Language of document : ECLI:EU:T:2012:176

Causa T‑236/10

Asociación Española de Banca

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e non dispone il recupero degli aiuti — Associazione — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione in materia di aiuti di Stato — Ricorso di un’associazione incaricata di difendere gli interessi collettivi di imprese — Ricevibilità — Presupposti — Ricorso proposto parallelamente dai membri — Irricevibilità del ricorso dell’associazione

(Art. 263, quarto comma, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale — Ricorso di un’impresa che ha beneficiato di un aiuto individuale concesso in base a tale regime senza essere destinataria dell’obbligo di recupero — Irricevibilità

(Art. 263, quarto comma, TFUE)

3.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione in materia di aiuti di Stato — Ricorso di un’associazione che ha svolto un ruolo attivo nel corso di detto procedimento ma che non ha oltrepassato l’esercizio dei diritti procedurali riconosciuti agli interessati dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Irricevibilità

(Artt. 108, paragrafo 2, TFUE e 263, quarto comma, TFUE)

1.      Un’associazione professionale che ha il compito di difendere gli interessi collettivi dei suoi membri è legittimata, in via di principio, a presentare un ricorso di annullamento contro una decisione definitiva della Commissione in materia di aiuti di Stato solo in due casi, ossia, in primo luogo, se le imprese che rappresenta o talune di esse sono legittimate ad agire a titolo individuale e, in secondo luogo, se può far valere un interesse proprio, in particolare perché l’atto di cui è richiesto l’annullamento ha inciso sulla sua posizione di negoziatrice. A tal proposito, il primo caso di ricevibilità di un ricorso presentato da un’associazione fondato sulla rappresentanza dei suoi membri è quello in cui l’associazione, introducendo il suo ricorso, si sia sostituita a uno o più dei suoi membri di cui ha la rappresentanza, a condizione che i membri stessi siano stati in grado di proporre un ricorso ricevibile.

Infatti, il ricorso proposto da un’associazione presenta vantaggi procedurali consentendo di evitare l’introduzione di un numero elevato di differenti ricorsi diretti contro le stesse decisioni. Tale primo caso di ricevibilità di un ricorso proposto da un’associazione presuppone quindi che l’associazione agisca in luogo e vece dei suoi membri. Ne deriva che un’associazione, agendo quale rappresentante dei suoi membri, è legittimata ad esperire l’azione di annullamento quando i predetti membri non abbiano presentato essi stessi un ricorso pur essendovi legittimati.

Siffatta soluzione non priva l’articolo 263 TFUE del suo effetto utile e non lede né il principio della certezza del diritto né i diritti della difesa dell’associazione. È vero che essa fa dipendere la ricevibilità del ricorso delle associazioni dalla mancata introduzione di ricorsi ad opera di altre parti, nella fattispecie i loro membri. Tuttavia, tale situazione non può essere considerata fonte di incertezza o di insicurezza, dal momento che ci si può legittimamente attendere che un’associazione incaricata di difendere gli interessi dei suoi membri sia a conoscenza dei ricorsi introdotti da questi ultimi, e viceversa. Inoltre, l’irricevibilità del ricorso dell’associazione ricorrente dovuta ai ricorsi proposti dai suoi membri non pregiudica l’effetto utile dell’articolo 263 TFUE e i suoi diritti di difesa, vale a dire, in sostanza, il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, delle due l’una, o l’associazione ricorrente introduce un ricorso per difendere gli interessi dei suoi membri aventi legittimazione ad agire e il ricorso dichiarato ricevibile sarà quello del membro dell’associazione o quello dell’associazione, a seconda che uno dei suoi membri abbia proposto o meno il proprio ricorso; oppure l’associazione introduce un ricorso per difendere il proprio interesse e il suo ricorso potrà essere dichiarato ricevibile, nonostante la proposizione di ricorsi da parte dei suoi membri, se l’esistenza di siffatto interesse è dimostrata.

(v. punti 19, 23-24, 29)

2.      Un’impresa non può essere legittimata, in via di principio, a proporre un ricorso di annullamento avverso una decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale se è interessata da tale decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiario potenziale di detto regime. Infatti, una tale decisione si presenta, nei confronti di detta impresa, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto.

Tuttavia, dal momento che l’impresa ricorrente è interessata dalla decisione di cui trattasi non solo come impresa appartenente al settore considerato, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti, ma anche nella sua qualità di beneficiario effettivo di un aiuto individuale concesso in base a tale regime e di cui la Commissione ha disposto il recupero, l’impresa è individualmente interessata da detta decisione e il suo ricorso diretto contro quest’ultima è ricevibile.

(v. punti 33-34)

3.      Per quanto riguarda la ricevibilità di un ricorso di annullamento avverso una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, è vero che un ricorrente può essere individualmente interessato a causa della sua partecipazione attiva al procedimento che ha portato all’adozione dell’atto impugnato. Tuttavia, si tratta della situazione particolare in cui il ricorrente occupa una posizione di negoziatore chiaramente circoscritta e intimamente connessa all’oggetto stesso della decisione, che lo pone in una situazione di fatto che lo distingue da qualsiasi altro soggetto. In particolare, il ruolo di un’associazione che non va al di là dell’esercizio dei diritti procedurali riconosciuti agli interessati dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE non può essere assimilato a una situazione particolare siffatta.

(v. punti 43-44)