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Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 - HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping / Consiglio

(Causa T-562/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Kienzle e M. Schlingmann)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare nullo, nei limiti in cui riguarda la ricorrente, il regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007;

condannare il Consiglio a sopportare le spese del procedimento e, in particolare, quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere due motivi:

1.    Primo motivo di ricorso: violazione dei diritti della difesa della ricorrente

La ricorrente sostiene in proposito che il Consiglio avrebbe violato il suo diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale e, in particolare, l'obbligo di motivazione, in quanto non avrebbe fornito una motivazione sufficiente per inserirla nell'allegato VIII del regolamento impugnato.

La ricorrente fa inoltre valere che il Consiglio avrebbe omesso di menzionare, in seguito a sua espressa richiesta, i motivi o i punti di vista, nonché di presentare i corrispondenti elementi di prova idonei a giustificare il suo inserimento nell'ambito dell'allegato VIII del regolamento impugnato.

Da ultimo, nel contesto del primo motivo di ricorso, al Consiglio viene contestato di aver violato il diritto della ricorrente ad essere ascoltata in giudizio, in quanto esso non le avrebbe riconosciuto la facoltà di avvalersi della possibilità prevista all'art. 36, nn. 3 e 4 del regolamento impugnato, consistente nell'esprimere le proprie osservazioni in merito all'inserimento nella lista degli organismi sanzionabili, e di obbligare in tal modo il Consiglio ad un riesame.

2.    Secondo motivo di ricorso: fondamentale diritto della ricorrente al rispetto della proprietà privata

-    La ricorrente sostiene al riguardo che la sua inclusione nell'ambito di applicazione dell'allegato VIII del regolamento impugnato costituisce un'ingerenza ingiustificata nel diritto di proprietà che fa capo ad essa, in quanto, a causa dell'insufficiente motivazione svolta dal Consiglio, essa non sarebbe stata in grado di comprendere per quali motivi sia stata inserita nella lista delle persone giuridiche colpite dalle misure sanzionatorie di cui all'art. 16, n. 2, del regolamento impugnato.

La ricorrente fa, inoltre, valere che il suo inserimento nell'allegato VIII del regolamento impugnato è basato su una valutazione manifestamente errata della sua situazione e delle sue attività da parte del Consiglio.

Da ultimo, si contesta nell'ambito del secondo motivo di ricorso che l'inserimento della ricorrente nell'allegato VIII del regolamento impugnato, allo scopo di perseguire gli obiettivi cui è inteso il regolamento, sarebbe palesemente inappropriato e costituirebbe, per di più, un intervento sproporzionato nel suo diritto alla proprietà privata.

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