Language of document : ECLI:EU:C:2013:318





Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 16 maggio 2013 –
Hardimpex

(causa C‑444/12)

«Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Principio della neutralità fiscale – Diritto alla detrazione – Diniego – Operazioni sospette – Evasioni commesse a monte – Onere della prova»

1.                     Questioni pregiudiziali – Risposta che non dà adito a ragionevoli dubbi – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punto 13)

2.                     Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Obblighi del contribuente – Prassi nazionale che nega a un soggetto passivo il diritto alla detrazione in caso di irregolarità commesse dall’emittente la fattura – Diniego opposto malgrado il ricorrere dei presupposti sostanziali del diritto alla detrazione e l’assenza di indizi che giustifichino il sospetto di irregolarità o di evasioni da parte dell’emittente – Inammissibilità – Presupposti – Verifica spettante al giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)] (v. punti 24, 28, 29, 31 e dispositivo)

3.                     Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Prassi nazionale che nega a un soggetto passivo il diritto alla detrazione in caso di irregolarità commesse dall’emittente la fattura o da uno dei suoi fornitori – Inammissibilità – Limiti – Presupposti [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)] (v. punto 31 e dispositivo)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Fővárosi Törvényszék – Interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Fornitura, da parte dell’emittente la fattura, di beni di origine ignota – Comportamento irregolare di altre imprese che intervengono a monte nella catena di cessioni – Obblighi probatori dell’autorità fiscale.

Dispositivo

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità fiscale di uno Stato membro neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto di cui è debitore l’imposta dovuta o assolta per i beni che gli sono stati forniti, in quanto un’operazione precedente parte della catena di cessioni era viziata da irregolarità in considerazione delle norme relative all’imposta sul valore aggiunto o per il fatto che si può addebitare a tale soggetto passivo di aver omesso di accertarsi della provenienza dei beni figuranti nella fattura emessa dal suo fornitore, senza che sia stato sufficientemente dimostrato che il medesimo era o avrebbe dovuto essere a conoscenza di detta irregolarità.