Ricorso proposto il 18 maggio 2022 – VEB.RF/Consiglio
(Causa T-288/22)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: State Development Corporation “VEB.RF” (Mosca, Russia) (rappresentanti: J. Iriarte Ángel ed E. Delage González, avvocati)
Convenuto Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione 2014/145/PESC1 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come modificata2 , nella parte in cui essa riguarda l’entità ricorrente o può incidere sulla medesima;
annullare il regolamento (UE) n. 269/20141 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come modificato2 , nella parte in cui esso riguarda l’entità ricorrente o può incidere sulla medesima;
annullare l’articolo 1 sexies, in combinato disposto con l’allegato VIII, della decisione 2014/512/PESC1 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificata2 , nella parte in cui esso riguarda l’entità ricorrente o può incidere sulla medesima;
annullare l’articolo 5 nonies, in combinato disposto con l’allegato XIV, del regolamento (UE) n. 833/20141 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato2 , nella parte in cui esso riguarda l’entità ricorrente o può incidere sulla medesima;
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
Motivi dedotti a sostegno delle prime due conclusioni:
a) Errore manifesto di valutazione dei fatti sui quali si basano gli atti impugnati.
b) Inadempimento dell’obbligo di motivazione.
c) Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
d) Violazione del diritto di proprietà in relazione al principio di proporzionalità.
e) Violazione del principio della parità di trattamento.
f) Sviamento di potere.
Motivi dedotti a sostegno delle ultime due conclusioni:
a) Inadempimento dell’obbligo di motivazione.
b) Errore manifesto di valutazione dei fatti sui quali si basano gli atti impugnati.
c) Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
d) Violazione del diritto di proprietà.
e) Violazione del principio della parità di trattamento.
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1 GU
2014, L 78, pag. 16.
1 Modificata dalla decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 42I, pag. 98).
1 GU
2014, L 78, pag. 6.
1 Modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 42I, pag. 3).
1 GU 2014, L 229, pag. 13.
1 Modificata dalla decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 63, pag. 5).
1 GU 2014, L 229, pag. 1.
1 Modificato dal regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 63, pag. 1).