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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 14 marzo 2024 – Procedimento penale a carico di MA

(Causa C-202/24, Alchaster 1 )

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Procedimento penale a carico di:

MA

Questione pregiudiziale

Ove, ai sensi dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione del 30 dicembre 2020 1 (che incorpora le disposizioni della decisione quadro del 13 giugno 2002 in materia di consegna di persone in esecuzione di mandati d’arresto europei 2 ), sia richiesta la consegna ai fini di un’azione penale per reati di terrorismo e la persona cerchi di opporsi a tale consegna sostenendo che essa costituirebbe una violazione dell’articolo 7 della CEDU e dell’articolo 49, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto è stata introdotta una misura legislativa che modifica la parte di pena che deve essere scontata in carcere e le modalità di liberazione condizionale, misura che è stata adottata posteriormente alla data del presunto reato per il quale è richiesta la consegna e ove si applichino le seguenti considerazioni:

a)    lo Stato richiedente (nel caso di specie, il Regno Unito) è parte contraente della CEDU e dà attuazione alla Convenzione nel suo diritto interno conformemente al Human Rights Act (legge sui diritti umani) del 1998;

b)    l’applicazione delle misure in questione ai detenuti che stanno già scontando una pena irrogata da un giudice è stata giudicata compatibile con la Convenzione dagli organi giurisdizionali del Regno Unito [compresa la Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito)];

c)    chiunque, compresa la persona, se è stata consegnata, può presentare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo;

d)    non vi è motivo di ritenere che una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo non sia attuata dallo Stato richiedente;

e)    di conseguenza, il giudice ritiene che non sia dimostrato che la consegna comporti un rischio concreto di violazione dell’articolo 7 della Convenzione o della Costituzione;

f)    non risulta che la consegna sia esclusa dall’articolo 19 della Carta;

g)    l’articolo 49 della Carta non si applica al procedimento di giudizio o di condanna;

h)    non si è addotto che vi siano motivi per ritenere che vi sia una differenza significativa nell’applicazione dell’articolo 7 della Convenzione e dell’articolo 49 della Carta;

se un organo giurisdizionale avverso la cui decisione non vi sia diritto di appello ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, e in considerazione dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta e dell’obbligo di fiducia tra gli Stati membri e i soggetti tenuti a procedere alla consegna in base alle disposizioni del MAE conformemente all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, abbia diritto di ritenere che la persona ricercata non abbia dimostrato l’esistenza di un rischio reale che la sua consegna costituisca una violazione dell’articolo 49, paragrafo 2, della Carta o se siffatto organo giurisdizionale sia tenuto a procedere ad un complemento d’istruttoria e, in caso affermativo, quale sia la natura e la portata di quest’ultima.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 GU 2021, L 149, pag. 10.

1 GU 2002, L 190, pag. 1.