Language of document :

Sentenza del Tribunale 12 luglio 2011 - Fuji Electric / Commissione

(Causa T-132/07) 1

("Concorrenza - Intese - Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas - Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE ed all'art. 53 dell'accordo SEE - Ripartizione del mercato - Prova dell'infrazione - Imputabilità del comportamento illecito - Durata dell'infrazione - Ammende - Circostanze attenuanti - Cooperazione")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fuji Electric Co. Ltd (già denominata Fuji Electric Holdings Co. Ltd e succeduta alla Fuji Electric Systems Co. Ltd) (Kawasaki, Giappone) (rappresentanti: P. Chappatte e P. Walter, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault, poi X. Lewis, J. Bourke, e F. Ronkes Agerbeek, infine N. Khan e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C (2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F/38.899 - Apparecchiature di comando con isolamento in gas), e domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla Fuji Electric Holdings ed alla Fuji Electric Systems.

Dispositivo

L'art. 1, lett. h), e l'art. 2, lett. d), della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C (2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F/38.899 - Apparecchiature di comando con isolamento in gas) sono annullati nella parte in cui dichiarano o si fondano sulla dichiarazione che la Fuji Electric Systems Co. Ltd, alla quale è succeduta la Fuji Electric Co. Ltd, può essere considerata personalmente responsabile dell'infrazione per il periodo compreso tra il mese di settembre 2000 ed il 30 giugno 2001.

L'importo dell'ammenda inflitta alla Fuji Electric, già denominata Fuji Electric Holdings Co. Ltd e succeduta alla Fuji Electric Systems, dall'art. 2, lett. d), della decisione C (2006) 6762 def. è fissato nella misura di EUR 2 200 000.

La Commissione europea sopporterà un quarto delle spese sostenute dalla Fuji Electric nonché un quarto delle proprie spese.

La Fuji Electric sopporterà i tre quarti delle proprie spese nonché i tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione.

____________

1 - GU C @@ del @@