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Ricorso proposto il 6 ottobre 2011 - ALOUMINION / Commissione

(Causa T-542/11)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Alouminion A.E. (Maroussi, Grecia) (rappresentanti: G. Dellis e N. Korogiannákis, dikigori)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 13 luglio 2011, C (2011) 4916 def., relativa all'aiuto di Stato n. C2/2010 (ex NN 62/2009) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore della Alouminion tis Elladas A.E.,

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso la ricorrente chiede, in base all'art. 263, n. 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: "TFUE"), l'annullamento, con le conseguenze di cui all'art. 266, n. 1, TFUE, della decisione della Commissione europea 13 luglio 2011, C (2011) 4916 def., n. C2/2010 (ex NN 62/2009), (in prosieguo: la "decisione"), sulla concessione di aiuti di Stato all'impresa Alouminion tis Elladas.

A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente fa valere sei motivi di annullamento:

violazione dell'art. 1 del regolamento n. 659/1999 e violazione delle regole sulla ripartizione delle competenze tra la Commissione ed i giudici nazionali nonché del diritto alla tutela giurisdizionale. La Commissione ha valutato le circostanze di fatto in maniera manifestamente erronea, ha tenuto conto di elementi manifestamente errati ed ha palesemente commesso un errore di diritto qualificando come "nuovo" il supposto aiuto. La misura controversa è stata adottata in forza di un regime identico a quello dell'asserito aiuto e la decisione contestata della Commissione è insufficientemente motivata;

violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE nella misura in cui la Commissione ha erroneamente accertato l'esistenza di un vantaggio, non ha applicato il criterio dell'imprenditore privato e non ha esaminato il ricorrere delle ragioni commerciali oggettive che giustificano la tariffa convenzionale del 1960;

violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, nella misura in cui la Commissione ha erroneamente accertato la selettività dell'aiuto, nonostante l'obbligo per la DEI (Dimosia Epichirisi Ilektrismu, ente nazionale elettrico) di fissare in modo uniforme le tariffe per categorie di consumatori uniformi ed in modo diverso per categorie di consumatori diversi, a seconda del grado di differenziazione di queste ultime;

violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, nella misura in cui la Commissione ha erroneamente accertato l'alterazione degli scambi degli Stati membri e l'incidenza sui medesimi, benché la ricorrente non ottenga alcun vantaggio rispetto alle altre imprese di alluminio date le caratteristiche uniformi dell'alluminio e la pubblicità dei prezzi fissati nel listino di borsa;

metodologia errata nel calcolare l'entità del presunto vantaggio;

violazione dell'obbligo di motivazione e

violazione del principio del legittimo affidamento in ragione della posizione precedente della Commissione secondo cui la fissazione convenzionale delle tariffe da parte della DEI a favore della ricorrente non costituiva un aiuto di Stato illegittimo, nonché dei diritti della difesa della ricorrente.

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