Language of document : ECLI:EU:F:2010:116

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

30 settembre 2010


Causa F‑41/05


Kurt J acobs

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Candidati iscritti in un elenco di riserva anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Statuto — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme meno favorevoli — Art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Jacobs chiede l’annullamento della decisione dell’11 febbraio 2005 con cui viene respinto il suo reclamo contro le decisioni in data 16, 24 e 31 agosto 2004 e, in quanto necessario, l’annullamento di queste ultime nella parte in cui è inquadrato in un grado inferiore a quello annunciato nel bando relativo al concorso COM/B/1/02. Egli chiede altresì la condanna della Commissione a versargli EUR 250 000 a titolo di risarcimento danni.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari — Status di funzionario — Presupposti per l’acquisizione non soddisfatti in mancanza di una nomina regolare

(Statuto dei funzionari, art. 3)

In forza dei principi del diritto della funzione pubblica dell’Unione europea, la nomina di un funzionario può avvenire solo nelle forme e alle condizioni stabilite dallo Statuto.

Poiché il vincolo giuridico che lega il funzionario all’amministrazione è di natura statutaria e non contrattuale, l’art. 3 dello Statuto, la cui formulazione non è stata modificata dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, implica che la nomina di un funzionario ha necessariamente origine in un atto unilaterale dell’autorità che ha il potere di nomina che precisi la data di decorrenza della nomina stessa, nonché il posto al quale l’interessato è assegnato. Una siffatta nomina non può pertanto risultare da un preteso incontro di volontà risultante dall’accettazione di un’offerta di impiego, a fortiori qualora l’offerta di impiego provenga da dipendenti dell’istituzione privi della qualifica di autorità che ha il potere di nomina.

Di conseguenza, solo dopo essere stato oggetto di una decisione di nomina della detta autorità il vincitore di un concorso generale può far valere lo status di funzionario e pertanto chiedere il beneficio di disposizioni statutarie.

(v. punti 43, 44 e 52)

Riferimento:

Corte: 13 maggio 1970, causa 18/69, Fournier/Commissione (Racc. pag. 249)

Tribunale di primo grado: 10 aprile 1992, causa T‑40/91, Ventura/Parlamento (Racc. pag. II‑1697, punti 40 e 41); 19 luglio 1999, causa T‑74/98, Mammarella/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑797, punti 25‑27), e 11 luglio 2007, causa T‑58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione (Racc. pag. II‑2523, punti 54 e 55)