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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 24 settembre 2014 – Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(Causa C-442/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrenti: Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting

Convenuto: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Questioni pregiudiziali

Se il disposto dell’articolo 14 della direttiva 91/414 1 , e, rispettivamente, dell’articolo 63 in combinato disposto con l’articolo 59 del regolamento sui prodotti fitosanitari 2 (n. 1107/2009 del 21 ottobre 2009) o, rispettivamente, dell’articolo 19 della direttiva 98/8 3 implichi che si debba prendere una decisione su una richiesta di riservatezza, ai sensi dei citati articoli 14, 63 e 19, presentata dal richiedente di cui ai detti articoli, per ciascuna fonte di informazione, prima o all’atto del rilascio dell’autorizzazione o, rispettivamente, prima o all’atto della modifica dell’autorizzazione, mediante una decisione comunicabile ai terzi interessati.

In caso di soluzione affermativa della questione che precede: se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sull’informazione ambientale 4 debba essere interpretato nel senso che, in mancanza di una decisione come indicato nella questione che precede, il resistente, in quanto autorità nazionale, deve procedere alla divulgazione dell’informazione ambientale richiesta nel caso in cui detta domanda sia presentata dopo il rilascio dell’autorizzazione o, rispettivamente, dopo la sua modifica.

Come debba essere interpretata la nozione di «emissioni nell’ambiente», di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sull’informazione ambientale, in considerazione di quanto esposto al riguardo dalle parti al punto 5.5 della presente sentenza interlocutoria, alla luce del contenuto dei documenti di cui al punto 5.2.

a.    Se i dati che offrono una valutazione dello scarico nell’ambiente di un prodotto, delle sue sostanze attive e di altri elementi a seguito dell’uso del prodotto debbano essere considerati come «informazione sulle emissioni nell’ambiente».

b.    In caso affermativo, se al riguardo faccia differenza la circostanza che detti dati siano stati ottenuti medianti (semi)sperimentazioni sul campo o mediante studi di altro tipo (come ad esempio studi di laboratorio e di traslocazione).

Se possano essere considerati «informazione sulle emissioni nell’ambiente» studi di laboratorio nei quali l’impostazione è rivolta ad esaminare aspetti isolati in circostanze standardizzate e nel contesto delle quali vengono esclusi molti fattori, come ad esempio le influenze climatiche, e i test vengono sovente effettuati con dosaggi elevati – rispetto all’uso nella pratica.

Se a questo riguardo debbano essere compresi tra le «emissioni nell’ambiente» anche i residui derivanti dall’applicazione del prodotto nel test, ad esempio nell’aria o nel terreno, nelle foglie, nel polline o nel nettare di una coltura (che deriva da un seme trattato), nel miele o in organismi non bersaglio.

E se ciò valga anche per la misura della dispersione (di sostanze) nell’applicazione del prodotto nel test.

Se dall’espressione «informazione sulle emissioni nell’ambiente», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva sull’informazione ambientale, consegua che, allorché si configurano emissioni nell’ambiente, deve essere divulgata l’intera fonte di informazioni e non soltanto i dati (di misurazione) da essa eventualmente desumibili.

Se, ai fini dell’applicazione dell’eccezione per le informazioni commerciali o industriali, ai sensi del citato articolo 4, paragrafo 2, lettera d), occorra operare una distinzione tra, da un lato, le «emissioni» e, dall’altro, gli «scarichi e altri rilasci nell’ambiente», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sull’informazione ambientale.

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1 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, pag. 1).

3 Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1).

4 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).