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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso presentato il 9 agosto 2005 - Commissione delle Comunità europee / E. Alexiadou

(Causa T-312/05)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee[Rappresentanti: sig. Dimitrios Triantafillou, in qualità di agente e Dimos Nikopoulos, avvocato]

Convenuta: E. Alexiadou

Conclusioni della ricorrente

condannare la convenuta a pagare alla Commissione la somma di EUR 26 068,11 che corrisponde all'importo di EUR 23 036,31, dovuto a titolo di capitale, e all'importo di EUR 3 031,80, a titolo di interessi moratori dal 1° marzo 2003 al 31 agosto 2005;

condannare la convenuta a pagare alla Commissione interessi dell'importo di EUR 3,31 al giorno, fino al completo pagamento di quanto dovuto;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea, ha concluso con la convenuta, in quanto membro di un consorzio, il contratto recante il numero G1ST-CT-2002-50227-PLASMALEATHER, riguardante un programma speciale di ricerca e sviluppo tecnologico relativo al trattamento di plasma freddo per pelli impermeabili.

Nel contratto era previsto che la Commissione avrebbe dato un contributo economico alla corretta attuazione del piano relativo, per un importo non superiore a EUR 832 362. In tale contesto la Commissione ha corrisposto alla convenuta, attraverso la coordinatrice del consorzio, un anticipo di EUR 23 036, 31.

Tuttavia la convenuta, subito dopo la riscossione di tale somma, ha dichiarato alla coordinatrice di aver cessato la produzione di prodotti in pelle, di aver deciso di orientare la sua attività in un'altra direzione, di non poter garantire la buona realizzazione delle attività del programma e di ritenere preferibile abbandonare il programma all'inizio di tutte le attività.

Benché la convenuta sia stata più volte invitata a restituire l'anticipo, non vi ha provveduto anche se, come ha attestato la coordinatrice, non ha affatto partecipato ad attività di ricerca e, di conseguenza, non ha utilizzato l'anticipo a tale scopo.

Con il suo ricorso la Commissione chiede il pagamento della somma dovuta sopramenzionata e degli interessi dovuti sulla medesima.

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