Language of document : ECLI:EU:C:2000:288

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

25 maggio 2000 (1)

«Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Regime pensionistico integrativo interprofessionale privato a contributi definiti gestito col sistema a ripartizione - Pensioni di reversibilità le cui condizioni relative all'età di attribuzione variano in funzione del sesso»

Nel procedimento C-50/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal de grande instance di Parigi (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Jean-Marie Podesta

e

Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres & assimilés (CRICA) e a.,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, L. Sevón, P.J.G. Kapteyn (relatore), P. Jann e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: J. Mischo


cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

-    per il signor Podesta, dall'avv. B. Canciani, del foro di Parigi;

-    per la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres & assimilés (CRICA) e a., dall'avv. B. Serizay, del foro di Parigi;

-    per la Commissione delle Comunità europee, dal signor A. Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Podesta, con l'avv. S. Formé, del foro di Parigi, della Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres & assimilés (CRICA) e a., con l'avv. B. Serizay, e della Commissione, rappresentata dalla signora H. Michard, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 9 dicembre 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 gennaio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con sentenza 12 gennaio 1999, giunta in cancelleria il 16 febbraio successivo, il Tribunal de grande instance di Parigi ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE).

2.
    Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il signor Podesta, da un lato, e, dall'altro, la Caisse de retraite par répartition des ingenieurs cadres & assimilés (CRICA), l'Union interprofessionnelle de retraite de l'industrie et du commerce (UIRIC), la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (CGIS), l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) e l'Association des régimes de retraite complementaire (Arrco) (in prosieguo: le «casse di previdenza»).

La normativa comunitaria

3.
    La direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 225, pag. 40), è stata modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE (GU 1997, L 46, pag. 20).

4.
    Ai sensi del quattordicesimo 'considerando‘ della direttiva 96/97, con la sentenza della Corte 17 maggio 1990, causa 262/88, Barber (Racc. pag. I-1889), «risultano necessariamente annullate talune disposizioni della direttiva 86/378 (...) per quanto riguarda i lavoratori subordinati».

5.
    L'art. 2, n. 1, della direttiva 86/378, come modificata dalla direttiva 96/97, dispone:

«Sono considerati ”regimi professionali di sicurezza sociale” i regimi non regolati dalla direttiva 79/7/CEE aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o a sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l'affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa».

6.
    L'art. 2, n. 1, prima frase, della direttiva 96/97 prevede:

«Qualsiasi misura di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, deve comprendere tutte le prestazioni derivanti dai periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990 e ha effetto retroattivo a tale data, fatta eccezione per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di questa data, abbiano promosso un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale».

7.
    Ai sensi dell'art. 3 della direttiva 96/97, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 1° luglio 1997 e informarne immediatamente la Commissione.

La normativa nazionale

8.
    L'art. L.921-1 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) prevede che «Le categorie di lavoratori dipendenti soggetti obbligatoriamente all'assicurazionevecchiaia del regime generale di previdenza sociale o delle assicurazioni sociali agricole e gli ex dipendenti della stessa categoria, che non rientrano in un regime pensionistico integrativo gestito da un ente di previdenza integrativa autorizzato in forza del presente titolo o dell'art. 1050, sub I, del code rural (codice agricolo), sono obbligatoriamente iscritti ad uno di tali enti»

9.
    Conformemente all'art. L. 921-4 del code de la sécurité sociale, i regimi pensionistici integrativi dei lavoratori dipendenti vengono istituiti tramite accordi nazionali interprofessionali e vengono applicati da enti di previdenza integrativa e da federazioni che raggruppano tali enti. Inoltre, le federazioni garantiscono una compensazione delle operazioni effettuate dagli enti di previdenza integrativa ad esse aderenti.

10.
    L'art. L.922-4 di tale codice prevede:

«Le federazioni che raggruppano enti di previdenza integrativa sono persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro e che adempiono ad una funzione di interesse generale, amministrate pariteticamente da membri aderenti e da membri partecipanti, come definiti all'art. L.922-2, oppure da loro rappresentanti.

Esse sono autorizzate a svolgere la loro attività con decreto del ministro incaricato della previdenza sociale

Esse hanno come scopo quello di applicare le disposizioni previste dagli accordi di cui all'art. L. 921-4 nonché delle decisioni adottate per la loro applicazione dalle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti firmatarie di tali accordi, riunite a tale scopo in una commissione paritetica, e, in particolare, quello di realizzare una compensazione delle operazioni effettuate dagli enti di previdenza integrativa ad esse aderenti».

11.
    L'art. L. 913-1 del code de la sécurité sociale prevede che nessuna disposizione comportante una discriminazione fondata sul sesso può essere introdotta, a pena di nullità, nei contratti, negli accordi o nelle decisioni unilterali che rientrano nel campo di applicazione dell'art. L. 911-1. Tuttavia, tale divieto non osta alle disposizioni relative alla tutela della donna per maternità e non si applica alle disposizioni relative alla determinazione dell'età pensionabile e alle condizioni di attribuzione delle pensioni di reversibilità.

12.
    Ai sensi dell'art. 2 del contratto collettivo nazionale sulle pensioni e sulla previdenza dei quadri del 14 marzo 1947 (nel prosieguo: il «contratto collettivo del 1947») come modificato il 9 febbraio 1994:

«A far data dal 1° aprile 1947, tutte le imprese appartenenti ad una federazione aderente al MEDEF (Mouvement des entreprises de France) [associazione delle imprese francesi] devono

-     (...)

-    versare all'ente in questione l'insieme dei contributi definiti agli artt. 6 del contratto collettivo e 36 dell'allegato I del detto contratto, e i partecipanti sono assoggettati alla trattenuta dai loro salari dei contributi posti a loro carico da tali articoli».

13.
    Ai sensi dell'art. 12, primo comma, dell'allegato I del contratto collettivo del 1947, come modificato:

«La vedova di un partecipante ha diritto (...)

a)    in caso di decesso intervenuto prima del 1° marzo 1994, ad un assegno di reversibilità, a partire dall'età di 50 anni, calcolato in base ad un numero di punti corrispondente al 60% di quelli del partecipante deceduto.

b)    In caso di decesso intervenuto dal 1° marzo 1994, ad un assegno di reversibilità, a partire dall'età di 60 anni, calcolato in base ad un numero di punti corrispondente al 60% di quelli del partecipante deceduto».

14.
    L'art. 13 quater, primo comma, dello stesso allegato precisa:

«Il vedovo di una partecipante ha diritto

a)    in caso di decesso intervenuto prima del 1° marzo 1994, ad un assegno di reversibilità, a partire dall'età di 65 anni, calcolato in base ad un numero di punti corrispondente al 60% di quelli della partecipante deceduta (...)

b)    in caso di decesso intervenuto dal 1° marzo 1994, ad un assegno di reversibilità calcolato conformemente all'art. 12, primo comma, lett. b)».

15.
    Dall'art. 1 dell'accordo 8 dicembre 1961 risulta:

«Le aziende partecipanti ad una organizzazione aderente al MEDEF, alla CGPME o all'UPA, nonché le aziende alle quali il presente accordo sarà reso applicabile in forza di decreti di estensione o di ampliamento dell'ambito di applicazione (...) devono iscrivere i propri lavoratori dipendenti ad un ente di previdenza integrativa (...)».

16.
    In forza di un accordo di revisione intervenuto nel 1994, la vedova ed il vedovo di un partecipante al regime AGIRC possono, in base al decesso sopravvenuto a partire dal 1° marzo 1994, ottenere la pensione di reversibilità ad aliquota piena quando raggiungono i 60 anni di età (o ad aliquota ridotta sin dai 55 anni). Un accordo del 1996 ha anche provveduto a parificare le condizioni di liquidazione delle pensioni di reversibilità nell'ambito del regime Arrco a 55 anni in base ai decessi sopravvenuti a partire dal 1° luglio 1996.

Fatti e questione pregiudiziale

17.
    La signora Podesta, quadro superiore nel settore farmaceutico, versava contributi ai fini della pensione integrativa presso casse di previdenza per 35 anni.

18.
    A seguito del suo decesso, avvenuto il 3 dicembre 1993, il signor Podesta ha chiesto a tali casse, in quanto avente causa, il versamento della pensione di reversibilità, ossia la metà della pensione di vecchiaia dovuta alla moglie.

19.
    Gli enti destinatari della domanda hanno respinto quest'ultima in quanto l'interessato non aveva ancora raggiunto l'età di 65 anni, età fissata per gli uomini vedovi per poter fruire della reversibilità della pensione di vecchiaia del coniuge.

20.
    Il signor Podesta si è pertanto rivolto, con ricorso 18 novembre 1996, al giudice a quo chiedendo la condanna delle casse di previdenza al versamento a suo favore della pensione di reversibilità con effetto retroattivo alla data del decesso del coniuge, nonché gli interessi e accessori previsti dalla legge . Egli ha sostenuto che le disposizioni dell'allegato I del contratto collettivo del 1947, come modificato, secondo cui un vedovo deve aver compiuto l'età di 65 anni per poter fruire della reversibilità della pensione di vecchiaia del coniuge, mentre per le vedove l'età fissata è di 60 anni, costituiscono una violazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne.

21.
    Le casse di previdenza hanno ribattuto che il regime pensionistico integrativo di cui trattasi non rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 119 del Trattato. Infatti, si tratterebbe, a loro parere, di un regime interprofessionale, gestito secondo il sistema a ripartizione, che si applica obbligatoriamente a tutti i lavoratori subordinati e che risponde a considerazioni di politica sociale e non tecniche (ossia l'imperativo di solidarietà tra dipendenti in attività e pensionati).

22.
    Ritenendo che la soluzione della controversia di cui era investito dipendesse dall'interpretazione dell'art. 119 del Trattato, il Tribunal de grande instance ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 119 del Trattato di Roma che sancisce il principio della parità delle retribuzioni tra uomini e donne sia applicabile ai regimi pensionistici integrativi AGIRC e Arrco e imponga loro di non operare discriminazioni tra uomini e donne riguardo all'età in cui essi possono fruire di una pensione di reversibilità, a seguito del decesso del loro coniuge».

Sulla prima parte della questione pregiudiziale

23.
    Con la prima parte della sua questione, il giudice a quo chiede, in sostanza, se l'art. 119 del Trattato si applichi ai regimi pensionistici integrativi, come quello controverso nella causa a qua.

24.
    In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la nozione di retribuzione, così com'è definita all'art. 119 del Trattato, non si estende airegimi o alle prestazioni previdenziali, in ispecie alle pensioni di vecchiaia, direttamente disciplinate dalla legge (sentenze Barber, citata, punto 22, e 28 settembre 1994, causa C-7/93, Beune, Racc. pag. I-4471, punto 44).

25.
    Per contro, le prestazioni concesse in forza di un regime pensionistico il quale dipende essenzialmente dal posto coperto dall'interessato, si ricollegano alla retribuzione che quest'ultimo percepiva e rientrano nelle previsioni dell'art. 119 del Trattato (v. in particolare, in questo senso, sentenze 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka, Racc. pag. 1607, punto 22; Barber, citata, punto 28; Beune, citata, punto 46 e 10 febbraio 2000, cause riunite C-234/96 e C-235/96, Deutsche Telekom, Racc., pag. I-0000, punto 32).

26.
    Come la Corte ha ripetutamente precisato, soltanto il criterio relativo alla constatazione che la pensione è corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro tra l'interessato ed il suo ex datore di lavoro, vale a dire il criterio dell'impiego desunto dalla lettera stessa dell'art. 119 del Trattato, può avere carattere determinante (sentenza Beune, citata, punto 43, e 17 aprile 1997, causa C-147/95, Evrenopoulos, Racc. pag. I-2057, punto 19).

27.
    Inoltre la Corte ha altresì precisato che una pensione di reversibilità prevista da un regime pensionistico aziendale è un beneficio che trae origine dall'iscrizione al regime del coniuge del superstite e rientra quindi nel campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato (sentenza Evrenopoulos, citata, punto 22).

28.
    Infine, la direttiva 86/378, come modificata dalla direttiva 96/97, esclude la facoltà per gli Stati membri di differire l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quel che concerne l'età pensionabile dei lavoratori dipendenti e le pensioni dei loro superstiti.

29.
    Alla luce di tali considerazioni occorre risolvere la prima parte della questione sottoposta.

30.
    Le casse di previdenza sostengono che il regime pensionistico integrativo controverso nella causa a qua non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 119 del Trattato. A tal proposito esse fanno valere, anzitutto, che si tratta di un regime quasi legale che si applica obbligatoriamente a tutti i lavoratori dipendenti e che risponde a considerazioni di politica sociale e non tecniche.

31.
    Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 86/378, come modificato dalla direttiva 96/97, sono considerati regimi professionali di sicurezza sociale i regimi non regolati dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimilegali di sicurezza sociale o a sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l'affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa.

32.
    Anzitutto, emerge dal tenore stesso di tale disposizione che un regime professionale di previdenza sociale può essere caratterizzato dall'iscrizione obbligatoria.

33.
    Inoltre, dal fascicolo della causa principale emerge che, nella fattispecie, non si tratta di regimi di previdenza sociale destinati all'insieme della popolazione o dei lavoratori. Infatti, nel caso dell'AGIRC, sono considerati solo i quadri delle imprese iscritte ad un regime a sua volta incluso in tale federazione, mentre l'Arrco raggruppa regimi ai quali sono iscritti solo lavoratori subordinati.

34.
    Come precisato dall'avvocato generale ai paragrafi 48-50 delle sue conclusioni, il fatto che il legislatore nazionale estenda l'applicabilità dei regimi professionali a categorie diverse di lavoratori subordinati non è sufficiente ad escludere tali regimi dall'ambito di applicazione dell'art. 119 del Trattato o dell'art. 2 della direttiva 86/378, come modificato dalla direttiva 96/97, qualora sia pacifico che tali regimi sono destinati in via di principio ai dipendenti presenti o passati delle imprese interessate.

35.
    Infine, per quanto riguarda l'argomento secondo cui il regime pensionistico integrativo in questione nella causa principale risponde a considerazioni di politica sociale e non tecniche, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, le considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello Stato, di etica o anche le preoccupazioni di bilancio, che hanno avuto o hanno potuto avere un ruolo nella determinazione da parte del legislatore nazionale di un regime, non possono considerarsi prevalenti se la pensione interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori, se è direttamente funzione degli anni di servizio prestati e se il suo importo è calcolato in base all'ultimo stipendio (citate sentenze Beune, punto 45, e Evrenopoulos, punto 21).

36.
    D'altra parte, le casse di previdenza fanno valere che il regime controverso nella causa a qua è gestito secondo il sistema a ripartizione, il che comporta un equilibrio necessario tra l'importo dei contributi e quello delle prestazioni.

37.
    A questo proposito, è sufficiente rilevare che il criterio relativo alle modalità di finanziamento e di gestione di un regime pensionistico non consente di stabilire se un tale regime rientri nel campo d'applicazione dell'art. 119 (v. citata sentenza Beune, punto 38).

38.
    Inoltre, come affermato dalla Corte nella sentenza Evrenopoulos, citata, l'art. 119 si applica ad un regime professionale gestito col sistema a ripartizione.

39.
    In ultimo luogo, le casse di previdenza fanno valere che il regime controverso nella causa a qua è un regime in cui sono definiti i contributi, ma non le prestazioni, dal che consegue che il datore di lavoro non ha alcun obbligo di garantire ai suoi ex dipendenti un livello di prestazioni determinato o determinabile, calcolato in funzione della durata dell'impiego e dell'ultimo stipendio.

40.
    A questo proposito, è sufficiente rilevare, come ha fatto l'avvocato generale ai paragrafi 57 e 58 delle sue conclusioni, che, secondo le spiegazioni fornite dalle casse di previdenza stesse e dagli opuscoli di queste ultime allegati alla memoria del signor Podesta, le prestazioni concesse sono in relazione con l'ultimo stipendio.

41.
    Da tutto quanto precede risulta che l'art. 119 del Trattato si applica ai regimi pensionistici integrativi, come quello controverso nella causa a qua.

Sulla seconda parte della questione pregiudiziale

42.
    Con la seconda parte della questione, il giudice nazionale chiede se l'art. 119 del Trattato osti ad una discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile riguardo all'età alla quale il coniuge può beneficiare di una pensione di reversibilità a seguito del decesso di tali lavoratori.

43.
    E' pacifico che, nella fattispecie, non avendo ancora compiuto i 65 anni di età, il ricorrente nella causa a qua non può pretendere il versamento di una pensione di reversibilità per la morte del coniuge, mentre, per le vedove, tale diritto sorge all'età di 60 anni.

44.
    A questo proposito, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la parità di trattamento in materia di pensioni erogate da regimi convenzionali privati richiesta dall'art. 119 del Trattato, può essere fatta valere soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, data della citata sentenza Barber (v. in tal senso, sentenza 28 settembre 1994, causa C-28/93, Van den Akker e a., Racc. pag. I-4527, punto 12).

45.
    Ne consegue che i regimi pensionistici professionali dovevano ripristinare la parità di trattamento a decorrere dal 17 maggio 1990 (sentenza Van den Akker, citata, punto 14).

46.
    Occorre dunque risolvere la questione nel senso che l'art. 119 del Trattato si applica ai regimi pensionistici integrativi, come quello controverso nella causa a qua, e osta a che tali regimi operino, successivamente al 17 maggio 1990, una discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile riguardo all'età alla quale il coniuge può beneficiare di una pensione di reversibilità a seguito del decesso di tali lavoratori.

Sulle spese

47.
    Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale ilpresente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de grande instance di Parigi con sentenza 12 gennaio 1999, dichiara:

L'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) si applica ai regimi pensionistici integrativi, come quello controverso nella causa a qua, e osta a che tali regimi operino, successivamente al 17 maggio 1990, una discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile riguardo all'età alla quale il coniuge può beneficiare di una pensione di reversibilità a seguito del decesso di tali lavoratori.

Edward                 Sevón                             Kapteyn

        Jann                             Wathelet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 maggio 2000.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

D.A.O. Edward


1: Lingua processuale: il francese.