Language of document : ECLI:EU:T:2013:523

Causa T‑545/11

Stichting Greenpeace Nederland

e

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

contro

Commissione europea

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi alla prima autorizzazione di immissione in commercio della sostanza attiva glifosato – Rifiuto parziale di accesso – Rischio di pregiudizio per gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica – Articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 – Interesse pubblico prevalente – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 – Direttiva 91/414/CEE»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2013

1.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive

(Art. 1, comma 2, TUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 1, 2, 4 e 11 e artt. 1 e 4)

2.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Richiesta di accesso riguardante informazioni ambientali – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Carattere di specialità del regolamento n. 1367/2006 rispetto al regolamento n. 1049/2001 – Presunzione assoluta di esistenza di un interesse pubblico prevalente che impone la divulgazione di informazioni relative a emissioni nell’ambiente – Incidenza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’accordo TRIPs – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17; accordo TRIPs, art. 39, §§ 2 e 3; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 2 e 5, n. 1367/2006, considerando 8 e 15 e artt. 3 e 6, § 1, e n. 1107/2009, art. 63 § 2; direttiva del Consiglio 91/414)

3.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Richiesta di accesso riguardante informazioni ambientali – Regolamento n. 1367/2006 – Presunzione assoluta di esistenza di un interesse pubblico prevalente che impone la divulgazione di informazioni relative a emissioni nell’ambiente – Nozione di emissioni nell’ambiente

(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001 e n. 1367/2006, considerando 15 e art. 6, § 1; direttiva del Consiglio 96/61, art. 2, punto 5)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 27‑29, 50)

2.      L’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, impone la divulgazione di un documento qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente, anche in caso di rischio di pregiudizio per gli interessi tutelati dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; tale affermazione non può essere rimessa in discussione con il richiamo ad un’interpretazione coerente o in armonia con le disposizioni degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, o ad un’interpretazione conforme alle disposizioni dell’articolo 39, paragrafi 2 e 3, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS), che costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, o del regolamento n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Infatti, in primo luogo, il regolamento n. 1367/2006 contiene disposizioni che sostituiscono, modificano o precisano talune disposizioni del regolamento n. 1049/2001.

In secondo luogo, l’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1367/2006 prevede una presunzione assoluta ex lege secondo cui la divulgazione presenta un interesse pubblico prevalente quando le informazioni richieste riguardano emissioni nell’ambiente, salvo il caso in cui tali informazioni vertano su un’indagine, in particolare relativa a possibili violazioni del diritto dell’Unione europea. La medesima disposizione impone che l’istituzione interessata divulghi un documento in seguito a una richiesta di accesso allo stesso se le informazioni richieste riguardano emissioni nell’ambiente, anche se una divulgazione simile rischi di pregiudicare la tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica. Al riguardo, né la direttiva 91/414, né il regolamento n. 1107/2009 consentono di superare detta presunzione assoluta e di far prevalere gli interessi pubblici e privati, da essi tutelati, sull’interesse pubblico prevalente menzionato al predetto articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1367/2006.

In terzo luogo, l’applicazione del menzionato articolo 6, paragrafo 1, non può essere esclusa neppure richiamandosi ad un giusto equilibrio tra la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti connessi alla proprietà intellettuale sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’accordo TRIPs, e la tutela di altri diritti fondamentali. Un approccio di tal genere comporterebbe l’inapplicabilità di una disposizione chiara e incondizionata di un regolamento dell’Unione, di cui non viene nemmeno affermata la contrarietà ad una norma giuridica di rango superiore.

Infine, se è pur vero che le disposizioni dell’accordo TRIPs costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e che, in presenza di una normativa dell’Unione in un settore interessato dall’accordo, sussiste l’obbligo di procedere a un’interpretazione conforme al suddetto accordo, non si possono disapplicare, ai fini di un’interpretazione del diritto applicabile conforme all’articolo 39, paragrafi 2 e 3, dell’accordo TRIPs, le disposizioni di detto articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1367/2006, in quanto siffatto approccio porta, in realtà, a rimettere in discussione la legittimità di tale articolo 6, paragrafo 1, alla luce delle predette disposizioni dell’accordo TRIPs.

(v. punti 35‑38, 40, 41, 44‑46)

3.      Né la logica del diritto di accesso ai documenti dell’Unione ‑ quale risulta dai regolamenti n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, nonché dalla loro applicazione ‑ né la lettera di quest’ultimo regolamento, alla luce dei relativi lavori preparatori, implicano che la nozione di emissioni nell’ambiente debba essere interpretata restrittivamente. Di conseguenza, affinché la divulgazione sia legittima, è sufficiente che le informazioni richieste riguardino in modo sufficientemente diretto le emissioni nell’ambiente.

Infatti, considerato che, quando le informazioni richieste riguardano emissioni nell’ambiente, la divulgazione presenta un interesse pubblico superiore ad un interesse tutelato da un’eccezione, l’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1367/2006 consente un’attuazione effettiva del principio generale consistente nel fornire al pubblico il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono le istituzioni dell’Unione. Inoltre, ai sensi del considerando 15 del regolamento n. 1367/2006, solo i motivi di rifiuto concernenti l’accesso alle informazioni ambientali devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico che la rivelazione di dette informazioni persegue e valutando se le informazioni richieste riguardino le emissioni nell’ambiente.

Peraltro, la definizione di emissioni nell’ambiente risultante dalla guida all’applicazione della convenzione di Aarhus non può essere utilizzata ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 1367/2006. Infatti, poiché la guida all’applicazione non ha alcun valore autoritativo per quanto concerne l’interpretazione della convenzione Aarhus, lo stesso ragionamento deve valere, a maggior ragione, per quanto attiene all’interpretazione del regolamento n. 1367/2006. Al riguardo, la guida all’applicazione rinvia alla nozione di emissione quale risultante dalla direttiva 96/61, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, il cui articolo 2, punto 5, definisce l’emissione come lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua ovvero nel terreno, per impianto intendendosi un’unità permanente in cui sono svolte, segnatamente, una o più attività menzionate nell’allegato I alla direttiva. Una siffatta definizione si spiega, dunque, con l’oggetto della direttiva 96/61, vale a dire con la prevenzione e con la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività esclusivamente industriali. Orbene, né la convenzione di Aarhus né il regolamento n. 1367/2006 limitano i loro rispettivi ambiti di applicazione alle conseguenze di simili attività.

(v. punti 51‑53, 55, 56)