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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 17 febbraio 2022 – procedimento penale a carico di CU

(Causa C-112/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Imputata nel procedimento principale

CU

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 18 del Trattato sull’Unione Europea, l’articolo 45 del Trattato sull’Unione Europea, articolo 7 comma 2 del Regolamento UE 492/11 1 , l’articolo 11 paragrafo 1.d) della Direttiva Ue 2003/109 2 , l’articolo 29 Direttiva Ue 2011/95 3 , l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, gli articoli 30 e 31 della Carta sociale del Consiglio d’Europa, ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, nella parte in cui condiziona l’accesso al reddito di cittadinanza al requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni (di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo) riservando così un trattamento deteriore ai cittadini italiani, europei titolari del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, o extra-europei soggiornanti di lungo periodo residenti da meno di dieci anni o da dieci anni di cui gli ultimi due non continuativi rispetto alle stesse categorie residenti da dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo;

Nel caso in cui la precedente questione venga risolta affermativamente:

se il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 18 del Trattato sull’Unione Europea, l’articolo 45 del Trattato sull’Unione Europea, articolo 7 comma 2 del Regolamento UE 492/11, l’articolo 11 paragrafo 1.d) della Direttiva Ue 2003/109, l’articolo 29 Direttiva Ue 2011/95, l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, gli articoli 30 e 31 della Carta sociale del Consiglio d’Europa, ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, nella parte in cui riserva un trattamento diverso ai soggiornanti di lungo periodo, che possono acquisire un diritto permanente di soggiorno in uno Stato Ue dopo aver risieduto per cinque anni nello Stato membro di accoglienza, e i soggiornanti di lungo periodo residenti da dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo;

se il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 18 del Trattato sull’Unione Europea, articolo 45 del Trattato sull’Unione Europea, articolo 7 comma 2 del Regolamento UE 492/11, articolo 11 paragrafo 1.d) della Direttiva Ue 2003/109, articolo 29 Direttiva Ue 2011/95 ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, che impone ai cittadini italiani, europei ed extraeuropei l’obbligo di residenza decennale (e la continuatività degli ultimi due anni) per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza;

se il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 18 del Trattato sull’Unione Europea, l’articolo 45 del Trattato sull’Unione Europea, articolo 7 comma 2 del Regolamento UE 492/11, l’articolo 11 paragrafo l.d) della Direttiva Ue 2003/109, l’articolo 29 Direttiva Ue 2011/95, l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, gli articoli 30 e 31 della Carta sociale del Consiglio d’Europa, ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, nella parte in cui, al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, obbliga i cittadini italiani, europei ed extraeuropei a dichiarare di aver risieduto per dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, in Italia, facendo discendere dalla falsa dichiarazione severe conseguenze di rilevanza penale.

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1     Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).

1     Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

1     Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag. 9).