Language of document : ECLI:EU:T:2022:842

SENTENZA DEL TRIBUNALE(i) (Prima Sezione)

21 dicembre 2022 (*)

«Aiuti di Stato – Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Denuncia – Ricorso per carenza – Invito ad agire – Ricevibilità – Obbligo di agire – Assenza»

Nella causa T‑702/21,

Ekobulkos EOOD, con sede in Todorichene (Bulgaria), rappresentata da M. Dimitrov, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C.-M. Carrega e C. Georgieva, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da D. Spielmann (relatore), presidente, R. Mastroianni e I. Gâlea, giudici,

cancelliere: E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento,

vista la mancata presentazione, ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, di una domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 265 TFUE, la Ekobulkos EOOD, ricorrente, chiede al Tribunale di dichiarare che la Commissione europea si è illegittimamente astenuta dal prendere posizione sulla sua denuncia, presentata il 21 febbraio 2020, riguardante una presunta misura di aiuto di Stato concessa dalla Repubblica di Bulgaria che favorisce taluni produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.

 Fatti

2        La ricorrente è un produttore di energia elettrica attivo nel territorio della Bulgaria e possiede una centrale fotovoltaica messa in servizio il 19 maggio 2012.

3        Con decisione C(2016) 5205 final, del 4 agosto 2016 nel caso SA.44840 (2016/NN) (in prosieguo: la «decisione nel caso SA.44840»), la Commissione ha ritenuto che il regime bulgaro di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, notificato dalle autorità bulgare, e costituito dallo Zakon za energiata ot vazobnovyaemi iztochnitsi (ZEVI) (Legge sull’energia prodotta da fonti rinnovabili), in vigore dal 3 maggio 2011 (DV n. 35, del 3 maggio 2011), nonché da due ordinanze del 18 marzo 2013 sulla regolamentazione dei prezzi dell’energia elettrica e del 20 febbraio 2004 sulla regolamentazione dei prezzi dell’elettricità, era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e ha deciso di non sollevare obiezioni.

4        Il 21 febbraio 2020 la ricorrente ha presentato una denuncia alla Commissione, registrata con il numero SA.56620, nella quale sosteneva che la Repubblica di Bulgaria aveva concesso ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno, sotto forma di prezzi preferenziali per l’acquisto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Nella sua denuncia, la ricorrente spiegava che l’aiuto risultava da una modifica introdotta dal paragrafo 18 dello Zakon za izmenenie i dopalnenie na Zakona za energetikata (ZID-ZE) (legge recante modifica e integrazione della legge sull’energia), del 24 luglio 2015 (DV n. 56, del 24 luglio 2015, in prosieguo: la «legge di modifica»), che si discostava considerevolmente dalla misura precedentemente autorizzata dalla Commissione. A suo avviso, la modifica introdotta dal paragrafo 18 della legge di modifica stabiliva, tra produttori identici che avevano realizzato investimenti dello stesso importo, che avevano messo i loro impianti in servizio nello stesso momento e che avevano beneficiato di un aiuto di importo identico, una distinzione in funzione della data di presentazione della domanda di aiuto. Infatti, taluni produttori beneficiavano di un importo di aiuto quattro volte superiore ad altri, in quanto avevano presentato una domanda di aiuto a titolo di regimi di aiuti nazionali o dell’Unione europea dopo il 3 maggio 2011, il che sarebbe contrario, in particolare, al principio della parità di trattamento.

5        La Commissione ha accusato ricezione di tale denuncia in data 6 marzo 2020.

6        Il 7 ottobre 2020 la Commissione ha inviato alla ricorrente una lettera in cui indicava, in particolare, che, come menzionato ai paragrafi 27 e 28 della decisione nel caso SA.44840, in forza delle norme anticumulo e del paragrafo 129 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014‑2020 (GU 2014, C 200, pag. 1), gli aiuti agli investimenti ottenuti precedentemente vanno detratti dall’aiuto al funzionamento aventi lo stesso obiettivo. Secondo la Commissione, dal momento che gli aiuti agli investimenti concessi prima del 3 maggio 2011, data di entrata in vigore della legge sull’energia prodotta da fonti rinnovabili, non erano stati detratti dall’aiuto al funzionamento, il paragrafo 18 della legge di modifica ha posto rimedio a tale disparità di trattamento per eliminare la sovracompensazione dei produttori che avevano beneficiato di un aiuto prima del 2011. In tal modo, il regime bulgaro di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili era, a suo avviso, conforme alla decisione nella causa SA.44840 che ha dichiarato il regime bulgaro compatibile con il mercato interno e il cui paragrafo 29 indicava che, «quando l’aiuto agli investimenti non [era] stato inizialmente detratto al momento della fissazione del livello di sostegno, il prezzo di acquisto preferenziale [era] stato ridotto dalla modifica dello ZEVI del 24 luglio 2015 al fine di garantire il rispetto delle regole di cumulo e l’eliminazione del rischio di sovracompensazione». La Commissione ha indicato che essa aveva approvato, infatti, la legge di modifica, incluso il paragrafo 18, e che, sulla base delle informazioni fornite nella denuncia, non aveva individuato un’erronea applicazione dell’aiuto autorizzato dalla decisione nel caso SA.44840, né nuove misure che costituirebbero un aiuto di Stato. Essa ha concluso di non essere in grado di individuare correttamente la misura che costituisce il preteso aiuto e le circostanze rilevanti per valutare tale misura. Infine, essa ha invitato la ricorrente a farle pervenire, se necessario, altri elementi a sostegno della sua denuncia entro il termine di un mese, altrimenti la sua denuncia sarebbe stata considerata ritirata.

7        Con lettera del 7 novembre 2020 indirizzata alla Commissione, la ricorrente ha confermato gli argomenti dedotti nella sua denuncia.

8        In primo luogo, la ricorrente ha sottolineato di aver percepito una sovvenzione a fondo perduto (de minimis) dal bilancio dell’Unione, sulla base del programma di sviluppo rurale 2007-2013, adottato in esecuzione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1). Essa ha indicato che tale sovvenzione era stata concessa ai fini della realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale dell’Unione diretta alla creazione di nuovi posti di lavoro nelle microimprese non agricole nelle zone rurali e alla promozione dell’imprenditorialità nelle medesime zone, che non costituiva un aiuto all’investimento e che perseguiva un obiettivo diverso. La ricorrente ha fatto valere che non sarebbe opportuno che fondi, destinati all’obiettivo della politica di sviluppo rurale dell’Unione, consistenti nella «creazione di posti di lavoro e delle condizioni di crescita» nell’ambito della politica agricola comune (PAC), siano trattati come fondi destinati alla realizzazione della quota indicativa di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia nell’ambito della politica ambientale dell’Unione. Essa ha ricordato che il punto 190 della disciplina dell’Unione degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 2008 consentiva di cumulare gli aiuti agli investimenti e al funzionamento quando erano concessi nel perseguimento di diversi obiettivi di politiche dell’Unione differenti, a condizione che il totale non superi i massimali imposti dalla normativa. Inoltre, essa ha fatto valere che, anche se poteva trattarsi di un aiuto agli investimenti, le autorità bulgare non avevano rispettato le norme relative al cumulo degli aiuti, segnatamente perché esse non avevano detratto l’aiuto agli investimenti dall’aiuto al funzionamento, ma avevano ridotto quattro volte, senza giustificazione, l’aiuto al funzionamento prima di detrarne l’aiuto agli investimenti. Inoltre, i prezzi imposti dal paragrafo 18 della legge di modifica non corrispondevano, a suo avviso, a quanto stabilito nei paragrafi da 16 a 19 della decisione nel caso SA.44840.

9        In secondo luogo, la ricorrente ha sostenuto che il paragrafo 18 della legge di modifica era contrario al principio di parità di trattamento, in quanto portava a prezzi preferenziali che favoriscono taluni produttori rispetto ad altri che si trovano in una situazione analoga nei suoi elementi essenziali, senza che ciò sia giustificato da ragioni obiettive. Da un lato, tale discriminazione si manifesterebbe tra i singoli soggetti rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni del paragrafo 18 della legge di modifica, in quanto gli enti titolari di impianti energetici che sono stati costruiti e messi in funzione in momenti diversi, a costi di investimento e a tassi di rendimento diversi (poiché il prezzo degli impianti voltaici è notevolmente diminuito tra il 2009 e il 2014), beneficerebbero del medesimo prezzo preferenziale per l’acquisto di energia elettrica. Dall’altro lato, tale discriminazione si manifesterebbe nei confronti dei titolari di impianti energetici le cui domande di aiuto sono state presentate dopo l’entrata in vigore della legge sull’energia prodotta da fonti rinnovabili e rispetto ad altre categorie di produttori di energia rinnovabile che hanno parimenti beneficiato di un aiuto prima dell’entrata in vigore della legge sull’energia prodotta da fonti rinnovabili. Il paragrafo 18 della legge di modifica violerebbe, quindi, il principio di parità di trattamento e il principio di non discriminazione garantiti dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

10      Con lettera del 22 giugno 2021 indirizzata alla Commissione, la ricorrente ha ribadito i suoi argomenti diretti a dimostrare che il paragrafo 18 della legge di modifica introduceva una nuova misura costituente un aiuto illegale, che impone condizioni discriminatorie ad un gruppo di produttori che ha chiesto un aiuto prima del 3 maggio 2011. Essa ha sottolineato che la legge di modifica non era stata menzionata nella decisione nel caso SA.44840, che essa era contraria alla legge sull’energia prodotta da fonti rinnovabili e alle norme sul cumulo degli aiuti. Essa ha sostenuto che la Repubblica di Bulgaria, non conformandosi agli obiettivi della politica di sviluppo rurale dell’Unione, aveva violato l’articolo 72, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 e l’articolo 175 TFUE. Basandosi sull’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE (GU 2015, L 248, pag. 9), essa ha chiesto alla Commissione di adottare una decisione di sospensione dell’applicazione della misura di cui al paragrafo 18 della legge di modifica in attesa di una decisione definitiva sulla sua compatibilità con il mercato interno e ha precisato che la sua lettera costituiva un invito ad agire ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE.

 Conclusioni delle parti

11      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        accertare che la Commissione ha illegittimamente omesso di adottare una decisione in merito alla denuncia registrata con il numero SA.56620;

–        condannare la Commissione alle spese, anche qualora adottasse una decisione successivamente al deposito del ricorso.

12      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;

–        condannare le parti alle proprie spese.

 In diritto

13      La ricorrente sostiene che la Commissione non ha esaminato la sua denuncia in tempo utile, come previsto dall’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 2015/1589, e che essa non si è pronunciata con una decisione, come previsto dall’articolo 4 e dall’articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

14      La Commissione fa valere che il ricorso è irricevibile e infondato.

 Sulla ricevibilità del ricorso

15      La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso. Essa ricorda che la diffida è una formalità sostanziale che ha, segnatamente, l’effetto di delimitare l’ambito di un eventuale ricorso per carenza. Orbene, nella specie, essa sostiene che il contenuto dell’invito ad agire del 22 giugno 2021, fondato sulla violazione dell’articolo 72, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 e dell’articolo 175 TFUE, è diverso dall’oggetto del ricorso, che è fondato sugli articoli 12, 13 e 15 del regolamento 2015/1589.

16      La ricorrente sostiene che il suo ricorso è ricevibile, in quanto, a seguito delle informazioni e degli argomenti supplementari da essa forniti, la Commissione non ha archiviato il procedimento di denuncia, il che l’ha obbligata a reiterare i suoi argomenti nell’ambito dell’invito ad agire del 22 giugno 2021. Essa indica che, se tale invito ad agire riguardava unicamente l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, era evidente che esso si riferiva ad una decisione sulla compatibilità della misura e non alla sua sospensione temporanea.

17      Occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, un ricorso per carenza è ricevibile soltanto quando all’istituzione in causa sia stato preventivamente richiesto di agire. Secondo una costante giurisprudenza tale intimazione nei confronti dell’istituzione costituisce una formalità essenziale e produce l’effetto, da un lato, di far decorrere il termine di due mesi entro il quale l’istituzione è tenuta a prendere posizione e, dall’altro, di delimitare l’ambito entro il quale il ricorso potrà essere presentato nel caso in cui l’istituzione si astenga dal prendere posizione. Ancorché non soggetta a requisiti di forma particolare, è tuttavia necessario che l’intimazione sia sufficientemente chiara e precisa, in modo da consentire alla Commissione di conoscere concretamente il contenuto della decisione che le si chiede di adottare e che essa evidenzi di essere intesa a obbligare la Commissione a prendere posizione (sentenze del 3 giugno 1999, TF1/Commissione, T‑17/96, EU:T:1999:119, punto 41, e del 29 settembre 2011, Ryanair/Commissione, T‑442/07, non pubblicata, EU:T:2011:547, punto 22). Tuttavia, i termini del ricorso per carenza e quelli della diffida non devono essere identici (sentenza del 10 marzo 2021, ViaSat/Commissione, T‑245/17, EU:T:2021:128, punto 39).

18      Nel caso di specie, è giocoforza constatare che, come sottolinea la Commissione, esiste una divergenza tra, da un lato, la conclusione dell’invito ad agire del 22 giugno 2021, che delimita il contesto del presente ricorso e, dall’altro, il ricorso proposto dinanzi al Tribunale. Infatti, da un lato, la lettera della ricorrente del 22 giugno 2021 invita la Commissione ad adottare una decisione che sospende l’applicazione del paragrafo 18 della legge di modifica in attesa di una decisione definitiva sulla sua compatibilità con il mercato interno, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, che consente alla Commissione di ingiungere allo Stato membro interessato di sospendere l’erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità di tale aiuto con il mercato interno. Dall’altro lato, nel suo ricorso, la ricorrente deduce la violazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato, ovvero degli articoli 107 e 108 TFUE nonché degli articoli 4, 12 e 15 del regolamento 2015/1589, e chiede, quindi, che sia constatata la carenza della Commissione per l’omessa adozione di una decisione sulla legittimità o sulla compatibilità del paragrafo 18 della legge di modifica alla luce del diritto degli aiuti di Stato.

19      Tuttavia, una siffatta divergenza tra l’invito ad agire, che delimita il contesto della controversia, e il presente ricorso, come definito dall’atto introduttivo d’istanza, non è tale da comportare l’irricevibilità del presente ricorso, in applicazione della giurisprudenza precedentemente citata (v. punto 17 supra).

20      Infatti, dalla denuncia della ricorrente del 21 febbraio 2020, alla quale essa fa riferimento all’inizio del suo invito ad agire, risulta che essa asseriva, in sostanza, che il paragrafo 18 della legge di modifica costituiva, in particolare, un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Ciò risulta altresì dalla lettera del 7 novembre 2020, da cui risulta che la ricorrente chiedeva non soltanto la sospensione dell’attuazione del paragrafo 18 della legge di modifica, ma anche l’ottenimento di una decisione sulla compatibilità della misura con il mercato interno, come confermato dalla ricorrente nella replica dinanzi al Tribunale.

21      Inoltre, come risulta dal punto 10 supra, vero è che, nell’invito ad agire la ricorrente chiede unicamente, nella sua conclusione, la sospensione della misura di cui trattasi in attesa di una decisione finale sulla sua compatibilità con il mercato interno. Tuttavia, essa ribadisce la sua analisi secondo la quale l’articolo 18 della legge di modifica introdurrebbe una nuova misura che costituisce un aiuto illegale, che sarebbe, in particolare, contraria alle norme relative al cumulo degli aiuti concessi al fine della realizzazione di diversi obiettivi di diverse politiche dell’Unione, e secondo la quale si tratterebbe di un aiuto illegale che impone condizioni discriminatorie a un gruppo di produttori.

22      Inoltre, una sospensione della misura di cui trattasi da parte della Commissione, come richiesta nell’invito ad agire, risulta, a prima vista, necessariamente connessa all’esame nel merito della legittimità e della compatibilità di detta misura alla luce della normativa in materia di aiuti di Stato.

23      Pertanto, nonostante la conclusione dell’invito ad agire del 22 giugno 2021, che invitava la Commissione a sospendere l’applicazione del paragrafo 18 della legge di modifica sulla base dell’articolo 13 del regolamento 2015/1589, tenuto conto degli elementi del fascicolo e in particolare del procedimento amministrativo che l’ha preceduta, detto invito ad agire, che si riferisce alla denuncia e all’attesa di una decisione sulla compatibilità con il mercato interno, era sufficientemente esplicito e preciso per consentire alla Commissione di cogliere concretamente il contenuto della decisione che le si chiedeva di adottare, ossia non soltanto l’adozione della misura in questione, ma anche una posizione sulla sua compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato.

24      Pertanto, il presente ricorso deve essere dichiarato ricevibile, nei limiti in cui è inteso a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’adottare una decisione riguardante la questione se il paragrafo 18 della legge di modifica costituisse una misura di aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno.

 Sulla fondatezza del ricorso

25      La ricorrente fa valere che il paragrafo 18 della legge di modifica introduce una modalità di riacquisto dell’elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili che costituisce un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Essa sostiene che tale disposizione non è stata presa in considerazione nella decisione nel caso SA.44840. Essa fa presente che, a seguito della sua denuncia, ha fornito informazioni supplementari con lettera del 7 novembre 2020 e che, in assenza di risposta della Commissione, ha inviato un invito ad agire il 22 giugno 2021. In sostanza, essa sostiene che la Commissione non ha esaminato in tempo utile la sua denuncia relativa a un eventuale aiuto illegale, in violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 2015/1589, che essa non si è pronunciata con una decisione, in violazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, nonché dell’articolo 4 di detto regolamento, che non le ha inviato copia della sua decisione e che non ha adottato misure appropriate. A suo avviso, la Commissione era tenuta a pronunciarsi sulla compatibilità del paragrafo 18 della legge di modifica con il Trattato FUE e l’analisi della Commissione effettuata nella lettera del 7 ottobre 2020 non costituiva né un parere definitivo né una posizione definitiva sulla sua denuncia. Essa conclude per la sussistenza di una carenza da parte della Commissione.

26      La Commissione contesta tale argomento.

27      Occorre ricordare la giurisprudenza costante secondo la quale, per pronunciarsi nel merito della domanda per carenza, si deve accertare se, al momento dell’invito ad agire rivolto alla Commissione ai sensi dell’articolo 265 TFUE, quest’ultima fosse obbligata ad agire (sentenze del 15 settembre 1998, Gestevisión Telecinco/Commissione, T‑95/96, EU:T:1998:206, punto 71; del 19 maggio 2011, Ryanair/Commissione, T‑423/07, EU:T:2011:226, punto 25, e del 29 settembre 2011, Ryanair/Commissione, T‑442/07, non pubblicata, EU:T:2011:547, punto 28).

28      In materia di aiuti di Stato, le situazioni in cui la Commissione è tenuta ad agire relativamente agli aiuti illegali o incompatibili con il mercato interno sono disciplinate dal regolamento 2015/1589.

29      Occorre ricordare che, in materia di aiuti illegali, l’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 2015/1589 prevede in particolare che la Commissione esamina senza indebito ritardo la denuncia presentata da una parte interessata conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, di detto regolamento. Tale disposizione, relativa ai diritti degli interessati, prevede in particolare che, se gli elementi di fatto e di diritto presentati dalla parte interessata non sono sufficienti a dimostrare, in base a un esame prima facie, l’esistenza di un aiuto di Stato illegale o l’attuazione abusiva di aiuti, la Commissione ne informa la parte interessata invitandola a presentare osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore ad un mese. Se la parte interessata non presenta osservazioni entro il termine stabilito, la denuncia può considerarsi ritirata.

30      L’articolo 15, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2015/1589 prevede che l’esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4, di detto regolamento, ai sensi del quale la Commissione procede all’esame della notifica non appena questa le è pervenuta e adotta o una decisione che constata che la misura non costituisce un aiuto, oppure una decisione di non sollevare obiezioni se constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno, oppure una decisione di avviare il procedimento d’indagine formale se sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura.

31      Occorre, quindi, verificare se, nel caso di specie, la Commissione sia stata investita di una denuncia o sia entrata in possesso di informazioni in merito a presunti aiuti illegali o incompatibili con il mercato interno, fatti che avrebbero dovuto essere seguiti da una decisione fondata su tali disposizioni.

32      Occorre constatare che, nella sua decisione nel caso SA.44840, la Commissione ha tenuto conto delle modifiche apportate alla legge sull’energia prodotta da fonti rinnovabili e, in particolare, della legge di modifica di cui trattasi nel caso di specie.

33      In primo luogo, ciò risulta dalla nota a piè di pagina n. 2 della decisione nella causa SA.44840, che menziona la legge di modifica. In secondo luogo, ciò risulta dal paragrafo 29 di detta decisione, il quale indica che, qualora l’aiuto all’investimento non sia stato inizialmente detratto in sede di determinazione del livello dell’aiuto, il prezzo di acquisto preferenziale è stato ridotto dalla legge di modifica al fine di garantire il rispetto delle norme relative al cumulo e di eliminare il rischio di una sovracompensazione. È proprio questo l’obiettivo della modifica introdotta dal paragrafo 18 della legge di modifica. In terzo luogo, come risulta dal paragrafo 40 della decisione nel caso SA.44840, al momento dell’analisi del regime notificato dalla Repubblica di Bulgaria, la Commissione aveva ricevuto denunce di un’associazione bulgara per il fotovoltaico e di piccoli produttori riguardanti, in particolare, la modifica introdotta dall’articolo 18 della legge di modifica. In quarto luogo, dal punto 46 della decisione nel caso SA.44840 risulta che i livelli di aiuto per gli impianti sono stati ridotti al fine di porre rimedio a irregolarità constatate in occasione di un audit effettuato nell’ambito del programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013. Come indicato dalla Commissione, tale modifica della normativa, introdotta dal paragrafo 18 della legge di modifica, intendeva ridurre i livelli di aiuto per taluni impianti al fine di porre rimedio alle irregolarità constatate dalle autorità bulgare. Tale correzione riguardava i beneficiari di un aiuto agli investimenti a titolo del programma di sviluppo rurale menzionato dalla ricorrente, i quali beneficiavano al contempo integralmente di prezzi preferenziali e di un finanziamento a titolo di regimi di aiuti nazionali e dell’Unione. L’introduzione della modifica prevista al paragrafo 18 della legge di modifica correggeva così la sovracompensazione esistente concessa ai produttori che avevano presentato domande di aiuto prima dell’entrata in vigore della legge sull’energia prodotta da fonti rinnovabili, vale a dire prima del 2011, circostanza che la Commissione ha esposto alla ricorrente nella sua lettera del 7 ottobre 2020 in risposta alla sua denuncia (v. punto 6 supra).

34      Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dalla decisione nel caso SA.44840 risulta che la Commissione aveva preso in considerazione il paragrafo 18 della legge di modifica nell’ambito di detta decisione e si era quindi pronunciata anche sulla compatibilità di tale disposizione alla luce del diritto in materia di aiuti di Stato.

35      Orbene, nessuna disposizione del regolamento 2015/1589 obbliga la Commissione ad adottare una nuova decisione sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno sul quale essa si è già pronunciata. Come indicato dalla Commissione, un siffatto obbligo consentirebbe alle parti interessate di contestare la sua analisi sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, anche dopo la scadenza del termine per il ricorso di annullamento di cui all’articolo 263 TFUE.

36      Peraltro, in seguito alla denuncia della ricorrente del 21 febbraio 2020, la Commissione le ha risposto con lettera del 7 ottobre 2020. Dopo aver ricordato il contenuto della sua decisione nel caso SA.44840, essa ha precisato di aver esaminato le disposizioni della legge di modifica, compreso il paragrafo 18. Essa ha aggiunto che, sula base della denuncia della ricorrente, non era possibile identificare un’errata applicazione di tale disposizione (v. punto 6 supra).

37      Orbene, la ricorrente non dimostra affatto, dinanzi al Tribunale, che tale valutazione sia errata e in che modo l’articolo 18 della legge di modifica avrebbe istituito un’altra misura di aiuto che non sarebbe stata esaminata nella decisione SA.44840, sulla quale la Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi.

38      Inoltre, come osserva la Commissione, la decisione nel caso SA.44840 ha il solo scopo e l’effetto di autorizzare un regime di aiuti dichiarandolo compatibile con il mercato interno e lo Stato membro può negare la concessione di un aiuto o ridurlo senza che ciò porti all’istituzione di un nuovo aiuto di Stato.

39      Da tutto quanto precede deriva che, al momento dell’invito ad agire rivolto alla Commissione, non gravava su di essa alcun obbligo di agire ai sensi della giurisprudenza applicabile, citata al precedente punto 27, cosicché non può esserle contestata alcuna carenza nel caso di specie.

40      Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo alla carenza della Commissione riguardo al termine per l’esame della sua denuncia, tenuto conto dell’assenza di un obbligo di agire della Commissione, tale carenza non può essere constatata.

41      Ne consegue che il presente ricorso deve essere respinto in toto.

 Sulle spese

42      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

43      La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le proprie spese.

44      Conformemente alle conclusioni della Commissione, quest’ultima dev’essere condannata a sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Ekobulkos EOOD e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Spielmann

Mastroianni

Gâlea

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 dicembre 2022.

Firme


i      Il punto 4 della presente sentenza è stato oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla sua prima pubblicazione nella Raccolta.


*      Lingua processuale: il bulgaro.