedura di attestazione, avrebbe commesso un errore dichiarando che la Commissione aveva violato i rispettivi ambiti di applicazione delle disposizioni dell’art. 43 dello Statuto e dell’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII di tale Statuto.

70      A tal proposito, occorre rilevare preliminarmente che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa e del suo contesto, ma anche degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze della Corte 30 luglio 1996, causa C‑84/95, Bosphorus, Racc. pag. I‑3953, punto 11, e 22 ottobre 2009, causa C‑301/08, Bogiatzi, Racc. pag. I‑10185, punto 39; sentenza del Tribunale 26 giugno 2008, causa T‑94/98, Alferink e a./Commissione, Racc. pag. II‑1125, punto 68).

71      Occorre rammentare che l’art. 43, primo comma, dello Statuto prescrive che per ogni funzionario venga compilato almeno ogni due anni, alle condizioni stabilite da ciascuna istituzione, un REC relativo alla sua competenza, al suo rendimento e al suo comportamento in servizio.

72      Secondo una giurisprudenza consolidata, il REC, in quanto documento interno, ha la funzione precipua di fornire periodicamente all’amministrazione informazioni circa lo svolgimento, da parte dei funzionari, dei compiti loro affidati. Nei confronti del funzionario, il REC riveste un ruolo importante per lo sviluppo della sua carriera, soprattutto per quanto concerne il trasferimento e la promozione (v. sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑249/04, Combescot/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37, e giurisprudenza ivi citata).

73      A partire dal grado 4, per quanto riguarda in primo luogo i funzionari del gruppo AST, il REC può inoltre contenere, ai sensi dell’art. 43, secondo comma, dello Statuto, un parere indicante, sulla base delle prestazioni fornite, se l’interessato dispone del potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore.

74      In secondo luogo, anche i funzionari di cui all’art. 10, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto, in servizio nelle categorie C e D anteriormente al 1° maggio 2004, le cui carriere consentono di raggiungere al massimo, rispettivamente, i gradi AST 7 e AST 5, possono accedere a compiti propri dei gradi superiori nel gruppo di funzioni AST. L’art. 10, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto prevede che detti funzionari possano passare a far parte del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni non soltanto dopo aver superato un concorso ma anche previa procedura di attestazione basata sull’anzianità, l’esperienza, il merito ed il livello di perfezionamento professionale dei funzionari nonché sulla disponibilità di impieghi nel gruppo di funzioni AST. Le modalità di applicazione di tale procedura sono state adottate dalla Commissione, con decisione 7 aprile 2004, applicabile alla prima procedura di attestazione relativa al 2005, e con decisione 29 novembre 2006, applicabile alla procedura di attestazione 2006, iniziata il 21 dicembre 2006.

75      Per quanto riguarda la procedura di valutazione, da un lato occorre rilevare che le DGE 43 precisano, all’art. 1, n. 2, che l’esercizio di valutazione ha quale scopo particolare quello di valutare il rendimento, la competenza e il comportamento in servizio del titolare del posto. Tale disposizione aggiunge che un voto di merito è attribuito sulla base delle valutazioni relative a ciascuno dei suddetti tre aspetti, come indicato nel modello di rapporto di cui all’allegato II di dette DGE. Tale modello di REC (v., nella versione applicabile all’esercizio di valutazione 2005, la sentenza Semeraro/Commissione, punto 56 supra) contiene, in particolare, una sezione «Potenziale», intitolata «Menzione che dev’essere presa in considerazione nell’ambito della procedura di attestazione di cui all’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto», nella quale devono essere indicate la natura dei compiti in questione, la parte dell’attività del titolare del posto dedicata a tali compiti e la qualità delle prestazioni di detto titolare nello svolgimento degli stessi.

76      Seguono detto modello i REC della sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer relativi agli esercizi di valutazione degli anni 2005 e 2006.

77      D’altra parte, nelle Informazioni amministrative n. 1‑2006 del 12 gennaio 2006, relative all’esercizio di valutazione 2006, oggetto della presente causa, con riferimento alla sezione «Potenziale» si precisa quanto segue:

«Questa sezione dev’essere compilata nell’ambito delle procedure di attestazione e di certificazione. Essa viene compilata dal valutatore solo qualora il titolare del posto ne faccia espressa domanda nella propria autovalutazione (casella da selezionare).

La sezione “Potenziale” è stata modificata. Il valutatore si basa attualmente su un elenco predisposto di funzioni tipo di categoria A* o di categoria B*. Egli selezionerà il compito o i compiti propri della categoria superiore e valuterà la parte dell’attività del titolare del posto dedicata a tali compiti, nonché la qualità delle sue prestazioni nello svolgimento degli stessi.

(…)

In seguito è il vidimatore a stabilire se il titolare del posto abbia dimostrato il suo potenziale per assumere funzioni rientranti nella categoria superiore.

NB: Si richiama l’attenzione dei funzionari di categoria B*, C* o D* sul fatto che la conferma del rapporto precedente non riguarda la sezione “potenziale”, creata per le esigenze delle procedure di attestazione e di certificazione. Di conseguenza, accettando tale conferma, rinunciate alla valutazione del vostro potenziale per le attività [prestate] nel corso del 2005».

78      Dalle DGE 43 e dalle Informazioni amministrative n. 1‑2006 risulta che la sezione «Potenziale» del REC di un titolare di un posto che intenda svolgere funzioni della categoria superiore mira, in sostanza, ad ottenere una valutazione dei compiti propri della categoria superiore effettivamente svolti da detto funzionario nella quotidiana realtà lavorativa durante il periodo di riferimento del REC per consentirgli, in particolare, di essere attestato.

79      Alla luce dell’oggetto della valutazione effettuata in riferimento al potenziale di un funzionario, vale a dire la parte della sua attività e la qualità delle sue prestazioni relative ai compiti propri di una categoria superiore che egli abbia effettivamente svolto durante il periodo oggetto del REC, risulta che detta valutazione costituisce parte integrante di quella diretta a valutare l’esperienza professionale e i meriti del funzionario, i quali si riflettono necessariamente quanto meno sulla valutazione della sua competenza nel corso del medesimo periodo.

80      Si deve quindi constatare che le autorità abilitate a valutare, nell’ambito della procedura di valutazione, il merito dei funzionari secondo la prospettiva delle varie sezioni menzionate nel REC, ossia il valutatore e il vidimatore, sono le stesse, fatto salvo l’eventuale intervento del valutatore d’appello, che sono chiamate a valutare il «potenziale» dei funzionari che abbiano chiesto la compilazione della relativa sezione da parte del valutatore.

81      Per quanto concerne la procedura di attestazione, occorre ricordare che la decisione 7 aprile 2004, relativa alla procedura di attestazione per il 2005, che il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto applicabile al caso di specie, prevede, agli artt. 4‑8, quattro fasi.

82      Da tali disposizioni risulta che, dopo aver stabilito, durante una prima fase, il numero di posti cui potranno essere assegnati l’anno successivo funzionari attestati (art. 4), e dopo aver redatto e pubblicato, in una seconda fase, l’elenco dei funzionari che hanno presentato la loro candidatura ammessi alla procedura di attestazione, i quali abbiano soddisfatto i requisiti relativi al livello di formazione e all’anzianità (art. 5), l’APN deve redigere, nella terza fase, un altro elenco di candidati nel quale questi ultimi verranno classificati in base a taluni criteri (art. 6) per redigere, nella quarta fase, l’elenco dei funzionari autorizzati a candidarsi a posti vacanti da coprire nel gruppo di funzioni degli assistenti (art. 7).

83      Ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione 7 aprile 2004, i criteri di classificazione sono, da una parte, il livello di formazione e l’anzianità nella carriera C o D – già presi in considerazione ai fini dell’ammissione alla procedura – e, dall’altra, l’esperienza e il merito valutati sulla base dei REC disponibili.

84      Il valore di tali criteri e la loro ponderazione che, secondo l’art. 6, n. 2, della decisione 7 aprile 2004 dovevano essere stabiliti dall’APN anteriormente al 31 dicembre 2004, sono stati oggetto della decisione dell’APN 11 maggio 2005, relativa ai criteri di classificazione riguardanti l’esercizio di attestazione 2005 (Informazioni amministrative n. 33‑2005, del 20 maggio 2005), previo parere unanime del comitato di cui all’art. 9 della decisione 7 aprile 2004.

85      In primo luogo, con riferimento al valore dei criteri di classificazione, l’APN ha dichiarato, nella decisione 11 maggio 2005, che il potenziale del funzionario ammesso alla procedura di attestazione, per assumere funzioni rientranti nella categoria B*, doveva essere preso in considerazione nell’ambito del criterio relativo all’esperienza, precisando che tale potenziale doveva essere stato riconosciuto nel REC del funzionario relativo al 2004.

86      In secondo luogo, con riferimento alla ponderazione dei criteri di classificazione, l’APN ha indicato, in questa stessa decisione, che avrebbe proceduto in due fasi. In primo luogo, essa avrebbe predisposto due elenchi preparatori di priorità, l’uno basato sui criteri di anzianità e di merito e l’altro sui criteri di formazione e di merito. Per distinguere gli ex aequo in ciascuno di tali elenchi, l’APN ha precisato che avrebbe tenuto conto del grado, di considerazioni attinenti alle pari opportunità e, infine, di informazioni contenute nel REC riguardanti il potenziale del funzionario per assumere funzioni rientranti nella categoria B*. In secondo luogo, l’APN avrebbe predisposto l’elenco dei funzionari autorizzati a candidarsi a posti vacanti individuati per le esigenze della procedura di attestazione.

87      Dal combinato disposto delle disposizioni della decisione della Commissione 7 aprile 2004 e della decisione dell’APN 11 maggio 2005 risulta che, nell’ambito della procedura di attestazione, l’APN non era competente a valutare il potenziale dei funzionari candidati alla procedura di attestazione. Oltre al fatto che il potenziale non costituiva una condizione di ammissione alla procedura, occorre considerare che l’APN prende in considerazione il potenziale di ciascun funzionario soltanto nel corso della quarta fase della procedura, nella quale detta autorità redige l’elenco dei funzionari autorizzati a candidarsi a posti vacanti da assegnare nel gruppo di funzioni degli assistenti, al fine di distinguere gli ex aequo dei due elenchi preparatori predisposti sulla base dell’anzianità, del merito e della formazione. Tuttavia, anche quando l’APN prende in considerazione il potenziale dei funzionari per assumere funzioni della categoria superiore, essa non procede in alcun modo alla valutazione di detto potenziale, ma si basa su informazioni contenute nella sezione corrispondente del REC dell’anno precedente.

88      Nessuna disposizione delle due decisioni menziona l’adozione da parte dell’APN di una decisione di valutazione del potenziale dei funzionari che abbiano presentato la loro candidatura alla procedura di attestazione la quale si distinguerebbe e precederebbe la presa in considerazione, da parte dell’APN, delle informazioni contenute nella sezione «Potenziale» dei loro REC, al fine di predisporre l’elenco dei funzionari autorizzati a candidarsi a posti vacanti da assegnare nel gruppo di funzioni degli assistenti, conformemente all’art. 7 della decisione 7 aprile 2004.

89      Peraltro, detta interpretazione è conforme all’economia del sistema che mira, nell’ambito della nuova struttura di carriera basata su due gruppi di funzioni, ad assicurare a funzionari assegnati a carriere che consentiranno promozioni fino ad un determinato grado, la possibilità di accedere al gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni, in particolare per mezzo di una procedura di attestazione, che si fonda sulle valutazioni che sono state effettuate, nell’ambito della procedura di valutazione, dal valutatore e dal vidimatore, fatto salvo l’eventuale intervento del valutatore d’appello.

90      Infatti, sebbene comporti conseguenze nell’ambito della procedura di attestazione, la sezione «Potenziale», si inserisce nell’ambito della valutazione dei funzionari. Pertanto, in assenza di una disposizione che preveda espressamente che essa rientri nell’ambito di una valutazione da effettuarsi nel quadro della procedura di attestazione, detta sezione non può essere considerata separatamente dalla procedura di valutazione, come ha fatto il Tribunale della funzione pubblica nella sentenza impugnata, per farla rientrare esclusivamente nella competenza dell’APN nell’ambito della procedura di attestazione.

91      Infatti, dal sistema risulta che il potenziale, il quale deve essere preventivamente riconosciuto, è strettamente connesso, al pari del merito in senso lato, alla valutazione del funzionario e può comportare come conseguenza, conformemente all’art. 6 della decisione 7 aprile 2004, la mancata classificazione utile di un funzionario che desideri integrare funzioni superiori rispetto a quelle che potrebbe svolgere e il cui potenziale non sia stato preventivamente riconosciuto nell’ambito del REC dai soggetti abilitati a procedere alla sua valutazione.

92      Del resto, si deve sottolineare che il valutatore, in qualità di capo unità del titolare del posto e di autorità chiamata a valutare il funzionario, si trova nella posizione migliore per giudicare l’esercizio, da parte del funzionario valutato, delle funzioni rientranti in una categoria superiore alla sua. Lo stesso dicasi per il vidimatore e per il valutatore d’appello. Infatti, la determinazione del potenziale di un funzionario per assumere compiti propri di una categoria superiore a quella cui esso appartiene deve essere necessariamente valutata in concreto alla luce dei compiti effettivamente svolti da tale funzionario e del modo in cui essi vengono eseguiti.

93      Questa interpretazione è suffragata altresì dalla delimitazione del rispettivo ambito di applicazione dei controlli effettuati dal comitato paritetico di valutazione, da un lato, e dal comitato paritetico per l’esercizio di attestazione, dall’altro.

94      Il comitato paritetico di valutazione, assicurandosi che i REC siano compilati correttamente, obiettivamente e in conformità con le DGE 43, è competente, senza sostituirsi ai valutatori e ai vidimatori, ai fini delle valutazioni concrete svolte da questi ultimi, contenute nelle diverse sezioni del REC (v., in particolare, art. 9, n. 4, delle DGE 43).

95      Invece, per quanto riguarda il comitato paritetico per l’esercizio di attestazione, va constatato, innanzitutto, che, conformemente all’art. 6, n. 2, della decisione 7 aprile 2004, esso emette un parere ai fini della decisione dell’APN in merito al valore dei criteri – relativi al livello di perfezionamento professionale, all’anzianità nella carriera C o D, all’esperienza e al merito valutato in base ai REC disponibili – e alla ponderazione degli stessi. Peraltro, l’art. 9, n. 7, di detta decisione, precisa che, all’inizio di ogni anno, tale comitato adotta un parere sui risultati dell’ultimo esercizio di attestazione e può integrare tale parere con raccomandazioni, anche con riferimento ai valori e alle ponderazioni. Inoltre, nell’ambito della seconda fase della procedura citata al precedente punto 82, l’art. 5, n. 3, della decisione 7 aprile 2004 prevede che questo stesso comitato sia adito dai funzionari che ritengono di soddisfare i criteri relativi al livello di perfezionamento professionale e all’anzianità nella carriera e che non figurano nell’elenco dei funzionari, che hanno presentato la loro candidatura, ammessi alla procedura di attestazione. Infine, nell’ambito della terza fase della procedura, l’art. 6, nn. 1‑4, della decisione 7 aprile 2004 stabilisce che i funzionari ammessi, secondo un ordine di priorità in base ai criteri summenzionati, ai valori e alle ponderazioni, possono adire il comitato paritetico per l’esercizio di attestazione qualora contestino il punteggio ottenuto.

96      Dall’enunciato di tali disposizioni risulta quindi, da un lato, che il comitato paritetico di valutazione è competente per quanto riguarda le valutazioni concrete effettuate quanto al merito in senso lato dei funzionari.

97      Dall’altro lato, si evince che il comitato paritetico per l’esercizio di attestazione è competente, dal canto suo, a esaminare le contestazioni dei funzionari che non figurano nell’elenco dei funzionari, che hanno presentato la loro candidatura, ammessi alla procedura di attestazione, nonché quelle che riguardano, in particolare, il valore attribuito ai vari criteri ricordati al precedente punto 95 e la loro ponderazione. Invece, il comitato paritetico per l’esercizio di attestazione, non può estendere la propria competenza alle varie valutazioni che figurano nelle diverse sezioni del REC le quali sono soggette esclusivamente al controllo effettuato dal comitato paritetico di valutazione.

98      Infine, il fatto che l’art. 43 dello Statuto preveda soltanto che il REC dei funzionari del gruppo AST, a partire dal grado 4, possa contenere un parere indicante, sulla base delle prestazioni fornite, se l’interessato dispone del potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore, ma non precisi espressamente che, per quanto riguarda i funzionari delle categorie C e D che intendano accedere senza restrizioni al gruppo di funzioni AST, debba essere compilata anche la sezione relativa al potenziale, non può avere la conseguenza, come ha dichiarato il Tribunale della funzione pubblica, che una siffatta competenza sia appartenuta all’APN competente per la procedura di attestazione.

99      A tal riguardo si deve infatti rammentare che da una giurisprudenza costante risulta che le disposizioni generali di esecuzione, adottate nell’ambito dell’art. 110, primo comma, dello Statuto, possono stabilire criteri idonei ad orientare l’amministrazione nell’esercizio delle sue facoltà discrezionali o precisare la portata di norme dello Statuto che risultino poco chiare (v. sentenza del Tribunale 14 dicembre 1990, causa T‑75/89, Brems/Consiglio, Racc. pag. II‑899, punto 29 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 30 marzo 1993, causa T‑4/92, Vardakas/Commissione, Racc. pag. II‑357, punto 44).

100    Orbene, nel caso di specie, si deve constatare che, come indicato ai precedenti punti 3 e 7, l’art. 1, n. 2, delle DGE 43 precisa lo scopo dell’esercizio di valutazione e rinvia al modello di rapporto di cui all’allegato II, che comprende, quindi, la sezione intitolata «Potenziale». Tale allegato, che costituisce parte integrante delle DGE 43, traduce la volontà del legislatore che i funzionari delle categorie C e D che desiderino accedere senza restrizioni al gruppo di funzioni AST si vedano riconoscere preventivamente, nell’ambito del REC, il potenziale per esercitare siffatte funzioni (v., per analogia, sentenza della Corte 20 giugno 1973, causa 80/72, Koninklijke Lassiefabrieken, Racc. pag. 635, punto 15).

101    Ne consegue che le DGE 43 si limitano a guidare l’amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale nell’ambito dell’art. 43 dello Statuto relativamente alla determinazione del merito in senso lato di taluni funzionari delle categorie C e D che intendono accedere senza restrizioni al gruppo di funzioni AST.

102    Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte emerge che la premessa del Tribunale della funzione pubblica secondo cui la sezione «Potenziale» del REC 2005 costituiva una decisione autonoma rispetto al REC stesso è errata, sicché erroneamente esso ha dichiarato che le autorità competenti a tale riguardo erano quelle competenti per la procedura di attestazione. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata.

 Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

103    Conformemente all’art. 13, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce sulla controversia. Tuttavia, esso rinvia la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest’ultimo, quando la causa non è ancora matura per la decisione.

104    Poiché il Tribunale della funzione pubblica non ha statuito sui motivi fatti valere dalla sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer in primo grado, il Tribunale giudica che la presente causa non è matura per la decisione e che occorre rinviarla dinanzi al menzionato Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest’ultimo.

105    Poiché la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, occorre riservare le spese relative alla presente impugnazione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 21 febbraio 2008, causa F‑31/07, Putterie‑De‑Beukelaer/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata.

2)      La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea.

3)      Le spese sono riservate.

Jaeger

Meij

Vilaras

Forwood

 

       Martins Ribeiro

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 luglio 2010.

Firme


* Lingua processuale: il francese.