Language of document : ECLI:EU:T:2011:345

Causa T‑133/07

Mitsubishi Electric Corp.

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE — Ripartizione del mercato — Diritti della difesa — Prova dell’infrazione — Durata dell’infrazione — Ammende — Importo di partenza — Anno di riferimento — Parità di trattamento»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Portata — Omessa comunicazione di un documento — Conseguenze

(Art. 81, n. 1, CE; accordo SEE, art. 53, n. 1)

2.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Comunicazione delle risposte alla comunicazione degli addebiti — Presupposti — Limiti

(Art. 81, n. 1, CE; accordo SEE, art. 53, n. 1)

3.      Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Prova dell’infrazione — Testimonianze scritte dei dipendenti di una società coinvolta nell’infrazione — Valore probatorio — Valutazione

(Art. 81, n. 1, CE)

4.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Natura provvisoria — Contenuto necessario — Limiti

(Art. 81 CE)

5.      Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Presunzione d’innocenza — Procedimento in materia di concorrenza

(Art. 6, n. 2, UE; art. 81, n. 1 CE; accordo SEE, art. 53, n. 1)

6.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Modalità di prova — Ricorso a un insieme di indizi

(Art. 81, n. 1, CE)

7.      Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Prova dell’infrazione — Esame del valore probatorio dei diversi elementi di prova — Criteri

(Art. 81, n. 1, CE; accordo SEE, art. 53, n. 1)

8.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione

(Art. 81, n. 1, CE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

9.      Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione — Oggetto anticoncorrenziale — Constatazione sufficiente

(Art. 81, n. 1, CE; accordo SEE, art. 53, n. 1)

10.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione — Portata dell’onere della prova

(Art. 81, n. 1, CE; accordo SEE, art. 53, n. 1)

11.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità e durata dell’infrazione — Potere discrezionale della Commissione

(Art: 81, n. 1 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, nn. 2 e 3)

12.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Rispetto dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)

1.      Corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, il diritto di accesso al fascicolo implica, in un procedimento amministrativo in materia di applicazione delle norme di concorrenza, che la Commissione debba dare all’impresa interessata la possibilità di procedere ad un esame di tutti i documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti per la sua difesa. Questi ultimi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e altre informazioni riservate.

La mancata comunicazione di un documento sul quale la Commissione si è basata per procedere contro un’impresa costituisce una violazione dei diritti della difesa solo se l’impresa interessata dimostra che il risultato al quale è pervenuta la Commissione nella sua decisione sarebbe stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato il documento non comunicato.

Per quanto riguarda la mancata comunicazione di un documento a discarico, l’impresa interessata deve solo provare che la sua mancata divulgazione ha potuto influenzare, a suo discapito, lo svolgimento del procedimento e il contenuto della decisione della Commissione. È sufficiente che l’impresa dimostri che essa avrebbe potuto utilizzare tale documento a discarico per la propria difesa, nel senso che, se essa avesse potuto avvalersene durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto far valere elementi non concordanti con le deduzioni operate a quello stadio dalla Commissione e avrebbe potuto, pertanto, influenzare, in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte da quest’ultima nella decisione, quanto meno riguardo alla gravità e alla durata del comportamento contestatole e, di conseguenza, all’entità dell’ammenda.

(v. punti 40, 45-46)

2.      Nell’ambito di un procedimento avviato per infrazione alle norme sulla concorrenza, è solo all’inizio della fase del contraddittorio amministrativo che l’impresa di cui trattasi è informata, mediante la comunicazione degli addebiti, di tutti gli elementi essenziali su cui la Commissione si basa in tale fase del procedimento e che tale impresa dispone di un diritto di accesso al fascicolo inteso a garantire l’effettivo esercizio dei suoi diritti della difesa. Di conseguenza, la risposta alla comunicazione degli addebiti delle altre imprese che avrebbero partecipato all’intesa non rientra in linea di principio tra i documenti del fascicolo istruttorio che le parti possono consultare.

Tuttavia, qualora la Commissione intenda basarsi su un brano di una risposta ad una comunicazione degli addebiti o su un documento allegato a tale risposta per dimostrare l’esistenza di un’infrazione in un procedimento di applicazione dell’art. 81, n; 1, CE, le altre imprese coinvolte in tale procedimento devono essere messe in grado di pronunciarsi riguardo a tale elemento di prova. In circostanze del genere, il detto brano di una risposta alla comunicazione degli addebiti o il documento allegato a tale risposta costituisce in effetti un elemento a carico nei confronti delle diverse imprese che avrebbero partecipato all’infrazione.

Per analogia, se un brano di una risposta ad una comunicazione degli addebiti o un documento allegato a tale risposta può essere pertinente per la difesa di un’impresa, in quanto le consente di far valere elementi che non concordano con le deduzioni operate in tale fase dalla Commissione, esso costituisce un elemento a discarico. In tal caso, l’impresa interessata deve essere posta in condizione di procedere ad un esame del brano o del documento di cui trattasi e di pronunciarsi su di esso.

(v. punti 41-43)

3.      Le testimonianze scritte dei dipendenti di una società, elaborate sotto il controllo di questa e da essa presentate ai fini della sua difesa nell’ambito di un procedimento amministrativo per infrazione alle regole di concorrenza condotto dalla Commissione, non possono, in linea di principio, essere considerate elementi diversi e autonomi dalle dichiarazioni della medesima società. Infatti, di regola, la posizione di una società in merito alla realtà dei fatti ad essa addebitati dalla Commissione è fondata, in primo luogo, sulle conoscenze e opinioni dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti.

(v. punto 59)

4.      Nell’ambito di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza, la comunicazione degli addebiti deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la Commissione in tale stadio del procedimento. Questa indicazione, tuttavia, può farsi in modo sommario e la decisione non deve necessariamente ricalcare l’elenco degli addebiti, dato che tale comunicazione costituisce un documento preparatorio le cui valutazioni di fatto e di diritto sono di natura puramente provvisoria. Pertanto, pur non potendo addebitare agli interessati infrazioni diverse da quelle indicate nella comunicazione degli addebiti né porre a loro carico fatti sui quali essi non hanno potuto presentare spiegazioni, la Commissione deve tuttavia tenere conto degli elementi risultanti dal procedimento amministrativo sia per far cadere censure che si rivelassero infondate, sia per correggere e completare, in fatto come in diritto, gli argomenti a sostegno delle censure che essa intende mantenere.

(v. punto 66)

5.      L’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE. Il giudice non può quindi concludere che la Commissione ha sufficientemente dimostrato l’esistenza dell’infrazione in questione qualora egli nutra ancora dubbi in merito a tale questione, in particolare nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda.

Infatti, in quest’ultima situazione, è necessario tener conto del principio della presunzione d’innocenza, quale risulta in particolare dall’art. 6, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il quale fa parte dei diritti fondamentali che costituiscono principi generali del diritto comunitario. Tenuto conto della natura delle infrazioni in parola, nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione di innocenza si applica in particolare ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possano sfociare nella pronuncia di ammende o penalità di mora.

(v. punti 73-74)

6.      In materia di concorrenza è necessario che la Commissione raccolga elementi di prova precisi e concordanti per dimostrare l’esistenza dell’infrazione. Tuttavia, non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che la serie di indizi invocati dall’istituzione, complessivamente considerati, risponda a tale requisito.

Inoltre, tenuto conto della notorietà del divieto di partecipare ad accordi anticoncorrenziali, non si può pretendere che la Commissione produca documenti che attestino in modo esplicito un contatto tra gli operatori interessati. Gli elementi frammentari e sporadici di cui la Commissione potrebbe disporre dovrebbero in ogni caso poter essere completati con deduzioni che permettano di ricostituire le circostanze pertinenti. L’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale può quindi essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza.

Peraltro, quando la Commissione si basa unicamente sul comportamento sul mercato delle imprese in questione per concludere per l’esistenza di un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE, è sufficiente a queste ultime dimostrare l’esistenza di circostanze che mettono in una luce diversa i fatti dimostrati dalla Commissione e che consentono in tal modo di sostituire una diversa spiegazione plausibile dei fatti a quella adottata dalla Commissione per concludere per l’esistenza di una violazione delle regole di concorrenza.

Tale regola non è applicabile a tutti i casi in cui l’infrazione sia stata dimostrata esclusivamente con prove non documentali. Infatti, per quanto riguarda i mezzi di prova che possono essere invocati per dimostrare l’infrazione all’art. 81 CE, in diritto comunitario prevale il principio della libertà di forma dei mezzi probatori.

Di conseguenza, la mancanza di prove documentali, pur potendo assumere rilevanza nella valutazione complessiva della serie di indizi invocati dalla Commissione, non implica di per sé che l’impresa interessata possa contestare le asserzioni della Commissione fornendo una spiegazione alternativa dei fatti. Ciò è possibile solo quando le prove prodotte dalla Commissione non consentono di dimostrare l’esistenza dell’infrazione in maniera inequivocabile e senza che sia necessaria un’interpretazione.

(v. punti 75-76, 79-82)

7.      Nell’ambito di un procedimento di infrazione all’art. 81, n.  1, CE, l’unico criterio pertinente per valutare il valore probatorio dei diversi elementi di prova risiede nella loro attendibilità. Secondo le regole generali in materia di prova, l’attendibilità, e quindi il valore probatorio di un documento, dipendono dalla sua fonte, dalle circostanze nelle quali è stato redatto, dal suo destinatario e dal suo contenuto.

Quanto alle dichiarazioni rese dalle imprese, può peraltro essere riconosciuto un valore probatorio particolarmente elevato a quelle che, in primo luogo, siano affidabili, in secondo luogo, vengano rese a nome di un’impresa, in terzo luogo, provengano da una persona soggetta all’obbligo professionale di agire nell’interesse dell’impresa, in quarto luogo, vadano contro gli interessi del dichiarante, in quinto luogo, provengano da un testimone diretto dei fatti cui le dichiarazioni fanno riferimento e, in sesto luogo, siano state fornite per iscritto, deliberatamente e dopo un’attenta riflessione.

Al contrario, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese interessate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova, restando inteso che il grado di corroborazione richiesto può essere minore, a causa dell’attendibilità delle dichiarazioni di cui trattasi.

(v. punti 84-87)

8.      Benché una certa diffidenza nei confronti di deposizioni volontarie dei principali partecipanti ad un’intesa illecita sia generalmente opportuna, vista la possibilità che tali soggetti tendano a minimizzare l’importanza del loro contributo all’infrazione e ad esagerare quella del contributo degli altri, ciò non toglie che il fatto di chiedere il beneficio dell’applicazione della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese al fine di ottenere un’immunità o una riduzione dell’ammenda non crea necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori deformati sulla partecipazione degli altri membri dell’intesa. Infatti, ogni tentativo di indurre la Commissione in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità e la completezza della cooperazione del richiedente e, pertanto, mettere in pericolo la possibilità che benefici pienamente della comunicazione sulla cooperazione.

Per quanto riguarda il caso particolare delle testimonianze, è certamente possibile che i dipendenti di un’ impresa che ha chiesto di beneficiare di un’immunità dalle ammende, i quali sono tenuti ad agire nel suo interesse, condividano la volontà di presentare quanti più elementi a carico possibile, considerato altresì che la loro cooperazione nel procedimento può influire positivamente sul loro futuro professionale. Tuttavia, se è così, i dipendenti in questione sono anche consapevoli delle possibili conseguenze negative della presentazione di elementi inesatti, rese più sensibili dall’esigenza di corroborazione mediante altri elementi di prova.

(v. punti 88,107)

9.      Affinché sussista un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, e dell’art. 53, n. 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), è sufficiente che le imprese considerate abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. È superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza. A tal riguardo, l’esistenza di un impegno reciproco implica necessariamente l’esistenza di una volontà comune, anche in assenza di elementi che consentano di stabilire con precisione il momento in cui tale volontà è stata espressa o che ne formalizzino l’espressione.

(v. punti 230-231)

10.    L’esigenza della certezza del diritto di cui devono godere gli operatori economici implica che, quando sorge una controversia in merito all’esistenza di un’infrazione, la Commissione, la quale ha l’onere di provare le infrazioni da essa accertate, adduca elementi di prova idonei a dimostrare sufficientemente l’esistenza dei fatti costitutivi dell’infrazione. Per quanto concerne, più in particolare, l’asserita durata dell’infrazione, lo stesso principio di certezza del diritto impone che, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata di un’infrazione, la Commissione produca quantomeno elementi di prova i quali si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che detta infrazione abbia avuto una durata ininterrotta tra due date precise.

Inoltre, il fatto che per alcuni periodi determinati la prova dell’esistenza di un’infrazione continuata non sia stata fornita non impedisce di ritenere che l’infrazione sia stata perpetrata su un arco di tempo complessivo più esteso di tali periodi, qualora una constatazione siffatta si basi su indizi obiettivi e concordanti. Nell’ambito di un’infrazione estesa su più anni, il fatto che le manifestazioni dell’intesa intervengano in periodi differenti, eventualmente separati da intervalli di tempo più o meno lunghi, resta ininfluente ai fini dell’esistenza dell’intesa stessa, a condizione che le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una medesima finalità e si inscrivano nel quadro di un’infrazione a carattere unitario e continuato.

(v. punti 241-242)

11.    Nell’ambito di un procedimento di infrazione all’art. 81, n. 1, CE, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nel fissare gli importi delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza.

L’importo dell’ammenda è fissato dalla Commissione in funzione della gravità dell’infrazione e, se occorre, della sua durata. La gravità dell’infrazione dev’essere accertata sulla scorta di criteri come le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende. Devono essere presi in considerazione elementi obiettivi come il contenuto e la durata dei comportamenti anticoncorrenziali, il loro numero e la loro intensità, l’estensione del mercato interessato e il deterioramento subìto dall’ordine pubblico economico. L’analisi deve considerare altresì l’importanza relativa e la quota di mercato delle imprese responsabili, nonché un’eventuale recidiva.

(v. punti 264-265)

12.    Ogni volta che decide di imporre ammende ai sensi del diritto della concorrenza, la Commissione è tenuta a rispettare i principi generali del diritto, tra i quali figurano il principio di parità di trattamento e quello di proporzionalità, quali interpretati dai giudici comunitari.

Il principio di parità di trattamento ovvero di non discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva giustificazione.

Pertanto, qualora occorra basarsi sul fatturato delle imprese coinvolte nella stessa infrazione onde stabilire i rapporti tra le ammende da infliggere, è opportuno delimitare il periodo di cui si deve tener conto, in modo che i dati ottenuti siano quanto più possibile paragonabili.

Il principio di proporzionalità, da parte sua, richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti.

Pertanto, quando la Commissione si fonda su anni diversi per determinare il valore delle vendite mondiali di talune imprese ed effettua il calcolo dell’importo di partenza delle ammende da infliggere a queste ultime per la durata della loro partecipazione all’intesa in quanto imprese individuali in base ai loro fatturati realizzati durante anni diversi, essa non tratta tali imprese allo stesso modo. Se, da un lato, è legittimo lo scopo invocato dalla Commissione, che consente di confrontare la capacità di arrecare pregiudizio alla concorrenza degli azionisti di una società comune nel periodo antecedente alla creazione di quest’ultima, dall’altro, tale scopo non può tuttavia legittimare un siffatto trattamento ineguale allorché appare che la Commissione avrebbe potuto utilizzare altri metodi per conseguire lo scopo perseguito senza trattare le imprese in modo diverso per quanto riguarda la scelta dell’anno di riferimento.

(v. punti 266-269, 271-272, 275-276)