Language of document : ECLI:EU:C:2016:890

Causa C‑442/14

Bayer CropScience SA-NV
e
Stichting De Bijenstichting

contro

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Articolo 4, paragrafo 2 – Accesso del pubblico all’informazione – Nozione di “informazioni sulle emissioni nell’ambiente” – Direttiva 91/414/CEE – Direttiva 98/8/CE – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi – Riservatezza – Tutela degli interessi industriali e commerciali»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 novembre 2016

1.        Procedimento giurisdizionale – Domanda di riapertura della fase orale – Istanza di deposito di osservazioni su punti di diritto sollevati dalle conclusioni dell’avvocato generale – Presupposti per la riapertura

(Art. 252, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

2.        Ambiente – Libertà di accesso all’informazione – Direttiva 2003/4 – Motivi che possono giustificare un rifiuto di comunicare informazioni relative all’ambiente – Domanda di accesso a informazioni presentate nell’ambito di un procedimento di immissione in commercio di un prodotto fitosanitario o biocida – Obbligo di divulgazione delle informazioni in mancanza di una domanda di trattamento riservato relativo alle medesime – Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 33, § 4, e 63; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8, art. 19, e 2003/4, art. 4, § 2; direttiva del Consiglio 91/414, art. 14)

3.        Ambiente – Libertà di accesso all’informazione – Direttiva 2003/4 – Motivi che possono giustificare un rifiuto di comunicare informazioni relative all’ambiente – Informazioni sulle emissioni nell’ambiente – Nozione – Interpretazione ampia

(Convenzione di Aarhus, art. 4, § 4, comma 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/4, 16° considerando e art. 4, § 2, comma 2)

4.        Ambiente – Libertà di accesso all’informazione – Direttiva 2003/4 – Motivi che possono giustificare un rifiuto di comunicare informazioni relative all’ambiente – Informazioni sulle emissioni nell’ambiente – Nozione – Necessità di operare una distinzione tra le emissioni, gli scarichi e gli altri rilasci – Insussistenza

[Convenzione di Aarhus, art. 4, § 4, comma 1, d); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/4, artt. 2, punto 1, b), e 4, § 2, comma 2]

5.        Accordi internazionali – Accordi della Comunità – Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) – Guida per l’applicazione di tale convenzione – Efficacia vincolante – Insussistenza

(Convenzione di Aarhus; decisione del Consiglio 2005/370)

6.        Ambiente – Libertà di accesso all’informazione – Direttiva 2003/4 – Motivi che possono giustificare un rifiuto di comunicare informazioni relative all’ambiente – Informazioni sulle emissioni nell’ambiente – Nozione – Limitazione alle emissioni provenienti da determinati impianti industriali – Inammissibilità

[Convenzione di Aarhus, art. 4, § 4, comma 1, d); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/4, art. 4, § 2, comma 2]

7.        Ambiente – Libertà di accesso all’informazione – Direttiva 2003/4 – Motivi che possono giustificare un rifiuto di comunicare informazioni relative all’ambiente – Informazioni sulle emissioni nell’ambiente – Nozione – Informazioni riguardanti emissioni effettive o prevedibili nell’ambiente – Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/4, art. 4, § 2, comma 2)

8.        Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa in oggetto

9.        Ambiente – Libertà di accesso all’informazione – Direttiva 2003/4 – Motivi che possono giustificare un rifiuto di comunicare informazioni relative all’ambiente – Informazioni sulle emissioni nell’ambiente – Nozione – Dati contenuti nei fascicoli di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari o biocidi – Inclusione – Presupposto – Rapporto con emissioni nell’ambiente – Restrizione sproporzionata alla libertà d’impresa e al diritto di proprietà – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17; accordo TRIPs, art. 39, § 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 63; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/4, art. 4, § 2, comma 2)

10.      Ambiente – Libertà di accesso all’informazione – Direttiva 2003/4 – Motivi che possono giustificare un rifiuto di comunicare informazioni relative all’ambiente – Inapplicabilità di determinati motivi in presenza di una domanda di accesso a informazioni sulle emissioni nell’ambiente – Domanda di accesso riguardante informazioni riconducibili, in parte, ad altri motivi di rifiuto – Divulgazione delle sole informazioni riconducibili a motivi inapplicabili – Presupposto

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/4, art. 4, § 2, comma 1, a), d), e da f) a h), e comma 2]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 37, 38)

2.      L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che il richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario o biocida non abbia, nel corso del procedimento previsto per il conseguimento di detta autorizzazione, chiesto il trattamento riservato delle informazioni presentate nell’ambito di detto procedimento sulla base dell’articolo 14 della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, dell’articolo 19 della direttiva 98/8, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, o degli articoli 33, paragrafo 4, e 63 del regolamento n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, non osta a che l’autorità competente, alla quale un terzo presenti, dopo la chiusura del procedimento medesimo, una domanda di accesso a tali informazioni sulla base della direttiva 2003/4, esamini l’opposizione di detto richiedente a tale domanda di accesso e, eventualmente, la respinga in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della suddetta direttiva con la motivazione che la divulgazione delle informazioni in questione arrecherebbe pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.

Risulta, infatti, che il legislatore dell’Unione ha voluto assoggettare le richieste di accesso dei terzi alle informazioni contenute nei fascicoli riguardanti le domande di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari o biocidi, e per le quali può essere chiesto un trattamento riservato in applicazione delle summenzionate norme, alle disposizioni generali della direttiva 2003/4. A tale riguardo, l’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva autorizza gli Stati membri a prevedere che una richiesta di accesso alle informazioni ambientali sia respinta qualora la divulgazione di tali informazioni arrechi pregiudizio a uno degli interessi contemplati in tale articolo, in particolare alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali. Tale disposizione non subordina questa possibilità alla presentazione di una domanda di trattamento riservato precedente alla proposizione della richiesta di divulgazione.

(v. punti 44‑46, 49, dispositivo 1)

3.      La direttiva 2003/4, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, persegue l’obiettivo di garantire l’accesso, in linea di principio, all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per loro conto e di ottenere, come emerge dal considerando 9 e dall’articolo 1 di tale direttiva, la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico di detta informazione. Ne consegue che, come espressamente previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della convenzione di Aarhus, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, nonché dal considerando 16 e dall’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4, la divulgazione dell’informazione dev’essere la regola generale, e le ragioni di rifiuto previste in tali disposizioni devono essere interpretate in maniera restrittiva.

A tale riguardo, prevedendo che la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali non possa ostare alla divulgazione delle informazioni sulle emissioni nell’ambiente, l’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 consente un’attuazione concreta di tale regola e del principio dell’accesso più ampio possibile alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche o per conto di esse. Ne consegue che non si deve optare per un’interpretazione restrittiva delle nozioni di «emissioni nell’ambiente» e di informazioni sulle emissioni nell’ambiente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4.

(v. punti 55‑58)

4.      Ai fini dell’interpretazione della nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, non occorre distinguere tale nozione da quelle di scarichi e di rilasci nell’ambiente.

Infatti, da un lato, tale distinzione è estranea alla convenzione di Aarhus, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, che si limita a prevedere, all’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera d), che la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali non può ostare alla divulgazione delle informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente. Dall’altro, una distinzione tra emissioni, scarichi e altri rilasci è irrilevante rispetto all’obiettivo di divulgazione delle informazioni ambientali perseguito dalla direttiva 2003/4, e risulterebbe artificiosa. Infatti, tanto le emissioni di gas o di sostanze nell’atmosfera quanto gli altri rilasci o scarichi, quali i rilasci di sostanze, preparati, organismi, microorganismi, vibrazioni, calore o rumore nell’ambiente, in particolare nell’aria, nell’acqua e nel terreno, possono influire su questi differenti elementi dell’ambiente. Inoltre, le nozioni di emissioni, di scarichi e di rilasci coincidono in ampia misura, come testimoniato dall’utilizzo dell’espressione «altri rilasci» all’articolo 2, punto 1, lettera b), di tale direttiva, da cui risulta che le emissioni e gli scarichi costituiscono anch’essi rilasci nell’ambiente.

(v. punti 62‑65, 67)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 69, 70)

6.      Nessun elemento, né nella convenzione di Aarhus, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, né nella direttiva 2003/4, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, consente di ritenere che la nozione di «emissioni nell’ambiente» debba essere limitata a quelle provenienti da determinati impianti industriali.

Una limitazione siffatta sarebbe contraria al tenore letterale stesso dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera d), di tale convenzione. Infatti, questa disposizione prevede che le informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente devono essere divulgate. Orbene, informazioni riguardanti emissioni provenienti da fonti diverse dagli impianti industriali, come quelle risultanti dall’applicazione di prodotti fitosanitari o biocidi, sono rilevanti per la tutela dell’ambiente tanto quanto le informazioni sulle emissioni di origine industriale. Inoltre, una limitazione della nozione di «emissioni nell’ambiente», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4, a quelle provenienti da determinati impianti industriali sarebbe in contrasto con l’obiettivo della divulgazione più ampia possibile delle informazioni ambientali perseguito da tale direttiva.

(v. punti 71‑73)

7.      La nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, dev’essere interpretata nel senso che include, in particolare, il rilascio nell’ambiente di prodotti o di sostanze quali i prodotti fitosanitari o biocidi e le sostanze contenute in tali prodotti, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo.

Infatti, detta nozione deve essere circoscritta alle emissioni non ipotetiche, ossia alle emissioni effettive o prevedibili del prodotto o della sostanza in questione in condizioni normali o realistiche di utilizzo. A tale riguardo, sebbene la sola immissione in commercio di un prodotto non basti, in linea generale, per ritenere che tale prodotto sarà necessariamente rilasciato nell’ambiente e che le informazioni che lo riguardano siano relative a emissioni nell’ambiente, diverso è il caso di un prodotto, come un prodotto fitosanitario o biocida, che, nell’ambito di un utilizzo normale, è destinato a essere liberato nell’ambiente in ragione della sua stessa funzione. Così, le emissioni prevedibili di tale prodotto nell’ambiente non sono, in quest’ultimo caso, ipotetiche. Ciò considerato, rientrano nella nozione di emissioni nell’ambiente le emissioni che sono effettivamente liberate nell’ambiente durante l’applicazione del prodotto o della sostanza in questione, nonché le emissioni prevedibili di tale prodotto o di tale sostanza nell’ambiente in condizioni normali o realistiche di utilizzo di detto prodotto o di detta sostanza, corrispondenti a quelle per le quali l’autorizzazione all’immissione in commercio è concessa e prevalenti nella zona in cui il prodotto è destinato a essere utilizzato.

(v. punti 77‑79, 81, 103, dispositivo 2)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 84)

9.      Rientrano nella nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo delle emissioni nell’ambiente dei prodotti fitosanitari e biocidi e delle sostanze contenute in tali prodotti, nonché i dati relativi agli effetti, a termine più o meno lungo, di dette emissioni sull’ambiente, in particolare le informazioni relative ai residui presenti nell’ambiente dopo l’applicazione del prodotto interessato e gli studi sulla misura della dispersione di tale sostanza nel corso di detta applicazione, a prescindere dal fatto che questi dati siano ricavati da studi realizzati in tutto o in parte sul campo, da studi di laboratorio o da studi di traslocazione.

Un’interpretazione del genere non comporta affatto che l’insieme dei dati contenuti nei fascicoli di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari o biocidi, in particolare l’insieme dei dati ricavati dagli studi realizzati per il conseguimento di tale autorizzazione, rientri in detta nozione e debba essere sempre divulgato. Infatti, solo i dati riferiti a emissioni nell’ambiente sono inclusi nella suddetta nozione, il che esclude, in particolare, non solo le informazioni che non riguardano le emissioni del prodotto considerato nell’ambiente, ma anche i dati correlati a emissioni ipotetiche, ossia emissioni non effettive o prevedibili in circostanze rappresentative delle condizioni normali o realistiche di utilizzo. Tale interpretazione non determina, pertanto, una lesione sproporzionata della tutela dei diritti garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 39, paragrafo 3, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).

Parimenti, tale interpretazione non priva l’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, del suo effetto utile. Infatti, la presunzione posta dal paragrafo 2 di detto articolo consente all’autorità competente di ritenere che le informazioni fornite dal richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio rientranti in detta disposizione siano in linea di principio riservate, e non possano essere messe a disposizione del pubblico ove non venga presentata alcuna domanda di accesso a tali informazioni sulla base della direttiva 2003/4. Tale presunzione garantisce altresì a detto richiedente che, in caso di presentazione di una simile domanda, l’autorità competente potrà divulgare dette informazioni solamente dopo aver determinato, per ogni singola informazione, se queste siano relative a emissioni nell’ambiente o se un altro interesse pubblico prevalente giustifichi tale divulgazione.

(v. punti 96, 100, 102, 103, dispositivo 2)

10.    L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, dev’essere interpretato nel senso che, in caso di richiesta di accesso a informazioni sulle emissioni nell’ambiente la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio a uno degli interessi contemplati all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettere a), d), e da f) a h), di tale direttiva, devono essere divulgati solo i dati pertinenti che possono essere estratti dalla fonte di informazione riguardanti le emissioni nell’ambiente, ove sia possibile dissociare tali dati dalle altre informazioni contenute nella suddetta fonte, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

(v. punto 106, dispositivo 3)