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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) l’8 febbraio 2021 – Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Causa C-77/21)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

Resistente: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Questioni pregiudiziali

Se la nozione di «limitazione della finalità» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 1 (in prosieguo: il «regolamento») debba essere interpretata nel senso che è conforme con tale nozione il fatto che il titolare del trattamento conservi parallelamente, in un’altra banca dati, alcuni dati personali che sono stati peraltro raccolti e conservati per una finalità legittima limitata o, al contrario, per quanto riguarda la banca dati parallela, nel senso che la finalità legittima limitata della raccolta dei dati non è più valida.

Qualora la risposta alla prima questione pregiudiziale sia che la conservazione parallela dei dati risulta di per sé incompatibile con il principio della «limitazione della finalità», se sia compatibile con il principio della «limitazione della conservazione» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento il fatto che il titolare del trattamento conservi parallelamente in un’altra banca dati alcuni dati personali che sono stati peraltro raccolti e conservati per una finalità legittima limitata.

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1 GU 2016, L 119, pag. 1.