Language of document :

Ricorso proposto il 14 ottobre 2011 - Ghreiwati / Consiglio

(Causa T-543/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Emad Ghreiwati (Al Maliki, Siria) (rappresentante: avv. P.-F. Gaborit)

Convenuto : Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2011/522/PESC, il regolamento (UE) n. 878/2011, la decisione 2011/628/PESC e il regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio dell'Unione europea, laddove riguardano il sig. Emad GHREIWATI;

condannare il Consiglio dell'Unione europea a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sull'assenza di motivazione e su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, in quanto:

Gli atti impugnati, aggiungendo il nome del ricorrente all'elenco delle persone interessate dalle misure restrittive nei confronti della Siria, non espliciterebbero la motivazione della misura restrittiva assunta nei suoi confronti;

Tali decisioni non sarebbero state oggetto di alcuna notifica, e

Gli elementi d'accusa accolti per fondare le misure restrittive riguardanti il ricorrente non gli sarebbero stati ancora comunicati nonostante una domanda indirizzata al Consiglio dell'Unione europea.

Secondo motivo, vertente, in subordine, su un errore manifesto di valutazione, laddove né la qualità del ricorrente di presidente della Camera dell'industria di Damasco, né la sua qualità di socio della società Zouheir GHREIWATI consentirebbero di addebitargli alcun sostegno economico al regime siriano.

____________