Language of document : ECLI:EU:T:2012:6





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 gennaio 2012 — Italia / Commissione

(causa T‑135/07)

«Polizia sanitaria — Influenza aviaria — Mercato italiano della carne di pollame — Richiesta delle autorità italiane di adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato — Decisione di rigetto della Commissione»

1.                     Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Carne di pollame — Discriminazione fra produttori o consumatori — Divieto — Portata — Potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione in materia di politica agricola comune — Sindacato giurisdizionale — Portata (Art. 34, § 2, secondo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 2777/75, art. 14) (v. punti 53-57, 68,69)

2.                     Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Carne di pollame — Misure di sostegno al mercato nel settore delle uova — Decisione della Commissione che ha respinto l’adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato della carne di pollame — Decisione che distingue tra le perdite economiche occasionate dalla distruzione dei pulcini di un giorno e quelle occasionate dalla distruzione delle uova da cova già incubate — Principio di non discriminazione — Violazione (Art. 34, § 2, secondo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 2777/75, art. 14; regolamento della Commissione n. 2102/2004) (v. punti 87-89, 98,99)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 7 febbraio 2007, che ha respinto la richiesta della Repubblica italiana di adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato italiano della carne di pollame, in applicazione dell’articolo 14 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2777/75, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77).

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione, del 7 febbraio 2007, che ha respinto la richiesta della Repubblica italiana di adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato della carne di pollame, in applicazione dell’articolo 14 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2777/75, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.