Language of document : ECLI:EU:T:2012:343





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 luglio 2012 –
Laboratoires CTRS / Commissione

(causa T‑12/12)

«Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Orphacol – Lettera che informa la ricorrente dell’intenzione della Commissione di rifiutare l’autorizzazione – Domanda per carenza – Presa di posizione della Commissione – Irricevibilità – Domanda di annullamento – Adozione di una nuova decisione – Non luogo a statuire»

1.                     Ricorso per carenza – Diffida nei confronti dell’istituzione – Presupposti – Domanda espressa e precisa – Mancanza di norme di forma specifica – Lettera che consente all’istituzione interessata di conoscere concretamente il contenuto della decisione richiesta (Art. 265, secondo comma, TFUE) (v. punti 38, 40)

2.                     Ricorso per carenza – Presa di posizione ai sensi dell’art. 265, secondo comma, TFUE antecedente alla proposizione del ricorso – Irricevibilità (Art. 265, secondo comma, TFUE) (v. punti 41-44)

3.                     Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Necessità che un siffatto interesse sussista al momento della proposizione del ricorso e fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale – Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata – Ricorso divenuto privo di oggetto – Non luogo a statuire in mancanza di interesse del ricorrente alla dichiarazione di annullamento (Art. 263 TFUE) (v. punti 52-55)

Oggetto

Domanda intesa a far constatare una carenza da parte della Commissione per essersi questa illegittimamente astenuta dall’adottare una decisione definitiva in merito alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Orphacol e, in subordine, una domanda di annullamento della decisione, che si asserisce essere contenuta nella lettera della Commissione del 5 dicembre 2011, di non concedere alla ricorrente la suddetta autorizzazione.

Dispositivo

1)

La domanda per carenza è irricevibile.

2)

Non luogo a statuire sulla domanda di annullamento formulata in subordine.

3)

La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dei Laboratoires CTRS.

4)

La Repubblica ceca, la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le loro spese.