Language of document : ECLI:EU:T:2015:791

Causa T‑664/13

Petco Animal Supplies Stores, Inc.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo PETCO – Marchio comunitario figurativo anteriore PETCO – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Sospensione del procedimento amministrativo – Regola 20, paragrafo 7, lettera c), e regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 – Motivo che non suffraga la domanda – Divieto di statuire ultra petita – Irricevibilità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 ottobre 2015

1.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Motivo autonomo non a sostegno della domanda di parziale annullamento – Irricevibilità

2.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione precisa e non equivoca della domanda – Modifica in corso di causa – Presupposto

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale (1991), artt. 44 e 48, § 2]

3.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso – Sospensione del procedimento – Presupposti

[Regolamento della Commissione n. 2868/95, artt. 1, regole 20, § 7, c), e 50, § 1]

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

7.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo PETCO e marchio figurativo PETCO

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

8.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      Qualora il Tribunale dovesse constatare che la commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) abbia commesso un errore manifesto di valutazione negando la sospensione del procedimento di ricorso dinanzi alla medesima relativo a una decisione della divisione di opposizione fino alla decisione in merito alla domanda di dichiarazione di nullità del marchio anteriore depositata dinanzi all’Ufficio, sarebbero necessariamente rimesse in discussione tutte le sue valutazioni addotte sulla fondatezza del ricorso. Infatti, la commissione non avrebbe potuto esaminare il ricorso della ricorrente e accoglierlo in parte se avesse sospeso il procedimento di ricorso. Inoltre, se la decisione di diniego della sospensione fosse annullata, la commissione di ricorso, investita nuovamente del litigio, sarebbe tenuta a sospendere il procedimento di ricorso e, al termine della sospensione, a trarre le conseguenze del procedimento di dichiarazione di nullità del marchio anteriore sull’analisi della fondatezza dell’insieme delle argomentazioni invocate dalla ricorrente nei confronti della decisione della divisione di opposizione.

Ne consegue che la decisione di diniego della sospensione non può essere separata dagli altri motivi della decisione impugnata, sulla base dei quali la commissione di ricorso si è pronunciata sulla fondatezza del ricorso. Di conseguenza, se un motivo vertente sull’illegittimità del diniego di sospensione fosse accolto, il Tribunale sarebbe indotto a censurare la decisione impugnata nella sua totalità e, quindi, a statuire ultra petita. Orbene, poiché il Tribunale investito di un ricorso di annullamento non può statuire ultra petita, l’annullamento da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente. Un motivo autonomo di tal genere, che non è a sostegno della domanda di parziale annullamento, deve, pertanto, essere respinto in quanto irricevibile.

(v. punti 20, 22, 24, 29, 30)

2.      Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 53, primo comma, del medesimo statuto, nonché dell’articolo 44 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, l’atto introduttivo del giudizio deve indicare segnatamente l’oggetto della controversia e contenere le conclusioni del ricorrente. Le conclusioni devono essere esposte in modo preciso e non equivoco poiché, altrimenti, il Tribunale rischierebbe di statuire infra o ultra petita e i diritti del convenuto rischierebbero di essere negati. Infatti, poiché il giudice dell’Unione, investito di un ricorso di annullamento non può statuire ultra petita, l’annullamento da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente.

Pertanto, possono essere prese in considerazione solo le conclusioni presentate nell’atto introduttivo del giudizio e la fondatezza del ricorso deve essere valutata unicamente alla luce delle conclusioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio. L’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 autorizza la produzione di motivi nuovi, a condizione che questi ultimi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Dalla giurisprudenza si evince che tale condizione disciplina a fortiori qualsiasi modifica delle conclusioni e che, in assenza di elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta, possono essere prese in considerazione solo le conclusioni contenute nel ricorso.

(v. punti 24, 25)

3.      La commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno(marchi, disegni e modelli) dispone di un ampio potere discrezionale per sospendere o meno un procedimento. La regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario, applicabile ai procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso, conformemente alla regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, descrive tale ampio potere discrezionale prevedendo che l’Ufficio possa sospendere il procedimento di opposizione allorché le circostanze giustifichino una tale sospensione. La sospensione resta così una facoltà per la commissione di ricorso, la quale la pronuncia soltanto qualora la ritenga giustificata. Il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non è quindi automaticamente sospeso a seguito di una domanda in questo senso presentata da una parte dinanzi a detta commissione.

La circostanza che la commissione di ricorso disponga di un ampio potere discrezionale per sospendere il procedimento dinanzi ad essa pendente non sottrae tale discrezionalità al sindacato del giudice dell’Unione. Tale circostanza limita tuttavia detto sindacato, quanto al merito, a quello dell’assenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere.

Al riguardo, emerge dalla giurisprudenza che, al momento dell’esercizio del suo potere discrezionale in relazione alla sospensione del procedimento, la commissione di ricorso deve rispettare i principi generali che disciplinano un procedimento equo in seno a un’Unione di diritto. Pertanto, nell’esercitare tale potere discrezionale, essa deve tenere conto non soltanto dell’interesse della parte il cui marchio comunitario è contestato, ma anche di quello delle altre parti. La decisione di sospendere o meno il procedimento deve essere il risultato di un bilanciamento degli interessi in gioco.

(v. punti 31‑33)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 39‑41, 63)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 42, 48)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 43, 46)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 47, 50, 51, 62, 64)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 52, 53, 61)