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Ricorso presentato il 19 aprile 2007 - Italia/Commissione

(Causa T-135/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica Italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare, ai sensi dell'art. 230 del Trattato CE, la decisione contenuta nella lettera del 7 febbraio 2007, prot. n. 3585, del Direttore generale della Direzione generale Agricoltura della Commissione;

con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Motivi e principali argomenti

Il Governo della Repubblica italiana ha proposto davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso per ottenere l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 del Trattato CE, della decisione contenuta nella lettera del 7 febbraio 2007, prot. n. 3585, del Direttore Generale della Direzione Generale dell'Agricoltura della Commissione, con cui si respinge la richiesta delle autorità italiane di adottare misure eccezionali di sostegno al mercato italiano della carne di pollame ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del pollame1, per quanto riguarda i pulcini distrutti nelle zone colpite da influenza aviaria e soggette a misure veterinarie restrittive della circolazione nel periodo compreso tra il dicembre 1999 ed il settembre 2003.

A sostegno dell'impugnativa il Governo italiano ha dedotto:

-    la violazione del principio di non discriminazione tra produttori comunitari di cui all'art. 34, n. 2, secondo comma, CE, nella misura in cui la Convenuta avrebbe concesso misure eccezionali di sostegno al mercato solo in relazione al settore delle uova per cova rifiutando con il provvedimento impugnato analoghe misure in relazione al settore del pollame.

-    Lo sviamento di potere e l'errore manifesto di valutazione della Commissione.

Si fa valere a questo riguardo che, al fine di realizzare l'obiettivo perseguito dal regolamento n. 2777/75, la Commissione avrebbe dovuto adottare misure eccezionali di sostegno del mercato italiano del pollame, il settore avicolo di gran lunga più colpito in Italia. Invece, nonostante la reiterata richiesta avanzata dalla ricorrente, essa si è rifiutata di farlo, limitandosi a concedere misure di sostegno a favore del solo settore delle uova per cova, il meno colpito in Italia dalle misure restrittive e, in sostanza, l'unico colpito nei Paesi Bassi. Così facendo, la Commissione ha chiaramente inteso destinare ai produttori olandesi la gran parte delle risorse disponibili, riducendo al minimo l'indennizzo riconosciuto ai produttori italiani.

-    L'errata interpretazione e violazione dell'art. 14 del regolamento n. 2777/75 nonché l'errore manifesto di valutazione.

Secondo la ricorrente, e contrariamente alla posizione della convenuta, l'art. 14 del regolamento in questione, non solo troverebbe applicazione quando gli squilibri sul mercato sono causati dall'impossibilità per i produttori che si trovano in una zona sotto sorveglianza e protezione di avere accesso al mercato al di fuori di tale zona. Infatti, la Commissione potrebbe adottare misure eccezionali di sostegno per riequilibrare il mercato colpito da limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, indipendentemente se queste limitazioni riguardano i prodotti in entrata o quelli in uscita da una determinata zona.

-    Per ultimo viene anche invocata la violazione dei principi di buona amministrazione, di imparzialità, di equità e di trasparenza.

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1 - GU L 282 dell'1.11.1975, pag.77