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Ricorso presentato il 19 aprile 2007 - Fuji Electric Holdigns e Fuji Electric Systems/Commissione

(Causa T-132/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Fuji Electric Holdigns Co., Ltd (Kawasaki, Giappone) e Fuji Electric Systems Co., Ltd. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: P. Chapatte, P. Walter, Solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare l'art. 1, lett. g), della decisione nella parte in cui dichiara che la violazione imputata alla FEH dalla detta disposizione è stata commessa dopo il settembre 2000.

annullare in toto l'art. 1, lett. h), della decisione.

annullare l'art. 2, lett. d), della decisione nella parte in cui infligge alla FES un'ammenda in solido ai sensi di detta disposizione.

annullare l'art. 2, lett. f), della decisione nella parte in cui infligge alla Fuji un'ammenda in solido ai sensi di detta disposizione.

ridurre l'ammenda inflitta alla Fuji, e

condannare la Commissione al pagamento delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Fuji.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti hanno proposto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE contro la decisione della Commissione 24 gennaio 2007 (caso COMP/F/38.899 - Gas Insulated Switchgear - C(2006) 6762 def.) con la quale la Commissione ha ritenuto che le ricorrenti, insieme ad altre imprese, hanno violato l'art. 81, n. CE e, dal 1° gennaio 1994, anche l'art. 53 dell'Accordo SEE nel settore delle apparecchiature di commutazione ad isolamento gassoso (in prosieguo:le "ACIG"), mediante una serie di accordi e pratiche concordate consistenti: a) nella ripartizione dei mercati; b) nell'assegnazione delle quote di mercato e nel mantenimento delle rispettive quote; c) nell'assegnazione di progetti ACIG individuali (manipolazione degli appalti) a produttori designati e nell'alterazione delle procedure di appalto per tali progetti; d) nella fissazione dei prezzi; e) in accordi per l'interruzione di accordi di licenza con imprese non facenti parte del cartello; e f) nello scambio di informazioni di mercato sensibili. In subordine, le ricorrenti chiedono che le ammende siano considerevolmente ridotte.

Nella decisione si dichiara che la Fuji Electric Systems (in prosieguo: la "FES") ha partecipato alla violazione dal 15 aprile 1988 al 30 settembre 2002.

La FES nega peraltro di aver partecipato all'accordo di cartello e sostiene di non essere coinvolta nelle vendite di ACIG fino al 1° luglio 2001, circa nove mesi dopo che la Fuji Electric Holdings (in prosieguo: la "FEH") aveva cessato di partecipare al cartello. Essa afferma che, nel dichiarare che la FEH ha continuato a partecipare all'accordo di cartello dopo la riunione dei membri giapponesi svoltasi nel settembre 2000, la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione, un errore di diritto per quanto riguarda l'onere della prova, nonché un errore di diritto quanto alla parità di trattamento.

Inoltre, la Fuji sostiene che non avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile in solido per il coinvolgimento della Japan AE Power Systems Corporation (in prosieguo: la "JAEPS") nel cartello giacché non aveva né alcuna possibilità di esercitare un'influenza decisiva sulla JAEPS né sapeva in alcun modo della sua asserita partecipazione al cartello. Pertanto, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione per quel che riguarda la violazione imputata alla FES.

Infine, la Fuji fa valere che la decisione è viziata da manifesti errori di valutazione per quanto riguarda la durata della violazione e la responsabilità per l'asserita violazione della JAEPS. La Commissione avrebbe poi erroneamente valutato il valore dell'informazione fornita dalle ricorrenti, ritenendo che non dava adito a una riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti ai sensi della comunicazione sulla cooperazione. A questo proposito, la Fuji sostiene che le ammende inflitte dovrebbero essere considerevolmente ridotte.

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