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Ricorso proposto l'8 novembre 2007 - Ryanair/Commissione

(Causa T-404/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: avv. E. Vahida)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare, ai sensi dell'art. 232 CE, che la Commissione ha omesso di agire conformemente agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, in quanto non ha preso posizione riguardo alla denuncia 8 maggio 2006 presentata dalla ricorrente alla Commissione stessa, seguita da una diffida in data 31 luglio 2007;

condannare la Commissione a tutte le spese, comprese le spese del procedimento sostenute dalla ricorrente, anche qualora, successivamente alla proposizione del ricorso, la Commissione adotti un provvedimento che, a parere della Corte, renda superfluo statuire sul ricorso, o qualora la Corte dichiari il ricorso irricevibile; e

disporre ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la Commissione si è resa responsabile per omissione, in quanto non ha preso posizione, dopo essere stata invitata a farlo ai sensi dell'art. 232 CE, riguardo alla denuncia 8 maggio 2006 presentata alla Commissione stessa, relativa (i) ad aiuti di Stato illegittimi presumibilmente concessi dalla Francia alla Air France sotto forma di tasse aeroportuali differenziate imposte dagli aeroporti francesi a seconda della destinazione dei voli, ovvero, (ii) in via subordinata, alla discriminazione anticoncorrenziale in violazione dell'art. 82 CE, a favore della Air France, qualora si ritenga che gli aeroporti francesi abbiano agito in via autonoma.

A sostegno del ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione aveva l'obbligo di esaminare la denuncia pervenutale in maniera diligente e imparziale, al fine di:

adottare una decisione che dichiarasse che le misure in questione non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, ovvero che tali misure dovevano essere qualificate come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, ma che erano compatibili con il mercato interno in forza dell'art. 87, nn. 2 e 3, CE, ovvero

-    avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE.

In via subordinata, la ricorrente adduce che la Commissione, in seguito alla ricezione della sua denuncia in subordine relativa alla violazione del diritto della concorrenza, aveva l'obbligo di avviare un procedimento relativo all'oggetto della denuncia, ovvero di adottare una decisione definitiva di rigetto della denuncia, dopo avere concesso alla ricorrente la possibilità di presentare osservazioni.

La ricorrente afferma inoltre che, alla luce dei fatti e data la dimestichezza della Commissione riguardo alle questioni di cui trattasi, il periodo di quattordici mesi intercorso tra la denuncia della ricorrente e la sua diffida è stato irragionevolmente lungo, e che l'inerzia della Commissione durante tale periodo è fonte di responsabilità per omissione ai sensi dell'art. 232 CE.

Infine, la ricorrente sostiene che, in base all'art. 232 CE, un'impresa ha il diritto di proporre ricorso contro la Commissione, qualora quest'ultima non abbia adottato i provvedimenti che avrebbero riguardato direttamente ed individualmente tale impresa, e che i provvedimenti che la Commissione non ha adottato nel caso di specie riguardavano direttamente ed individualmente la ricorrente quale concorrente della Air France.

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