Language of document : ECLI:EU:T:2014:859

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

8 ottobre 2014 (*)

«Aiuti di Stato – Alluminio – Tariffa agevolata per l’energia elettrica concessa per contratto – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno – Risoluzione del contratto – Sospensione giudiziale, in sede di procedimento sommario, degli effetti della risoluzione del contratto – Aiuto nuovo»

Nella causa T‑542/11,

Alouminion AE, con sede in Maroussi (Grecia), rappresentata da G. Dellis, N. Korogiannakis, E. Chrysafis, D. Diakopoulos e N. Keramidas, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou ed É. Gippini Fournier, in qualità di agenti, assistiti da V. Chatzopoulos, avvocato,

convenuta,

sostenuta da:

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), con sede in Atene (Grecia), rappresentata da E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, E. Salaka e C. Synodinos, avvocati,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2012/339/UE della Commissione, del 13 luglio 2011, relativa all’aiuto di [S]tato n. SA.26117 – C‑2/10 (ex NN 62/09) concesso dalla Grecia a favore di Aluminium of Greece SA (GU 2012, L 166, pag. 83),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka (relatore) e V. Kreuschitz, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 giugno 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Nel 1960, l’Alouminion tis Ellados AE (in prosieguo: l’«AtE»), cui l’Alouminion AE, ricorrente, è succeduta nel luglio 2007 nella produzione di alluminio in Grecia, ha concluso un contratto (in prosieguo: il «contratto») con la compagnia elettrica di Stato, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), interveniente, ai sensi del quale le era applicata una tariffa agevolata per l’energia elettrica (in prosieguo: la «tariffa agevolata»).

2        L’articolo 2, paragrafo 3, del contratto prevedeva, nelle sue differenti versioni, la sua proroga per periodi successivi di cinque anni, salvo essere risolto da una delle parti, con un preavviso di due anni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’altra parte.

3        Ai sensi di un accordo concluso tra l’AtE e lo Stato ellenico e formalizzato con un decreto legislativo del 1969, il contratto, come modificato, doveva avere termine il 31 marzo 2006, salvo essere prolungato conformemente alle sue disposizioni.

4        Nella decisione SG (92) D/867, del 23 gennaio 1992, Aiuto controverso a favore della società A[tE], aiuto NN 83/91, la Commissione delle Comunità europee ha considerato che la tariffa agevolata non era un aiuto di Stato.

5        Nel febbraio 2004, la DEI ha avvisato l’AtE della sua risoluzione del contratto (in prosieguo: la «risoluzione») e ha smesso, a partire dalla fine del mese di marzo 2006, di applicarle la tariffa agevolata.

6        L’AtE ha contestato la risoluzione dinanzi ai competenti giudici nazionali.

7        Con ordinanza n. 80/2007, del 5 gennaio 2007, il Monomeles Protodikeio Athinon (Tribunale monocratico di Atene, Grecia), nell’ambito di un procedimento sommario, ha sospeso, a titolo provvisorio ed ex nunc, gli effetti della risoluzione, in attesa della pronuncia nel merito (in prosieguo: la «prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario» o il «provvedimento in esame»).

8        Nella prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, il Monomeles Protodikeio Athinon ha considerato che la risoluzione non era valida sulla base dei termini del contratto e del quadro normativo nazionale applicabile.

9        La DEI ha contestato la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario dinanzi al Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunale di primo grado di Atene), che, nell’ambito di un procedimento sommario, ha accolto, con efficacia ex nunc, la sua domanda con ordinanza n. 72/2008, del marzo 2008 (in prosieguo: la «seconda ordinanza emessa in sede di procedimento sommario»).

10      Pertanto, da un lato, tra la risoluzione e la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, come anche a partire dalla seconda ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, la DEI non ha applicato la tariffa agevolata. Dall’altro, tra la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario e la seconda ordinanza emessa in sede di procedimento sommario (in prosieguo: il «periodo in esame»), l’AtE e, successivamente, la ricorrente hanno beneficiato della tariffa agevolata.

11      Nel luglio 2008, la Commissione ha ricevuto denunce relative a misure presunte di aiuto di Stato a favore della ricorrente e costituite, in particolare, dalla tariffa agevolata.

12      Con lettera del 27 gennaio 2010, la Commissione ha informato la Repubblica ellenica della sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in relazione, segnatamente, alla tariffa agevolata. Con tale lettera essa ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni nel termine di un mese dalla sua data di pubblicazione (in prosieguo: la «decisione di avvio»).

13      La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 aprile 2010 (GU C 96, pag. 7).

14      Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi quanto al fatto che la tariffa agevolata concessa dalla DEI all’AtE, poi alla ricorrente, durante il periodo in esame fosse allo stesso livello di quella pagata da tutti i grandi consumatori industriali di energia elettrica ad alta tensione, giacché la tariffa agevolata doveva avere termine nel marzo 2006, ma era stata prorogata dalla prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario.

15      La Commissione ha ricevuto le osservazioni della Repubblica ellenica il 31 marzo 2010.

16      La Commissione ha ricevuto le osservazioni della ricorrente il 12 maggio 2010, il 3 marzo e il 4 maggio 2011, nonché della DEI, il 17 maggio 2010. La Commissione ha trasmesso tali osservazioni alla Repubblica ellenica concedendole la possibilità di rispondere, cosa cui essa ha provveduto il 16 luglio e il 6 agosto 2010 nonché il 16 maggio 2011.

17      La Commissione ha chiesto informazioni supplementari alle autorità elleniche il 1° dicembre 2010. La Repubblica ellenica ha risposto a tale richiesta con lettera dell’11 febbraio 2011.

18      La Commissione ha ricevuto ulteriori osservazioni della ricorrente il 31 maggio e il 4 luglio 2011.

19      Il 13 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2012/339/UE, relativa all’aiuto di [S]tato n. SA.26117 – C‑2/10 (ex NN 62/09) concesso dalla Grecia a favore dell’AtE e dell’Alouminion (GU 2012, L 166, pag. 83; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

20      All’articolo 1 della decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che la Repubblica ellenica aveva illegalmente concesso all’AtE e alla ricorrente, che le è succeduta, un aiuto di Stato dell’importo di EUR 17,4 milioni mediante l’applicazione della tariffa agevolata nel periodo in esame, vale a dire dal gennaio 2007 al marzo 2008, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

21      La Commissione ha anche dichiarato che il predetto aiuto era incompatibile con il mercato interno e ha ordinato alla Repubblica ellenica di recuperarlo presso la ricorrente (v. articolo 1 e articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata).

 Procedimento e conclusioni delle parti

22      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 ottobre 2011, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

23      Nell’atto introduttivo, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, a titolo di misure istruttorie in applicazione dell’articolo 65, lettera d), del suo regolamento di procedura, di ricorrere a una perizia.

24      Con domanda depositata presso la cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2012, la DEI ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

25      La domanda di intervento della DEI è stata accolta con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale del 27 marzo 2012.

26      L’11 giugno 2012 l’interveniente ha depositato la sua memoria d’intervento.

27      La Commissione e la ricorrente hanno presentato le loro osservazioni sulla predetta memoria, rispettivamente, il 19 e il 23 novembre 2012.

28      In seguito alla modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

29      In applicazione dell’articolo 64, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre determinati documenti. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta entro i termini impartiti.

30      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

31      La Commissione, sostenuta dall’interveniente, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente l’impugnazione;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

32      A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca dieci motivi diretti a contestare, in primo luogo e a titolo principale, la qualificazione della misura controversa come aiuto nuovo (motivi primo, secondo, terzo e quarto); in secondo luogo e in subordine, la qualificazione della tariffa agevolata come aiuto di Stato (motivi quinto, sesto, settimo e ottavo) e, in terzo luogo e in ulteriore subordine, l’obbligo di recuperare l’aiuto nuovo derivante dalla misura controversa (motivi nono e decimo).

33      Occorre esaminare, anzitutto, il primo motivo del ricorso, vertente su errori riguardanti l’esistenza di un aiuto nuovo.

34      Per quanto concerne la qualificazione della misura controversa come aiuto nuovo, la Commissione ha considerato, nella decisione impugnata, quanto segue:

«8      Sin dalla sua costituzione (nel 1960) [l’AtE] ha beneficiato di alcuni privilegi accordatile dallo Stato greco, tra cui la fornitura di energia elettrica a una tariffa agevolata. Conformemente a quanto definito nello statuto che stabilisce i privilegi, la fornitura di energia elettrica a tariffa agevolata doveva avere termine nel marzo 2006 a condizione che [la DEI] avvisasse debitamente [l’AtE] due anni prima. Il 26 febbraio 2004 (cioè oltre due anni prima [del] termine del privilegio) [la DEI] ha debitamente avvisato [l’AtE] e ha smesso di applicare la tariffa agevolata alla fine del marzo 2006.

9      Dal marzo 2006 al gennaio 2007, [l’AtE] ha pagato la tariffa [standard].

10      Tuttavia, [l’AtE] ha contestato la decisione relativa al termine della tariffa agevolata in tribunale e, nel gennaio 2007, un tribunale di primo grado ha ordinato come misura temporanea il ripristino della tariffa agevolata in attesa di una decisione sul merito. La decisione temporanea è stata a sua volta impugnata da[lla DEI] e annullata nel marzo 2008 (si è sempre in attesa di una decisione sul merito).

11      La conseguenza pratica delle decisioni giudiziarie è stata che la tariffa agevolata è stata di nuovo applicata a[ll’AtE, e poi alla ricorrente] dal gennaio 2007 al marzo 2008. [Nel] periodo [in esame], secondo i dati forniti dalle autorità greche, [l’AtE, poi la ricorrente, hanno] pagato 17,4 milioni di EUR in meno di quanto avrebbe[ro] dovuto pagare sulla base della tariffa [standard].

(…).

f) La misura [controversa] è un aiuto illegale

34      [La ricorrente] sostiene che la prima [ordinanza emessa in sede di procedimento sommario] non prevedeva sostanziali modifiche dell[a tariffa] preferenziale [convenuta per contratto]. Pertanto, secondo [la ricorrente], la [prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario] non concedeva a[ll’AtE] un nuovo aiuto e l[a tariffa] agevolata (...) rimaneva un aiuto esistente.

35      La Commissione non può accettare l’argomento d[ella ricorrente]. Inizialmente era previsto che la tariffa agevolata, che costituiva un aiuto esistente, terminasse nel marzo 2006 previa notifica preventiva da parte d[ella DEI]. Una volta avvenuto ciò, l’aiuto esistente è cessato come previsto inizialmente dalle condizioni relative alla concessione della tariffa agevolata. Qualsiasi concessione di tariffa ridotta per l’energia elettrica che rientri nella definizione di aiuto di Stato (come in questo caso) costituisce un aiuto nuovo, indipendentemente dal fatto che i suoi termini possano essere analoghi a quelli della misura di aiuto precedentemente esistente. La giurisprudenza della [Corte] afferma chiaramente che l’estensione di un aiuto esistente costituisce un aiuto nuovo e deve essere notificata [sentenze del 12 luglio 1973, Commissione/Germania, 70/72, Racc., EU:C:1973:87, punto 14, e dell’11 settembre 2003, Belgio/Commissione, C‑197/99 P, Racc., EU:C:2003:444, punto 109]. A maggior ragione è così quando un aiuto esistente viene riattivato diversi mesi dopo.

36      Il nuovo aiuto, non essendo stato notificato alla Commissione conformemente all’articolo 108 (…) TFUE, è illegale».

35      Ad avviso della ricorrente, la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione in quanto, in primo luogo, la Commissione ha ivi considerato che il contratto è cessato nel marzo 2006, mentre il contratto prevedeva del pari la sua proroga per periodi di cinque anni, salvo essere risolto entro termini e secondo forme precisi, di modo che il contratto non sarebbe automaticamente cessato nel marzo 2006.

36      Orbene, la risoluzione sarebbe stata contraria alla legislazione nazionale che istituisce un obbligo di fornitura di energia elettrica e costituirebbe un abuso di posizione dominante.

37      In secondo luogo, la decisione impugnata sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione ha considerato che la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario ha prorogato la tariffa agevolata, mentre la predetta ordinanza non ha affatto statuito sul merito della controversia e ha avuto efficacia di giudicato soltanto provvisoria con l’unico effetto di sospendere, ex nunc, gli effetti della risoluzione.

38      In terzo luogo, la decisione impugnata sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione, nella parte in cui la Commissione ha considerato che la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario era stata «annullata» dalla seconda ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, allorché, secondo il diritto processuale nazionale, la seconda ordinanza emessa in sede di procedimento sommario ha «revocato» la prima, vale a dire senza efficacia retroattiva.

39      In quarto luogo, la decisione impugnata sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione, nella parte in cui la Commissione ha considerato che la misura controversa era stata adottata in virtù di un regime giuridico «simile a» quello dell’aiuto esistente, mentre la misura controversa ha mantenuto in modo identico la tariffa agevolata, per cui la misura controversa non poteva essere un aiuto nuovo.

40      Da parte sua, la Commissione sostiene di aver dimostrato, nella decisione impugnata, che la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario costituiva un aiuto nuovo, che doveva, a pena di illegittimità, esserle notificato.

41      Pertanto, in primo luogo, il contratto sarebbe effettivamente cessato, conformemente ai suoi termini, nel marzo 2006, contrariamente a quanto risulterebbe dalla prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, la quale discenderebbe da un’interpretazione erronea del diritto nazionale applicabile.

42      In secondo luogo, la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario avrebbe costituito una misura certamente provvisoria e, nel caso di specie, de facto limitata nel tempo, ma costitutiva di diritti, con efficacia ex nunc, di modo che essa sarebbe stata una misura nuova.

43      In terzo luogo, pur ammettendo che le modalità di calcolo della tariffa agevolata non sono cambiate, la Commissione adduce più argomenti per dimostrare il carattere nuovo dell’aiuto, vale a dire, anzitutto, che il fondamento giuridico e contrattuale dell’aiuto è divenuto giudiziario; in seguito, che la base sostanziale dell’aiuto non risulta più da un accordo tra le parti, ma è imposta unilateralmente dalla società beneficiaria allo Stato, indirettamente (di riflesso), mediante una controversia civile; poi, che i motivi di interesse generale che esistevano nel 1960 non esistono più ed è in gioco solo la redditività della società beneficiaria e, infine, che la durata dell’aiuto è incerta e, comunque, senza relazione con la logica economica esistente all’epoca della fissazione della durata di validità iniziale del contratto.

44      Ne conseguirebbe che, alla luce della giurisprudenza, la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario ha costituito una misura di aiuto nuovo, in quanto ha prorogato la tariffa agevolata.

45      Nella sua memoria d’intervento, l’interveniente invoca più elementi a sostegno degli argomenti della Commissione.

46      Da un lato, essa afferma che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, i termini del contratto le consentivano di risolverlo con effetto al 31 marzo 2006, come risulterebbe dalla seconda ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, essendo quest’ultima definitiva per ciò che riguarda il contenzioso a titolo provvisorio.

47      Dall’altro, la Commissione avrebbe giustamente considerato che la misura controversa ha esteso un aiuto esistente, di modo che la predetta misura ha concesso un aiuto nuovo.

48      In via preliminare, da una parte, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Commissione deve essere informata di ogni progetto di aiuto nuovo prima della sua esecuzione e che ogni aiuto nuovo concesso senza autorizzazione della Commissione è illegale.

49      Dall’altra, ai sensi dell’articolo 1, lettere c) e b), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), costituiscono un aiuto nuovo «tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti» e costituiscono un aiuto esistente «gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio [dell’Unione europea]».

50      Devono essere considerate come aiuti nuovi le misure adottate dopo l’entrata in vigore del Trattato e dirette ad istituire o a modificare aiuti, fermo restando che tali modifiche possono riguardare aiuti esistenti (sentenza del 20 maggio 2010, Todaro Nunziatina & C., C‑138/09, Racc., EU:C:2010:291, punto 46).

51      Nel caso di specie, la Commissione ha riconosciuto, al punto 35 della decisione impugnata, che la tariffa agevolata convenuta con il contratto, concluso nel 1960, ossia molto prima dell’adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, aveva costituito un aiuto esistente, perlomeno fino a quando è stata adottata la misura controversa, vale a dire prima dell’adozione della prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario.

52      Per contro, la Commissione ha ritenuto, allo stesso punto 35 della decisione impugnata, che la misura controversa avesse esteso l’aiuto esistente modificando la durata del contratto e, dunque, quella del vantaggio costituito dalla tariffa agevolata.

53      Certamente, dalla giurisprudenza risulta che la proroga di un aiuto esistente crea un aiuto nuovo distinto dall’aiuto prolungato e che la modifica della durata di un aiuto esistente dev’essere considerata come un aiuto nuovo (v., in tal senso, sentenze del 4 dicembre 2013, Commissione/Consiglio, C‑111/10, Racc., EU:C:2013:785, punto 58, e Commissione/Consiglio, C‑121/10, Racc., EU:C:2013:784, punto 59 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, Τ‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, Racc., EU:T:2002:59, punto 175).

54      Tuttavia è stato del pari affermato che, per l’applicazione dei paragrafi 1 e 3 dell’articolo 108 TFUE, la comparsa di un nuovo aiuto o la modifica di un aiuto esistente deve essere valutata in riferimento alle disposizioni che lo prevedono, alle loro modalità e ai loro limiti (v., in tal senso, sentenza del 9 agosto 1994, Namur‑Les assurances du crédit, C‑44/93, Racc., EU:C:1994:311, punto 28). Pertanto, è solo quando la modifica incide sul regime iniziale proprio a livello dei suoi contenuti che tale regime si trova trasformato in un nuovo regime di aiuti (v., in tal senso, sentenza Todaro Nunziatina & C., EU:C:2010:291, punti 46 e 47).

55      Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario ha sospeso gli effetti della risoluzione del contratto in forza del quale era concessa la tariffa agevolata, di modo che, di fatto, la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario ha mantenuto, provvisoriamente, la tariffa agevolata durante il periodo in esame. Si deve, tuttavia, rilevare che tale intervento del giudice del procedimento sommario non ha avuto né come obiettivo né come effetto di modificare la sostanza dell’aiuto esistente. Infatti, detto intervento non ha né modificato le disposizioni contrattuali o legislative relative alla tariffa agevolata, né modificato le modalità o i limiti della predetta tariffa, ma è solo consistito in una valutazione della legittimità della risoluzione del contratto.

56      Pertanto, il giudice del procedimento sommario, anziché concedere un aiuto nuovo, come ritenuto dalla Commissione, si è limitato a statuire in via provvisoria sulla controversia di cui era adito, vertente sulla questione se il contratto da cui è originata la tariffa agevolata avesse cessato di produrre i suoi effetti. Se ne deve necessariamente dedurre che la sospensione della risoluzione del contratto in seguito alla prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario non può essere ritenuta un vantaggio nuovo distinto dall’aiuto esistente.

57      Di conseguenza, la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario non può essere considerata come l’istituzione o la modifica di un aiuto, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

58      Ammettere il contrario obbligherebbe, in fatto e in diritto, il giudice nazionale che statuisce in sede di procedimento sommario su una controversia vertente su un contratto, come nel caso di specie, a notificare alla Commissione e a sottoporre al suo controllo preventivo non solo gli aiuti nuovi o le modifiche di aiuti in senso proprio accordati ad un’impresa beneficiaria di un aiuto esistente, ma tutte le misure che incidono sull’interpretazione e sull’esecuzione del predetto contratto che possono incidere sul funzionamento del mercato interno, sul gioco della concorrenza o semplicemente sulla durata effettiva, durante un periodo determinato, di aiuti che rimangono esistenti nel loro principio e sebbene la Commissione non abbia adottato alcuna decisione di autorizzazione o di incompatibilità.

59      Pertanto, occorre affermare che, qualificando la misura controversa come aiuto nuovo, la Commissione ha viziato la decisione impugnata rendendola illegittima.

60      Gli argomenti della Commissione e dell’interveniente nelle loro memorie dinanzi al Tribunale non possono rimettere in discussione tale conclusione.

61      Infatti, anzitutto, nella causa da cui è originata la sentenza Diputación Foral de Álava e a./Commissione (EU:T:2002:59), il Tribunale ha, certamente, affermato che, anche se i vantaggi in esame erano solo la proroga di una misura che costituiva un aiuto esistente, ciò non toglieva che, in ragione della modifica della durata dell’aiuto controverso, quest’ultimo doveva del pari considerarsi come un nuovo aiuto.

62      Parimenti, nella causa da cui è originata la sentenza del 1° luglio 2010, Italia/Commissione (Τ‑53/08, Racc., EU:T:2010:267), che concerneva le proroghe di una tariffa agevolata a favore di una società, il Tribunale ha, è vero, affermato che le predette proroghe costituivano un aiuto «nuovo».

63      Tuttavia, il Tribunale è giunto a tale conclusione soltanto perché le predette proroghe, lungi dall’essere automatiche, richiedevano interventi legislativi per modificare il vantaggio inizialmente stabilito (sentenze Diputación Foral de Álava e a./Commissione, EU:T:2002:59, punti da 11 a 20, e Italia/Commissione, EU:T:2010:267, punto 70).

64      Orbene, si deve affermare che, nel caso di specie, nessun intervento legislativo ha modificato la tariffa agevolata e che la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario non ha modificato in alcun modo il quadro normativo nazionale iniziale.

65      Inoltre, nella causa da cui è originata la sentenza del 20 settembre 2011, Regione autonoma della Sardegna/Commissione (T‑394/08, T‑408/08, T‑453/08 e T‑454/08, Racc., EU:T:2011:493), il Tribunale ha, è vero, affermato che gli aiuti concessi su un fondamento giuridico sostanzialmente diverso dal regime approvato dalla decisione di approvazione dovevano essere considerati come aiuti nuovi.

66      Resta il fatto che, in quest’ultima causa, da un lato, l’aiuto iniziale era stato approvato dalla Commissione e, dall’altro, l’aiuto nuovo era stato concesso con un nuovo atto regolamentare contrario alla decisione di approvazione della Commissione (sentenza Regione autonoma della Sardegna/Commissione, EU:T:2011:493, punti da 175 a 177).

67      Orbene, nel caso di specie non può essere seriamente contestato il fatto che la misura controversa non aveva come obiettivo di modificare il quadro normativo della tariffa agevolata rispetto a quello approvato da una decisione della Commissione, indipendentemente dalla questione dell’incidenza, nella presente causa, della decisione del 23 gennaio 1992 (v. precedente punto 4), trattandosi di un aiuto esistente non perché esso è stato autorizzato dalla Commissione, ma perché è stato concesso prima dell’entrata in vigore del Trattato.

68      Infine, non solo il fondamento giuridico e contrattuale dell’aiuto non è divenuto giudiziario nel caso di specie per effetto della prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, ma esso è rimasto il contratto e il diritto nazionale pertinente, come interpretato, a titolo provvisorio, dalla prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, indipendentemente dalla questione del contesto economico esistente al momento della conclusione del contratto e di quella della possibilità e della legittimità della risoluzione, che non era oggetto, alla data di adozione della decisione impugnata, di una decisione giudiziaria nel merito.

69      Di conseguenza, il primo motivo del ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere annullata, senza che sia necessario statuire sugli altri motivi del ricorso, né sulla domanda di misure istruttorie della ricorrente.

 Sulle spese

70      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, risultata soccombente, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.

71      In osservanza dell’articolo 87, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di procedura, l’interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione 2012/339/UE della Commissione, del 13 luglio 2011, relativa all’aiuto di [S]tato n. SA.26117 – C‑2/10 (ex NN 62/09) concesso dalla Grecia a favore di Aluminium of Greece SA, è annullata.

2)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Alouminion AE.

3)      La Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) sopporterà le proprie spese.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 ottobre 2014.

Firme


* Lingua processuale: il greco.