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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso presentato il 10 agosto 2005 - Arko e a. / Commissione

(Causa T-314/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Eva Arko e altri 28 (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: S. Rodrigues e A. Jaume, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

In via principale:

annullare le decisioni di nomina adottate dalla convenuta nella parte ove si stabilisce il grado dei ricorrenti in applicazione dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto nonché il loro scatto in applicazione delle disposizioni in vigore dal 1º maggio 2004;

indicare alla convenuta gli effetti susseguenti all'annullamento delle decisioni impugnate, in particolare il reinquadramento dei ricorrenti in applicazione della tabella di equivalenza dell'art. 2, n. 1, dell'allegato XIII dello Statuto e ciò con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore delle decisioni di nomina dei ricorrenti;

In subordine:

condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dai ricorrenti conseguente al mancato inquadramento secondo l'art. 2, n. 1, dell'allegato XIII dello Statuto, dalla data di entrata in vigore delle decisioni di nomina dei ricorrenti;

Ad ogni modo:

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, dipendenti di ruolo della Commissione, sono vincitori di concorsi svoltisi anteriormente alla entrata in vigore, il 1º maggio 2004, delle modificazioni allo Statuto. Assunti posteriormente a tale data, sono stati nominati con il grado e lo scatto previsti dal nuovo Statuto e da loro ritenuti meno favorevoli. Attraverso il presente ricorso, contestano le loro nomine. Fanno valere l'inapplicabilità in specie, dell'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto e, subordinatamente, l'illegittimità di tale disposizione, che violerebbe diversi principi di diritto comunitario. In particolare, fanno riferimento in primo luogo ai principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di libera circolazione dei lavoratori. I ricorrenti sostengono che tali principi sono stati violati, giacché la maggioranza dei dipendenti interessati possiede la cittadinanza dei nuovi Stati membri. Ritengono inoltre aver subito una discriminazione rispetto ai dipendenti iscritti sul medesimo elenco di idoneità e nominati anteriormente al 1º maggio 2004.

Allo stesso modo, i ricorrenti invocano la pretesa violazione dell'art. 31 dello Statuto, che prevede la nomina di nuovi dipendenti al grado e al gruppo di funzioni indicati nel bando di concorso; la pretesa violazione dei principi di affidamento legittimo, di certezza del diritto, di buona amministrazione e di proporzionalità, del dovere di sollecitudine dell'amministrazione così come uno sviamento di potere.

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