Language of document : ECLI:EU:T:2011:621

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

25 ottobre 2011 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato del clorato di sodio – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE – Ricorso di annullamento – Ripartizione del mercato – Fissazione dei prezzi – Insieme di indizi – Data delle prove – Dichiarazioni di concorrenti – Ammissione – Durata dell’infrazione – Ammende – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti»

Nella causa T‑348/08,

Aragonesas Industrias y Energía, SAU, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dal sig. I.S. Forrester, QC, e dagli avv.ti K. Struckmann, P. Lindfelt e J. Garcia-Nieto Esteva

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. A. Biolan, J. Bourke e R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C (2008) 2626 def., relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio), nella parte in cui detta decisione riguarda la Aragonesas Industrias y Energía, e, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione sostanziale dell’ammenda inflitta a quest’ultima in detta decisione,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 settembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La Aragonesas Industrias y Energía, SAU, ricorrente, è una società di diritto spagnolo. Costituita nel 1992, all’epoca dei fatti essa apparteneva alla divisione prodotti chimici del gruppo Uralita, ramo del clorato di sodio, che era posta sotto la direzione della società Uralita SA (in prosieguo: la «Uralita»). Fino al 1994 il capitale della ricorrente era integralmente detenuto dalla Uralita. Nel dicembre 1994 la Uralita creava una holding denominata Energía y Industrias Aragonesas EIA, SA (in prosieguo: la «EIA»), cui veniva trasferito l’intero ramo delle attività chimiche. La ricorrente è dunque divenuta una controllata al 100% della EIA. Inizialmente la Uralita deteneva il 98,84% delle quote della EIA, in seguito, dal 1° gennaio 1995 fino al 31 dicembre 2000, tale partecipazione della Uralita nel capitale della EIA oscillava tra il 49,44% e il 50,71%.

2        Il clorato di sodio è un potente agente ossidante ottenuto tramite l’elettrolisi di una soluzione acquosa di cloruro di sodio in una cellula priva di diaframma. Il clorato di sodio può essere prodotto in forma cristallizzata o in soluzione. Esso viene utilizzato principalmente nella produzione del biossido di cloro, impiegato dall’industria cartaria e della pasta di cellulosa per l’imbianchimento della pasta chimica. Le sue ulteriori applicazioni riguardano, in misura molto minore, la depurazione dell’acqua potabile, l’imbianchimento dei tessili, i diserbanti e la raffinazione dell’uranio [punto 2 della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C (2008) 2626 def., relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio) (in prosieguo: la «decisione impugnata»)].

3        Il 28 marzo 2003 alcuni rappresentanti della EKA Chemicals AB (in prosieguo: la «EKA»), società costituita in Svezia, presentavano una domanda di immunità dalle ammende o, in alternativa, di riduzione delle ammende, ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), in relazione all’esistenza di un cartello nel settore del clorato di sodio. La domanda della EKA veniva suffragata da elementi probatori documentali da essa stessa forniti, nonché da dichiarazioni orali dei suoi rappresentanti in data 31 marzo 2003 (in prosieguo: le «dichiarazioni della EKA del 2003»).

4        Il 30 settembre 2003 la Commissione delle Comunità europee adottava una decisione con cui accordava alla EKA un’immunità condizionale dalle ammende in conformità con il punto 15 della comunicazione sulla cooperazione.

5        Il 10 settembre 2004 la Commissione rivolgeva richieste di informazioni, conformemente all’art. 18, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), alla Finnish Chemicals Oy (in prosieguo: la «FC»), società costituita in Finlandia, alla Arkema France SA, società costituita in Francia e indicata con la ragione sociale «Atochem» (in prosieguo: la «Arkema France») nella decisione impugnata, e, infine, alla ricorrente.

6        Il 24 settembre 2004 il sig. L., dipendente della Arkema France [in prosieguo: il «sig. L. (Arkema France)»], veniva ascoltato dalla Commissione (in prosieguo: le «dichiarazioni della Arkema France»).

7        Il 18 ottobre 2004 la Arkema France, nella sua risposta alla richiesta di informazioni della Commissione, presentava una domanda di immunità o di riduzione di ammende ai sensi della comunicazione sulla cooperazione.

8        Il 29 ottobre 2004 la FC depositava presso la Commissione, in occasione di una riunione presso i locali di quest’ultima, una domanda di riduzione di ammende ai sensi della comunicazione sulla cooperazione fornendo verbalmente alla Commissione informazioni riguardanti l’inchiesta sul clorato di sodio. La FC confermava la suddetta domanda con lettera del 2 novembre 2004 e forniva contemporaneamente elementi di prova documentali riguardanti la sua partecipazione all’infrazione asserita dalla Commissione.

9        Il 4 novembre 2004 si è tenuta una riunione fra la Commissione e i rappresentanti della EKA. L’11 novembre 2004 la EKA trasmetteva alla Commissione ulteriori informazioni sui recenti sviluppi del mercato del clorato di sodio.

10      Il 3 e il 9 dicembre 2004 la ricorrente rispondeva alle richieste di informazioni della Commissione formulate il 10 settembre 2004.

11      Il 6 luglio 2006 la EKA rendeva una nuova dichiarazione orale alla Commissione, cui facevano seguito colloqui con due suoi dipendenti il 19 e il 20 luglio 2006. Il 29 agosto 2006 la EKA rendeva nuove dichiarazioni orali in occasione di una riunione presso la Commissione (in prosieguo: le «dichiarazioni della EKA del 2006»).

12      Nel periodo 13 novembre 2006‑11 aprile 2008, conformemente all’art. 18, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione rivolgeva richieste d’informazioni a diverse società e alla ricorrente, in particolare, il 13 novembre 2006, l’8 febbraio e il 12 marzo 2007 e l’11 aprile 2008.

13      Il 27 luglio 2007 la Commissione adottava una comunicazione degli addebiti le cui destinatarie erano, segnatamente, la EKA, la FC, la Arkema France, la ricorrente e la Uralita.

14      La ricorrente comunicava alla Commissione le proprie osservazioni sulla comunicazione degli addebiti nel termine previsto. La ricorrente ha avuto accesso al fascicolo della Commissione sotto forma di DVD inviato da quest’ultima e contenente documenti pubblici, nonché alla trascrizione delle dichiarazioni orali dei richiedenti miranti a usufruire del beneficio della comunicazione sulla cooperazione, raccolte dalla Commissione nel corso del procedimento d’indagine.

15      Il 20 novembre 2007 diverse società interessate, fra cui la Uralita ma non la ricorrente, esercitavano il loro diritto al contraddittorio in un’audizione orale con la Commissione.

16      L’11 giugno 2008 la Commissione adottava la decisione impugnata, che è stata notificata alla ricorrente il 16 giugno successivo.

17      Al punto 69 della decisione impugnata, la Commissione osserva, in sostanza, che la EKA, la FC, la Arkema France e la ricorrente hanno partecipato a riunioni e hanno avuto contatti con l’obiettivo di dividersi i mercati spartendosi i volumi di vendita e di fissare i prezzi del clorato di sodio sul mercato dello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»). In proposito, la Commissione ha redatto un elenco di 72 contatti anticoncorrenziali che si sono concretizzati in forma di riunioni o di telefonate (in prosieguo: i «72 contatti anticoncorrenziali»). Tale elenco è contenuto nell’allegato I alla decisione impugnata. Inoltre, l’allegato II alla suddetta decisione contiene un elenco delle persone citate nella decisione anzidetta. Tra i nomi citati figurano quelli dei sigg. S. e W., dipendenti della EKA [in prosieguo: il «sig. S. (EKA)» e il «sig. W. (EKA)»], dei sigg. A. e S. [in prosieguo: il «sig. S. (FC)»], dipendenti della FC, del sig. L. (Arkema France) e del sig. A., dipendente della ricorrente [in prosieguo: il «sig. A. (Aragonesas)»]. Sempre al punto 69 della decisione impugnata, la Commissione indica che le pratiche anticoncorrenziali in parola hanno avuto luogo a partire dal 21 settembre 1994 per quanto riguarda la EKA e la FC, a partire dal 17 maggio 1995, riguardo alla Arkema France, e a partire dal 16 dicembre 1996 per quanto riguarda la ricorrente. Tali pratiche sarebbero perdurate almeno fino al 9 febbraio 2000 per ciò che concerne la EKA, la FC, la Arkema France e la ricorrente.

18      Ai punti 70 e 71 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che il rispetto delle decisioni adottate nell’ambito dell’intesa veniva verificato principalmente in occasione di riunioni bilaterali e di conversazioni telefoniche, nel corso delle quali le parti si scambiavano informazioni sensibili sotto il profilo commerciale circa le negoziazioni con i clienti, in particolare, in merito ai volumi venduti e ai prezzi praticati. Essa ha aggiunto che i partecipanti all’intesa hanno messo in atto una strategia volta a stabilizzare il mercato del clorato di sodio con l’obiettivo ultimo di spartirsi i volumi di vendita del prodotto, di coordinare la politica dei prezzi nei confronti dei clienti e di massimizzare così i margini.

19      Inoltre, ai punti 73‑78 della decisione impugnata, la Commissione ha descritto le grandi linee dei principi fondamentali e del funzionamento dell’intesa. In proposito, essa ha dichiarato la presenza di diversi contatti fra i principali produttori di clorato di sodio, il cui scopo principale era la negoziazione tra loro per spartirsi i volumi di vendita sui mercati geografici interessati e fissare i prezzi da applicare nei contratti conclusi con i clienti. Ad avviso della Commissione, lo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale costituiva un aspetto importante delle pratiche collusive, poiché i partecipanti erano quindi in grado di prevedere il comportamento della concorrenza sul mercato. Quanto al funzionamento dell’intesa, la Commissione afferma che i produttori di clorato di sodio avevano contatti frequenti nella forma di riunioni bilaterali o multilaterali e di conversazioni telefoniche, senza peraltro seguire uno schema fisso. Tuttavia, essa precisa che, a livello dirigenziale, le discussioni avevano luogo in occasione delle riunioni multilaterali, sovente a margine delle riunioni del gruppo di lavoro sul clorato di sodio del Consiglio europeo dell’industria chimica (in prosieguo: il «CEFIC»). Infine, ad avviso della Commissione, con riferimento al calendario delle negoziazioni, i contatti tra i concorrenti divenivano di norma più frequenti alla fine di ogni anno (fra ottobre e dicembre), periodo che corrispondeva alla negoziazione annuale dei contratti fra i produttori di clorato di sodio e i loro clienti per l’anno successivo. Tuttavia, la Commissione riferisce che, durante il periodo oggetto dell’inchiesta, tali negoziazioni si sono protratte sovente dopo l’inizio dell’anno successivo e ciò, in particolare, nei mesi di gennaio e febbraio.

20      Riguardo al comportamento illecito della ricorrente, dai punti 350 e 356 della decisione impugnata emerge che, per valutare la sua partecipazione agli accordi illeciti, la Commissione si è fondata, da un lato, sulle richieste di immunità o di riduzione di ammende, dall’altro, sui documenti contemporanei che dimostrano, ad avviso della Commissione, che la ricorrente ha incontrato altre parti dell’intesa e, infine, sul fatto che la ricorrente ha ammesso la propria partecipazione ad una riunione illecita a margine di una riunione ufficiale del CEFIC, tenutasi il 28 gennaio 1998 a Bruxelles (in prosieguo: la «riunione illecita del 28 gennaio 1998»).

21      Riguardo, più in particolare, agli elementi di prova contemporanei all’infrazione, ai punti 349 e 350 della decisione impugnata la Commissione fa valere quanto segue:

«349 Le annotazioni del [sig. S. (FC)] fanno riferimento per tre volte a una conversazione telefonica con la ricorrente. Innanzi tutto, il 16 dicembre 1996, in una conversazione con [il sig. S. (EKA)], [il sig. S. (FC)] ha confermato che la [FC] si sarebbe uniformata ai prezzi concordati per Spagna e Portogallo, richiamando, in tale occasione, colloqui avuti con [la ricorrente]: “[RISERVATO] (1)” (sottolineatura aggiunta, v. punto 130). L’annotazione “[RISERVATO]” indica che il [sig. S. (FC)] aveva avuto con [la ricorrente] una precedente conversazione personale sui prezzi, nell’ambito degli accordi presi dalle parti dell’intesa. In seguito, le annotazioni del [sig. S. (FC)] danno atto di una conversazione telefonica con il [sig. S. (EKA)]: “[RISERVATO]” (sottolineatura aggiunta, v. punto 219). Questa annotazione conferma che la Arkema France ha direttamente parlato dei prezzi con [la ricorrente], cosa che, ancora una volta, rientra nell’ambito della coordinazione generale dei prezzi. Infine, riguardo a una telefonata del 9 dicembre 1999, le annotazioni del [sig. S. (FC)] precisano: “[RISERVATO]” (sottolineatura aggiunta, v. punto 258). Da tale annotazione emerge che [il sig. S. (FC)] ha preso nota di ciò che [il sig. L. (Arkema France)] gli aveva riferito al telefono o che egli ha riportato a quest’ultimo la propria conversazione con [la ricorrente]. Poco importa [che la ricorrente] si sia sentita con uno invece che con l’altro, in quanto dal contenuto delle annotazioni emerge che il dialogo in parola era illecito.

350       Tali riferimenti dimostrano con chiarezza la presenza di contatti telefonici diretti con [la ricorrente] e indicano in modo palese che quest’ultima ha apportato il proprio contributo diretto agli accordi generali sui prezzi. Soprattutto, [la ricorrente] ha confermato di aver partecipato alla [riunione illecita del 28 gennaio 1998], durante la quale hanno avuto luogo discussioni illecite tra i concorrenti (v. punti 182 e 184). La Commissione, basandosi sulle dichiarazioni orali ricevute nel presente procedimento, nonché sugli elementi di prova contemporanei ai fatti che indicano con chiarezza un comportamento anticoncorrenziale da parte sua, conclude pertanto [che la ricorrente] ha partecipato all’attività illecita nel suo insieme. Ciò detto, spetta alla [ricorrente] apportare prove che spieghino sotto quale profilo la sua condotta sarebbe compatibile con un comportamento concorrenziale».

22      Al punto 352 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato quanto segue:

«Negli altri casi in cui si fa riferimento alla [ricorrente] nella (…) decisione [impugnata], la Commissione accetta l’argomento della società secondo cui le informazioni possono provenire da terzi invece che dall’interessata medesima. Il fascicolo della Commissione non contiene abbastanza elementi di prova che consentano di dimostrare in maniera certa che le informazioni in parola provenissero direttamente dalla ricorrente. Ne sarà tenuto conto nella valutazione della durata della violazione di cui [la ricorrente] deve rispondere».

23      Riguardo alla durata dell’infrazione e, in particolare, alle date di inizio e fine della partecipazione della ricorrente all’infrazione medesima, ai punti 487‑489 della decisione impugnata, la Commissione ha illustrato e concluso quanto segue:

«487 La EKA e la [FC] hanno partecipato agli accordi anticoncorrenziali a partire dal (…) e [la ricorrente] almeno a partire dal 16 dicembre 1996 (v. punto 130) (…).

488       Riguardo alla fine dell’infrazione, per quanto a conoscenza della Commissione, l’ultima riunione anticoncorrenziale – cui hanno partecipato la EKA, la Atochem e [la ricorrente] – si è tenuta il 9 febbraio 2000. In occasione di tale riunione, la EKA si è apertamente dissociata dall’intesa comunicando il proprio rifiuto di partecipare a qualsiasi altra discussione con i concorrenti. Uno dei partecipanti ha chiaramente espresso la propria volontà di non essere più coinvolto nell’intesa e si tratta, in base alle informazioni in possesso della Commissione, dell’ultimo contatto tra produttori di clorato di sodio rilevanti (v. altresì il punto 283). Mentre la EKA, la Atochem e [la ricorrente] hanno partecipato direttamente alla riunione del 9 febbraio 2000, nessun elemento nel fascicolo della Commissione indica che la [FC] avrebbe apertamente preso le distanze dall’intesa prima di tale data (in quanto nessuna delle parti aveva peraltro fatto valere siffatta dissociazione). Conseguentemente, la Commissione ritiene che il 9 febbraio 2000 sia la data in cui è terminata l’intesa per tutte le imprese interessate, ossia la EKA, la [FC], la Atochem e [la ricorrente].

489      Ne consegue che la durata complessiva dell’infrazione come descritta nella (…) decisione [impugnata] è di (…) 3 anni e 1 mese per [la ricorrente] e l[a] Uralita».

24      Ai punti 444 e 455‑468 della decisione impugnata, la Commissione osserva, da un lato, che la Uralita ha esercitato un’influenza determinante sull’orientamento strategico e sulla politica commerciale globale della ricorrente e, dall’altro, che, a seguito dell’assorbimento della EIA da parte della Uralita, la responsabilità dell’infrazione incombente alla EIA, in qualità di unico azionista della ricorrente, è stata trasferita alla Uralita. Pertanto, ai punti 469 e 487‑489 della decisione impugnata, la Commissione considera [la ricorrente] e la Uralita solidalmente responsabili dell’infrazione commessa dalla prima nel periodo 16 dicembre 1996‑9 febbraio 2000 (in prosieguo: «l’infrazione in parola»), vale a dire per una durata complessiva di tre anni e un mese.

25      Per quanto riguarda il calcolo dell’importo delle ammende da infliggere, dal punto 498 della decisione impugnata emerge che la Commissione si è fondata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»). Inoltre, nel caso di specie, dal punto 509 della decisione impugnata emerge che, ai fini della determinazione del valore delle vendite, la Commissione ha preso in considerazione le vendite di clorato di sodio effettuate da ogni impresa nel SEE durante l’esercizio terminato il 31 dicembre 1999, che corrisponde all’ultimo anno completo dell’infrazione.

26      Riguardo alla determinazione dell’importo di base dell’ammenda, dai punti 509‑524 della decisione impugnata emerge che la Commissione, in primo luogo, per quanto riguarda la gravità dell’infrazione in parola, ha constatato, da un lato, che quest’ultima era particolarmente grave (punto 512 della decisione impugnata), posto che si fondava su accordi in materia di spartizione dei mercati e di fissazione dei prezzi, e, dall’altro, che la quota di mercato cumulata delle imprese coinvolte nell’infrazione ammontava nel 1999 al 90% all’interno del SEE (punto 513 della decisione impugnata), che, peraltro, tale infrazione ha prodotto i propri effetti su una parte sostanziale del territorio del SEE (punto 514 della decisione impugnata) e che, infine, gli accordi sono stati di norma attuati anche se non sempre hanno prodotto tutti i risultati previsti (punto 515 della decisione impugnata). Conseguentemente, la Commissione ha stabilito al 19% la proporzione del valore delle vendite di tutte le imprese coinvolte utilizzato per fissare l’importo di base.

27      In secondo luogo, la Commissione ha fissato a 3,5 il coefficiente moltiplicatore per la durata dell’infrazione secondo le disposizioni di cui al punto 24 degli orientamenti del 2006.

28      In terzo luogo, al punto 523 della decisione impugnata, secondo le disposizioni di cui al punto 25 degli orientamenti del 2006 e allo scopo di dissuadere le imprese in parola a partecipare ad accordi orizzontali di fissazione di prezzi assimilabili agli accordi che formano l’oggetto della decisione impugnata, la Commissione ha deciso di aumentare l’importo di base dell’ammenda per un importo ulteriore fissato al 19%, considerati i fattori esaminati ai punti 512‑515 della decisione impugnata.

29      All’art. 1, lett. g) e h), della decisione impugnata, la Commissione conclude che la ricorrente e la Uralita hanno violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE partecipando, dal 16 dicembre 1996 al 9 febbraio 2000, ad un sistema di accordi e di pratiche concordate con l’obiettivo di spartire i volumi di vendita, fissare i prezzi, scambiarsi informazioni commerciali riservate sui prezzi e sui volumi di vendita nonché di controllare l’esecuzione degli accordi anticoncorrenziali sul clorato di sodio all’interno del mercato SEE.

30      All’art. 2, lett. f), della decisione impugnata, la Commissione ha inflitto un’ammenda dell’importo di EUR 9 900 000 alla ricorrente e alla Uralita, in solido.

31      All’art. 3 della decisione impugnata la Commissione ingiunge alle imprese elencate all’art. 1 della decisione stessa, da un lato, di porre fine all’infrazione accertata, qualora non lo abbiano già fatto, e, dall’altro, di astenersi dal reiterare qualsiasi atto o comportamento descritto all’art. 1 della decisione stessa, o qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto ed effetto identico o analogo.

32      L’art. 4 della decisione impugnata elenca i destinatari di quest’ultima, tra i quali è annoverata la ricorrente.

 Procedimento e conclusioni delle parti

33      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 agosto 2008, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

34      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Il Tribunale ha altresì posto alcuni quesiti alle parti e ha chiesto alla Commissione di produrre taluni documenti. Le parti hanno risposto ai suddetti quesiti e richieste entro i termini impartiti.

35      Con lettera del 3 settembre 2010, la Commissione ha depositato le proprie osservazioni sulla relazione di udienza nella causa T‑348/08.

36      In sede di udienza, il Tribunale ha consegnato alle parti una copia delle pagine 1159 e 1160 del fascicolo della Commissione. Esse hanno confermato che, a parte un’aggiunta apportata a mano, dal Tribunale, della numerazione dei trattini che figuravano sulle suddette pagine, la copia anzidetta era rigorosamente identica all’originale contenuto nel fascicolo della Commissione.

37      La fase orale del procedimento si è conclusa il 10 settembre 2010.

38      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda;

–        in subordine, modificare gli artt. 1 e 2 della decisione impugnata per annullare o ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta;

–        condannare la Commissione alle spese.

39      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

A –  Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

40      A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo riguarda errori di diritto e di valutazione in quanto la Commissione non avrebbe debitamente dimostrato che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione in parola. Il secondo motivo riguarda errori di diritto e di valutazione commessi dalla Commissione in fase di calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

1.     Sul primo motivo, relativo a errori di diritto e di valutazione in quanto la Commissione ha stabilito che la ricorrente ha partecipato all’infrazione nel periodo compreso fra il 16 dicembre 1996 e il 9 febbraio 2000

41      In forza del primo motivo, la ricorrente sostiene che gli elementi di prova considerati dalla Commissione nella decisione impugnata non dimostrano debitamente la sua partecipazione all’infrazione in parola. Tale primo motivo si suddivide in due parti. In primo luogo, la Commissione non avrebbe dimostrato che la ricorrente ha partecipato direttamente all’infrazione in parola, nel periodo tra il 16 dicembre 1996 e il 9 febbraio 2000, e, in secondo luogo, che essa ha partecipato ad un’infrazione unica e continuata in tutto il SEE.

a)     Argomenti delle parti

42      Secondo la ricorrente, il complesso degli indizi invocato dalla Commissione per addebitarle l’infrazione in parola si fonda sui seguenti tre elementi di prova. Il primo consisterebbe nel fatto che la ricorrente ha ammesso di aver partecipato alla riunione illecita del 28 gennaio 1998 con la EKA, la FC e la Arkema France. Il secondo riguarderebbe annotazioni manoscritte del sig. S. (FC) [in prosieguo: le «annotazioni del sig. S. (FC)»]. Il terzo elemento si fonderebbe sulle dichiarazioni della EKA del 2003 e del 2006. Orbene, nessuno di questi tre elementi di prova, considerati singolarmente o congiuntamente, dimostrerebbe senza alcun dubbio la partecipazione della ricorrente a un’intesa illecita.

43      In primo luogo, con riferimento alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, la ricorrente non nega di avervi partecipato. A suo avviso si trattava di un incontro assolutamente informale che si è svolto nei corridoi di un albergo. Essa rammenta tuttavia che, come emerge dalle annotazioni del sig. S. (FC), risultanti alla pagina 1159 del fascicolo della Commissione, i capofila dell’intesa hanno chiesto al dipendente della concorrente di allontanarsi immediatamente dopo la costituzione del gruppo. Pertanto, la ricorrente sostiene che il fatto di aver presenziato in parte a una sola riunione dei 72 contatti anticoncorrenziali individuati dalla Commissione tra i membri dell’intesa non consente di addebitarle una partecipazione agli accordi, assai complessi, tra gli altri destinatari della decisione impugnata, accordi di cui è stata fatta valere la frequenza.

44      In secondo luogo, riguardo a prove contemporanee all’infrazione relative alle annotazioni del sig. S. (FC), queste sarebbero unicamente costituite dai tre riferimenti indiretti alla ricorrente di cui al punto 349 della decisione impugnata. Infatti, da un lato, sia dal punto succitato, sia dal punto 352 della detta decisione, emergerebbe che i tre riferimenti anzidetti relativi alle annotazioni del sig. S. (FC) costituirebbero le uniche prove contemporanee dei fatti che incriminerebbero la ricorrente. Dall’altro, dal testo del punto 352 della suddetta decisione risulterebbe che la Commissione avrebbe essa stessa dichiarato l’impossibilità di dimostrare in maniera certa che le altre informazioni sulle annotazioni del sig. S. (FC) riguardanti la ricorrente provenivano direttamente da quest’ultima.

45      La ricorrente aggiunge che le altre dichiarazioni che figurano nelle richieste miranti a usufruire del beneficio della comunicazione sulla cooperazione, che la Commissione, nelle sue memorie, tenta di far prevalere sui tre riferimenti citati al punto 349 della decisione impugnata, possono essere interpretate in maniera diversa da quanto suggerito dalla Commissione e non consentono di ritenere che la ricorrente abbia partecipato a un’infrazione unica e continuata. Infine, la Commissione si baserebbe anche su altri elementi di prova che, da un lato, non sarebbero stati invocati nella decisione impugnata e, dall’altro, non dimostrerebbero alcuna responsabilità della ricorrente, il che spiegherebbe il motivo per cui sono stati omessi nella detta decisione. Più precisamente, la ricorrente sostiene che la Commissione, nella memoria di difesa, afferma che la decisione si fonderebbe non soltanto sui tre riferimenti di cui al punto 349 della decisione impugnata, ma anche su altri riferimenti che la riguardano, relativi alle annotazioni del sig. S. (FC). La ricorrente osserva che ciò equivale a ritenere che ogni riferimento che la riguarda dev’essere interpretato come un’affermazione diretta a suo carico. Orbene, benché la Commissione si avvalga del «dettato chiaro della decisione [impugnata]», riguardo a tali altri riferimenti relativi alle annotazioni del sig. S. (FC), per incriminare la ricorrente, quest’ultima ritiene invece che esse costituiscano elementi di prova a sua discolpa, oppure che non dimostrino la sua partecipazione all’infrazione in parola.

46      Infine, la ricorrente ritiene che, contrariamente a quanto emerge dal punto 352 della decisione impugnata, nella parte in cui viene indicato che, poiché le altre informazioni relative alle annotazioni del sig. S. (FC) possono provenire da terzi invece che dalla ricorrente, «se ne terrà conto nella valutazione della durata dell’infrazione di cui [la ricorrente] deve rispondere», la Commissione non ha modificato il proprio calcolo della durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola rispetto a quello che figurava nella comunicazione degli addebiti. Essa ne deduce che la durata considerata nella decisione impugnata non rispecchia correttamente la portata della sua asserita partecipazione all’infrazione in parola e che non ha formato oggetto di adattamenti o di concessioni da parte della Commissione al fine di riflettere la tenuità degli elementi di prova.

47      Riguardo al primo riferimento alla ricorrente, di cui al punto 349 della decisione impugnata, esso si riferirebbe ad una conversazione telefonica avvenuta il 16 dicembre 1996 tra il sig. S. (FC) e il sig. S. (EKA), durante la quale il primo avrebbe menzionato un colloquio che avrebbe avuto con la ricorrente sui prezzi in Spagna. La ricorrente fa valere che tale primo riferimento non dimostra, senza alcun ragionevole dubbio al riguardo, che essa avesse preso parte a un’intesa. Invero, da un lato, il dipendente interessato avrebbe negato di essere stato in contatto con il sig. S. (FC) fuori dal contesto delle assemblee generali ufficiali del CEFIC. Dall’altro, tale riferimento si limiterebbe a riferire il contenuto di un colloquio con la EKA vertente sulla ricorrente. Infine, gli altri elementi di prova non indicherebbero che la ricorrente abbia partecipato a un accordo sui prezzi durante il periodo di negoziazione anteriore alla firma di contratti sul clorato di sodio per il primo trimestre del 1997. Se la ricorrente avesse partecipato a un’intesa in quel periodo, le annotazioni del sig. S. (FC) ne avrebbero fatto menzione con maggiore frequenza e in maniera non soltanto indiretta.

48      Il secondo riferimento alla ricorrente riguarderebbe una conversazione telefonica del 4 dicembre 1998, tra i sigg. S. (FC) e S. (EKA), in cui il secondo avrebbe richiamato un colloquio intercorso con la Arkema France sui prezzi in Portogallo. Da tale ultima conversazione emergerebbe che la Arkema France avrebbe riferito al sig. S. (EKA) di essersi rivolta ad un lavoratore dipendente della ricorrente. Quest’ultima ritiene che tale estratto non provi che essa abbia partecipato all’intesa e, al contrario, esso potrebbe lasciar intendere che alla ricorrente fosse stato chiesto di non ridurre i suoi prezzi. In ogni caso, la ricorrente fa osservare che la domanda mirante a usufruire del beneficio della comunicazione sulla cooperazione della Arkema France [formulata in occasione dell’audizione del sig. L. (Arkema France) il 24 settembre 2004] non contiene alcuna indicazione del nome della ricorrente nell’ambito dei dialoghi che hanno avuto luogo tra la metà del 1998 e maggio 2000. Peraltro, tale estratto riferirebbe una dichiarazione della Arkema France, che era un concorrente diretto della FC. Pertanto, la ricorrente suggerisce che, quando la Arkema France ha parlato con il sig. S. (EKA), la prima poteva essere interessata, in qualità di concorrente aggressivo della FC, a farle credere che il prezzo non sarebbe diminuito e che la FC avrebbe dovuto rispettare il livello dell’anno precedente. Infine, la ricorrente afferma che nel corso del 1998 essa ha diminuito i propri prezzi di vendita del clorato di sodio in Portogallo. Pertanto, non soltanto il secondo riferimento non dimostrerebbe la partecipazione della ricorrente a discussioni nel corso del periodo interessato ma, inoltre, detto riferimento costituirebbe un elemento a suo favore in quanto indicherebbe che la ricorrente non aveva coordinato la sua condotta con quella dei membri dell’intesa.

49      Il terzo riferimento alla ricorrente riguarderebbe una conversazione telefonica del 9 dicembre 1999, tra i sigg. S. (FC) e L. (Arkema France), durante la quale uno dei suddetti interlocutori avrebbe affermato di aver parlato con la ricorrente. Orbene, quest’ultima sostiene che il fatto che qualcuno le abbia parlato non significa di per sé che essa abbia avuto un comportamento illecito. Infatti, percepita come azienda che non intendeva collaborare, è plausibile che gli altri membri dell’intesa abbiano voluto parlarle nel tentativo di «farla rientrare nei ranghi». Peraltro, la ricorrente fa nuovamente osservare che questo terzo riferimento è contraddetto dalle dichiarazioni raccolte in occasione dell’audizione del sig. L. (Arkema France), in cui egli non cita più la ricorrente come partecipante all’intesa nel periodo compreso fra la metà del 1998 e maggio 2000.

50      In terzo luogo, riguardo alle dichiarazioni della EKA del 2003 e del 2006, la ricorrente rammenta che, secondo la Commissione, esse chiariscono «il coinvolgimento della ricorrente nei confronti dei clienti spagnoli, francesi e portoghesi». Tuttavia, la FC e la Arkema France non formulerebbero alcuna accusa di questo tipo.

51      In primo luogo, riguardo alle dichiarazioni della EKA del 2003, ne emergerebbe che i principali partecipanti all’intesa erano la EKA, la FC e la Arkema France. La ricorrente avrebbe partecipato agli accordi in misura minore. Inoltre, al punto 358 della decisione impugnata e alla nota a pie’ di pagina n. 391, la Commissione considererebbe in maniera specifica, richiamandole, le dichiarazioni della EKA del 2003. In proposito, la ricorrente riproduce e commenta tre passaggi di tali dichiarazioni che riguardano rispettivamente la Spagna, la Francia e il Portogallo. I brani anzidetti sarebbero richiami della dichiarazione della EKA che chiarirebbero l’affermazione di quest’ultima secondo cui la ricorrente avrebbe partecipato all’intesa in funzione della sua posizione e dei suoi interessi sul mercato nei confronti dei clienti spagnoli, francesi e portoghesi.

52      Riguardo al primo passaggio, che concerne la Spagna, ne emergerebbe che la EKA avrebbe in particolare dichiarato che «[RISERVATO]». In proposito, la ricorrente fa valere che, se essa dovesse perdere quote di mercato in Spagna, cercherebbe logicamente di trovare clienti nei mercati vicini quali la Francia o il Portogallo. Si tratterebbe di un comportamento normale su un mercato soggetto al regime della concorrenza. Esisterebbe dunque un’interpretazione diversa da quella della Commissione, conforme al normale comportamento sul mercato.

53      Riguardo al secondo passaggio, che concerne la Francia, ne emergerebbe che la EKA avrebbe in particolare dichiarato che «[RISERVATO]». La ricorrente sostiene che la Commissione si fonda su tale dichiarazione per suggerire l’esistenza di accordi bilaterali in Francia sui volumi tra la Arkema France e produttori diversi dalla EKA. Pertanto, la ricorrente sostiene che tale dichiarazione della EKA si fonda unicamente su voci, posto che essa afferma che la ricorrente avrebbe partecipato ad accordi a cui la EKA non aveva preso parte. Le informazioni contenute in tale dichiarazione avrebbero dunque potuto essere ottenute soltanto da terzi, quali la Arkema France. Orbene, la ricorrente osserva che, nella sua richiesta mirante a usufruire del beneficio della comunicazione sulla cooperazione, la Arkema France non menziona alcun accordo distinto con la ricorrente. La dichiarazione di terzi che affermano l’esistenza di un accordo che «pare» essere stato concluso da altri produttori non può fondare la certezza sull’esistenza di siffatto accordo. Pertanto, tale passaggio della dichiarazione della EKA non sarebbe sufficientemente chiaro per coinvolgere la ricorrente nella commissione dell’infrazione in parola.

54      Riguardo al terzo passaggio, che concerne il Portogallo, ne emergerebbe che la EKA avrebbe in particolare dichiarato che «[RISERVATO]». La ricorrente afferma di non capire sotto quale profilo questa dichiarazione potrebbe costituire una prova contro di essa, considerato che coinvolge soltanto la EKA, la Arkema France e la FC in merito a un accordo sui volumi.

55      In secondo luogo, riguardo alle dichiarazioni della EKA del 2006, queste sarebbero state formulate in seguito a una domanda della Commissione. Orbene, la ricorrente afferma e ribadisce che, nonostante la tesi difensiva della Commissione, le dichiarazioni del 2006 correggono taluni errori se non addirittura contraddicono alcune affermazioni contenute nelle dichiarazioni anteriori della EKA e, in particolare, quelle del 2003. Per questo motivo, nelle sue dichiarazioni del 2006, la EKA avrebbe indicato che la ricorrente aveva presenziato a una sola riunione e non a cinque. Inoltre, la EKA non indicherebbe più che la ricorrente e la Arkema France si erano spartite le quote di mercato in Francia nell’ambito di un accordo distinto. In ogni caso, la ricorrente fa osservare che, per quanto riguarda il mercato spagnolo, la nuova dichiarazione della EKA conferma il suo parere secondo cui i comportamenti osservati dalla Commissione sarebbero del tutto normali. Analogamente, le dichiarazioni della EKA del 2006 non conterrebbero più nessuna informazione specifica della ricorrente sui mercati spagnolo, portoghese e francese. La ricorrente sostiene che la EKA ha dichiarato che la ricorrente era una delle parti degli accordi senza fornire alcuna indicazione specifica al riguardo. Infatti, essa rileva che, mentre le dichiarazioni della EKA incriminerebbero ingiustamente la ricorrente in quanto quest’ultima avrebbe partecipato a cinque riunioni, la Commissione si sarebbe correttamente astenuta dal considerarle nella decisione impugnata. La sola indicazione del suo nome costituirebbe un elemento a favore per la ricorrente, indicando che la EKA e la FC avevano deciso di non aumentare i loro prezzi qualora la ricorrente, la Arkema France e [RISERVATO] si fossero dissociate.

56      La ricorrente ne deduce che le incoerenze fra le dichiarazioni della EKA del 2003 e del 2006 fanno sorgere un dubbio lievemente maggiore in merito alla loro esattezza e al loro valore probatorio. Pertanto, esse non possono fondare la ferma convinzione del Tribunale sulla commissione di un’infrazione da parte della ricorrente. Inoltre, tali dichiarazioni non riporterebbero alcuna indicazione di riunioni o di conversazioni telefoniche con la ricorrente. Pertanto, esse non sarebbero sufficienti per attribuire alla ricorrente la responsabilità di una violazione dell’art. 81 CE.

57      Peraltro, e in quarto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore fissando al 9 febbraio 2000 la fine della sua asserita partecipazione all’intesa. Infatti, gli elementi di prova prodotti nella decisione impugnata dimostrerebbero unicamente che la ricorrente ha preso parte alla riunione ufficiale del CEFIC del 9 febbraio 2000, circostanza che essa non nega. La Commissione, invece, non avrebbe dimostrato che la ricorrente ha partecipato a una riunione illecita che si sarebbe tenuta a margine della riunione del CEFIC del 9 febbraio 2000 (in prosieguo: la «riunione illecita del 9 febbraio 2000»). Pertanto, in primo luogo, la ricorrente ritiene che la dichiarazione del sig. S. (EKA) all’epoca della riunione illecita del 9 febbraio 2000, in merito al rifiuto della EKA di partecipare a nuovi colloqui con i concorrenti, non fornisca indicazioni sufficienti circa la propria partecipazione alla detta riunione. In secondo luogo, essa fa valere, da un lato, che né la Arkema France, né la FC hanno fatto riferimento a siffatta dichiarazione e, dall’altro, che il suo dipendente ha confermato di non avere udito tale dichiarazione. In terzo luogo, le discussioni tenutesi il 20, il 21 e il 24 gennaio 2000, a cui la Commissione rinvia al punto 283 della decisione impugnata, non possono essere considerate prove che incolpano la ricorrente ovvero elementi in grado di dimostrare la sua partecipazione alla riunione illecita del 9 febbraio 2000. In quarto luogo, la ricorrente fa osservare che dall’allegato I della decisione impugnata emerge che non è stata dimostrata la sua partecipazione alla riunione illecita del 9 febbraio 2000 e che siffatta assenza d’identificazione non può derivare da un mero errore redazionale.

58      In conclusione della prima parte del primo motivo la ricorrente fa valere che gli elementi di prova ritenuti a suo carico nella decisione impugnata non sono abbastanza precisi e concordanti per affermare con fermezza che essa ha partecipato all’infrazione in parola.

59      Pertanto, in primo luogo, alla luce del principio secondo cui in dubio pro reo, poiché, nella fattispecie, è dubbia la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola, la Commissione avrebbe dovuto rinunciare ad addebitarle la partecipazione alla suddetta infrazione.

60      In secondo luogo, la ricorrente fa osservare che i poteri di cui dispone la Commissione allo scopo di constatare l’esistenza d’infrazioni alle disposizioni dell’art. 81 CE risultano oggi rafforzati. Il regolamento n. 1/2003 le conferirebbe, appunto, poteri nuovi e rafforzati. Inoltre, i nuovi programmi di clemenza le consentirebbero di ottenere attualmente sostanziali elementi di prova documentali, così come i progressi tecnologici nel settore dell’informatica consentirebbero altresì alla Commissione di effettuare sofisticate ricerche elettroniche. Infine, la ricorrente fa osservare che, nella fattispecie, la Commissione non ha ritenuto necessario approfondire la sua inchiesta né, in proposito, disporre un’ispezione dei suoi locali ovvero di quelli delle altre società destinatarie della decisione impugnata.

61      Stante il suddetto rafforzamento di poteri, la Commissione dovrebbe essere obbligata a rispettare un elevato livello di qualità della prova. Nella fattispecie, non soddisfacendo tale livello di qualità, la Commissione avrebbe dovuto applicare a favore della ricorrente il dubbio esistente, comportandosi nello stesso modo in cui avrebbe agito nei confronti di altri piccoli produttori la cui situazione era simile a quella della ricorrente medesima. Pertanto, la Commissione non avrebbe dovuto addebitare a quest’ultima la partecipazione all’infrazione in questione, né infliggerle un’ammenda. In ogni caso, la ricorrente osserva che, mentre il tipo di informazioni scambiate dai tre produttori principali su [RISERVATO] era simile a quello delle informazioni scambiate sulla ricorrente, la Commissione ha deciso di applicare un’ammenda soltanto a quest’ultima. La ricorrente ne deduce che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento.

62      La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti esposti dalla ricorrente.

63      Essa sostiene che le prove presenti nella decisione impugnata dimostrano la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola. L’istituzione rammenta che le prove anzidette sono di tre tipi, ossia, da un lato, dichiarazioni di membri dell’intesa che incriminano la ricorrente, dall’altro, numerose annotazioni contemporanee ai fatti prese dal sig. S. (FC) e, infine, l’ammissione della ricorrente circa la sua partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, suffragata da altre prove riferite a tale riunione.

64      In primo luogo, per quanto riguarda le dichiarazioni di membri dell’intesa, la Commissione osserva che queste sono state rese poco dopo la cessazione dell’intesa stessa e che sono caratterizzate da un elevato livello di concordanza tra loro, nonché con le annotazioni contemporanee del sig. S. (FC). L’istituzione aggiunge che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, le società che hanno domandato di poter usufruire del beneficio della comunicazione sulla cooperazione non sono necessariamente incentivate a presentare elementi probatori deformati sugli altri partecipanti all’intesa incriminata.

65      In secondo luogo, riguardo alle annotazioni contemporanee del sig. S. (FC), la Commissione contesta l’affermazione della ricorrente secondo cui, alla luce del punto 349 della decisione impugnata, si sarebbe tenuto conto soltanto di tre passaggi delle annotazioni del sig. S. (FC) per incriminarla, così che ogni altro riferimento avrebbe potuto essere ignorato. Infatti, la Commissione fa osservare che, oltre ai tre estratti su cui si focalizza la ricorrente, essa si fonda a più riprese su altri riferimenti alla ricorrente presenti nelle annotazioni del sig. S. (FC) e, in proposito, cita quale esempio i punti 150, 220, 229, 256, 305, 319 e 347 della decisione impugnata. La Commissione fa osservare che, in fase di replica, la ricorrente ha soltanto limitato la propria critica su tali elementi di prova nel merito all’estratto delle annotazioni del sig. S. (FC) indicato al punto 150, citandolo in maniera incompleta ed estrapolandolo dal relativo contesto. Per quanto riguarda gli altri sei punti, la ricorrente ne ammetterebbe la natura di elemento direttamente a carico, ma affermerebbe che la decisione impugnata non la indicherebbe nelle constatazioni di fatto riferite al 1997. Quest’ultima affermazione sarebbe errata e la Commissione, nel suo controricorso, avrebbe legittimamente potuto concludere che nel 1997 la ricorrente e alcuni membri dell’intesa avevano avuto regolari contatti telefonici.

66      Il punto 349 della decisione impugnata confuterebbe gli argomenti della ricorrente miranti a riferire la propria mancata partecipazione all’intesa e non dovrebbe essere confuso con i punti in cui la Commissione sviluppa appieno i suoi argomenti contro la ricorrente, per esempio i punti 305 e 319. Inoltre, la Commissione avrebbe insistito su questi tre riferimenti di cui al punto 349, in quanto, da un lato, si tratterebbe di elementi di prova particolarmente concludenti, e pertanto essenziali, in grado di dimostrare che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione in parola, vale a dire un’infrazione unica e continuata e su scala europea, dall’altro, la ricorrente non avrebbe contestato tali dichiarazioni e, infine, tali prove contemporanee ai fatti sarebbero particolarmente sfavorevoli per la ricorrente senza peraltro essere le uniche raccolte dalla Commissione.

67      In terzo luogo, riguardo al punto 352 della decisione impugnata, la Commissione afferma di avervi espressamente operato una distinzione fra i diversi estratti delle annotazioni del sig. S. (FC), in base al loro valore probatorio, in particolare allo scopo di determinare la durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola. Orbene, al suddetto punto 352, essa avrebbe indicato che, se si fosse limitata agli altri riferimenti alla ricorrente diversi da quelli di cui al punto 349, avrebbe avuto difficoltà a dimostrare in maniera concludente il comportamento collusivo. Proprio per questo motivo essa avrebbe dunque deciso di non considerarli per estendere la durata della partecipazione della ricorrente all’intesa. In ogni caso, quand’anche tali altri riferimenti a quest’ultima non risultassero concludenti di per sé, essi rappresenterebbero almeno un insieme di coincidenze e di indizi su cui la Commissione poteva fondare la propria analisi sulla partecipazione della ricorrente all’intesa.

68      In fase di controreplica, sempre con riferimento al punto 352 della decisione impugnata, la Commissione sostiene che la ricorrente ignora i punti 305 e 319 della decisione impugnata, che menzionano espressamente gli altri estratti delle annotazioni del sig. S. (FC) quali elementi di prova a suo carico. Essa non considererebbe altresì i punti 357 e 358 della decisione impugnata, che dimostrerebbero che la Commissione fonda i propri addebiti contro la ricorrente sulle annotazioni del sig. S. (FC), considerate nel loro insieme, non limitandosi ai tre riferimenti di cui al punto 349 della detta decisione. Ad avviso della Commissione, dalla giurisprudenza emerge che la circostanza che l’informazione sia indirettamente riferita o che abbia un’importanza secondaria non influisce in alcun modo sulla possibilità di farne uso quale elemento di prova. Le prove contemporanee dell’infrazione costituite dalle annotazioni del sig. S. (FC) sarebbero coerenti rispetto agli altri elementi di prova del fascicolo contro la ricorrente e sarebbero state in larga misura accettate dalle parti, tra cui la ricorrente.

69      Infine, il punto 352 della decisione impugnata non conterrebbe alcuna promessa di modifica della durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola, rispetto a quella considerata nella comunicazione degli addebiti. Peraltro, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, gli elementi di prova impiegati nella decisione impugnata sarebbero gli stessi contenuti nella comunicazione degli addebiti.

70      In quarto luogo, in un primo momento la Commissione fa valere che la decisione impugnata si fonda su prove generiche fornite dalla EKA, dalla Arkema France e dalla FC, che dimostrano in maniera inequivocabile la partecipazione della ricorrente all’intesa e le caratteristiche di quest’ultima.

71      In una seconda fase la Commissione elenca un certo numero di prove specifiche che dimostrano la presenza di contatti fra la ricorrente e gli altri membri dell’intesa.

72      In primo luogo, dalle annotazioni del sig. S. (FC) sulla sua conversazione telefonica del 16 dicembre 1996 con il sig. S. (EKA), emerge che il primo avrebbe avuto in precedenza una conversazione con la ricorrente. La Commissione rileva che quest’ultima non aveva contestato tale prova nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Inoltre, essa censura gli argomenti attualmente sollevati dalla ricorrente riguardo a tale prova.

73      In secondo luogo, riguardo alle prove che si riferiscono all’anno 1997, la Commissione ritiene che gli estratti delle annotazioni contemporanee del sig. S. (FC), datate 10 e 14 gennaio 1997, esprimano l’irritazione della ricorrente di fronte ai tentativi della FC di attribuirsi una quota di mercato più importante in Spagna e in Portogallo. Parimenti, da un’annotazione del sig. S. (FC) del 14 ottobre 1997, su una riunione bilaterale tenutasi lo stesso giorno tra la EKA e la FC a Turku (Finlandia) (in prosieguo: la «riunione di Turku del 14 ottobre 1997»), risulta che la FC e la EKA avevano difficoltà a far capire, in particolare alla ricorrente, la necessità di un aumento dei prezzi dell’1,5% per compensare l’inflazione. Sempre a proposito di tale riunione, da una dichiarazione della EKA emergerebbe che, a fronte dell’incremento delle vendite della FC in Spagna, sussistevano rischi di rappresaglie dei produttori spagnoli e che la EKA e la FC si sarebbero accordate sul fatto di non aumentare i loro prezzi nel caso in cui, in particolare, la ricorrente si fosse dissociata da esse.

74      In terzo luogo, riguardo alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, la Commissione rammenta che la ricorrente ha ammesso di avervi partecipato. Le annotazioni del sig. S. (FC) dimostrerebbero che le parti hanno parlato dei mercati del clorato di sodio in diversi paesi, nonché delle quote di mercato e dei prezzi. In un primo momento, nelle sue memorie la Commissione ha sostenuto che il fascicolo non conteneva alcun elemento che consentiva di ritenere che la partecipazione della ricorrente a tale riunione costituiva un elemento nuovo o eccezionale. Tuttavia, in un secondo momento, nelle sue osservazioni sulla relazione di udienza, la Commissione ha espressamente riconosciuto che tale partecipazione della ricorrente costituiva un elemento nuovo. In ogni caso, la Commissione ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato di aver partecipato a tale riunione per scopi diversi da quelli degli altri membri dell’intesa e che non se ne fosse pubblicamente dissociata. L’affermazione della ricorrente sulla natura informale della riunione sarebbe contraddetta, da un lato, dal fatto di essere stata pianificata diverse settimane prima e, dall’altro, dalle annotazioni dettagliate del sig. S. (FC). Contrariamente a quanto avrebbe erroneamente compreso la ricorrente, dal punto 183 della decisione impugnata emerge che le parti hanno discusso in maniera esaustiva (e non esclusiva) del Belgio, della Spagna, della Francia e del Portogallo. Dalle annotazioni del sig. S. (FC) non emergerebbe che i capofila dell’intesa abbiano chiesto alla ricorrente di allontanarsi. Al contrario, le annotazioni del sig. S. (FC) dimostrerebbero che l’analisi del mercato spagnolo, francese e portoghese è stata inframmezzata da discussioni su altri mercati durante gran parte della riunione. Infine, la Commissione afferma che l’allegato I della decisione impugnata si limita necessariamente ai contatti di cui essa conosce la data effettiva, per cui esistevano altri contatti, suffragati da prove, ancorché privi di una data precisa, che coinvolgerebbero la ricorrente.

75      In quarto luogo, a ottobre e novembre 1998, i sigg. L. (Arkema France) e S. (FC) si sarebbero più volte sentiti per telefono a proposito della quota di mercato della ricorrente in Portogallo.

76      In quinto luogo, riguardo alla conversazione telefonica del 4 dicembre 1998 fra i sigg. S. (FC) e S. (EKA), la Commissione osserva che la ricorrente non spiega come siffatte conversazioni avrebbero potuto svolgersi nel normale ambito degli affari e che, del resto, quest’ultima riconoscerebbe che le era stato chiesto di non ridurre i prezzi, il che costituirebbe una richiesta anticoncorrenziale che la ricorrente avrebbe accolto. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, dalla dichiarazione del sig. L. (Arkema France) non emergerebbe che essa abbia abbandonato l’intesa alla fine del primo periodo compreso fra ottobre 1994 e la metà del 1998, rispetto a un asserito secondo periodo compreso fra la metà del 1998 e il maggio 2000, tanto più che tale interpretazione sarebbe invalidata da una molteplicità di prove.

77      In sesto luogo, la Commissione rileva che la ricorrente si è limitata a indicare le diminuzioni di prezzo in Portogallo nel 1999 e nel 2000, non precisando di avere aumentato i propri prezzi dal 1993 al 1997 e di averli mantenuti nel 1998. L’istituzione aggiunge che la riduzione dei prezzi nel 1999 potrebbe trovare una spiegazione nella guerra dei prezzi che sarebbe scoppiata in Portogallo in seguito al contrasto su un cliente. Ancora una volta, malgrado l’indebolimento dell’intesa nel 1999, essa sarebbe rimasta attiva e, come emergerebbe dalle annotazioni del sig. S. (FC) sulle sue conversazioni telefoniche del 16 giugno e del 6, del 9 e del 22 dicembre 1999 con il sig. L. (Arkema France), la ricorrente avrebbe continuato a parteciparvi. Queste tre annotazioni riferirebbero l’esistenza di un contatto diretto con la ricorrente e, contrariamente a quanto asserisce quest’ultima, nessun elemento indicherebbe la sua assenza di cooperazione, tanto da giustificare il tentativo degli altri membri di farla rientrare nei ranghi.

78      In settimo luogo, la Commissione aggiunge che dalle annotazioni del sig. S. (FC) sulla sua conversazione telefonica del 22 dicembre 1999 con il sig. L. (Arkema France) emerge che la ricorrente prendeva ancora parte a contatti illeciti con i suoi concorrenti alla fine di dicembre 1999. Parimenti, siffatte annotazioni sulle conversazioni telefoniche di gennaio 2000, come sintetizzate nella decisione impugnata, dimostrerebbero che i membri dell’intesa continuavano a coordinare le loro posizioni.

79      In ottavo e ultimo luogo, la Commissione precisa che il fatto che nell’allegato I della decisione impugnata la ricorrente non venga menzionata tra i partecipanti alla riunione illecita del 9 febbraio 2000 è un errore redazionale, posto che, ai punti 283 e 488 della decisione impugnata, l’istituzione ha stabilito la presenza della ricorrente a tale riunione. Avrebbe poca importanza il fatto che la ricorrente non abbia udito alcuna dichiarazione della EKA, a margine della riunione ufficiale del CEFIC, sul suo rifiuto di partecipare a future discussioni con i concorrenti poiché la data anzidetta sarebbe stata l’ultimo giorno dell’intesa. In ogni caso, il fatto che essa indichi di non aver udito tale dichiarazione costituirebbe un indizio grave della sua partecipazione alla riunione illecita del 9 febbraio 2000.

80      In una terza fase, la Commissione nega la fondatezza degli argomenti illustrati dalla ricorrente in merito alle dichiarazioni orali della EKA.

81      In primo luogo, al punto 319 della decisione impugnata, la Commissione si sarebbe riferita in maniera globale alle dichiarazioni della EKA del 2003, e non ai tre passaggi considerati dalla ricorrente nel suo ricorso, in funzione dei suoi interessi.

82      Riguardo al primo passaggio considerato dalla ricorrente, sul mercato spagnolo, il comportamento descritto come potenzialmente adottabile dalla ricorrente sul mercato francese in caso di perdita di quote di mercato in Spagna non corrisponderebbe ad un comportamento normale sul mercato, costituendo bensì una minaccia nell’ambito delle intese, il che presupporrebbe chiaramente la presenza di un accordo generale sulle quote di mercato. Inoltre, la Commissione rammenta che, secondo la giurisprudenza, da un lato, il fatto che un’impresa non rispetti puntualmente quanto stabilito nell’ambito di un’intesa non la esime dalla sua responsabilità se non si dissocia pubblicamente dall’intesa e, dall’altro, il fatto che essa abbia potuto scientemente ingannare gli altri membri dell’intesa non la discolperebbe del fatto di avere commesso un’infrazione.

83      Per quanto concerne il secondo passaggio considerato dalla ricorrente, che riguarda il mercato francese, essa avrebbe erroneamente sostenuto che la dichiarazione della EKA si fonda su voci diffuse da quest’ultima. Infatti, il passaggio osservato, preso nel suo insieme, dimostrerebbe che la EKA era a conoscenza dell’esistenza di un accordo bilaterale distinto sul mercato francese.

84      Per quanto concerne il terzo passaggio considerato dalla ricorrente, che riguarda il mercato portoghese, questo non sarebbe contenuto nella decisione impugnata e non incriminerebbe né assolverebbe la ricorrente.

85      In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le dichiarazioni della EKA del 2006 non rettificherebbero quelle del 2003. Scopo delle prime sarebbe stato confermare con precisione alcune dichiarazioni anteriori. Queste concorderebbero tutte con quelle del 2003, che contenevano informazioni di portata più ampia. La Commissione constata che dalle dichiarazioni della EKA del 2006 emerge che quest’ultima ha nuovamente indicato la ricorrente fra le parti dell’intesa, descrivendo in dettaglio i modi in cui le parti fissavano obiettivi di prezzo e si dividevano il mercato; ha lasciato intendere che la ricorrente vi avrebbe partecipato ben prima della data di inizio della sua partecipazione considerata nella decisione impugnata e che essa avrebbe confermato che la ricorrente applicava misure di rappresaglia sul mercato francese in esito ai comportamenti della FC. Le dichiarazioni della EKA del 2006 non conterrebbero dunque elementi a favore della ricorrente.

86      In una quarta fase, la Commissione nega di aver violato il principio di parità di trattamento sanzionando la ricorrente. Invero, la ricorrente non si troverebbe in una situazione paragonabile a quella di altri piccoli produttori di clorato di sodio. In particolare, da un lato, essa avrebbe ammesso la propria partecipazione a una riunione dell’intesa e, dall’altro, contrariamente agli altri piccoli produttori, gli altri membri dell’impresa l’avrebbero identificata come membro dell’intesa e, infine, le annotazioni contemporanee all’infrazione del sig. S. (FC) consentirebbero di riferire fatti a suo favore, il che non accadrebbe per le altre piccole imprese. In ogni caso, dalla giurisprudenza emergerebbe che la circostanza che un operatore si trovi in una situazione simile a quella di un ricorrente, ma non abbia formato l’oggetto di alcuna contestazione di infrazione da parte della Commissione, non consentirebbe di escludere la constatazione della partecipazione del ricorrente all’infrazione che si ritiene abbia commesso in quanto quest’ultima è stata correttamente dimostrata.

87      La Commissione ritiene che tutti gli indizi invocati consentano in tal modo di dimostrare che la ricorrente ha partecipato all’infrazione in parola e che occorre dunque respingere la prima parte del primo motivo.

b)     Giudizio del Tribunale

88      Dalle memorie delle parti emerge che esse discordano, da un lato, sull’identificazione degli elementi di prova considerati dalla Commissione nella decisione impugnata per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola e, dall’altro, sul valore probatorio dei suddetti elementi di prova per pronunciarsi a favore dell’esistenza di tale partecipazione.

89      Occorre, in primo luogo, menzionare alcune considerazioni generali relative alla prova, in secondo luogo, identificare gli elementi di prova considerati nella decisione impugnata riguardo alla partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola, in terzo luogo valutarne il valore probatorio e, in quarto luogo, sul fondamento di tale ultima valutazione, pronunciarsi sulla natura precisa e concordante di tutti gli indizi invocati dalla Commissione per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.

 Osservazioni generali sulla prova

90      Per quanto riguarda la produzione della prova di una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, occorre ricordare che la Commissione deve fornire la prova delle infrazioni che constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare sufficientemente l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (sentenze della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punto 58, e 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punto 86).

91      Inoltre, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’art. 230 CE, il giudice dell’Unione è tenuto solo a controllare la legittimità dell’atto impugnato (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T-67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione, Racc. pag. II‑2501, punto 174).

92      In tal senso, il ruolo del giudice investito di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione della Commissione che constata l’esistenza di un’infrazione alle norme della concorrenza e che infligge ammende ai destinatari consiste nel valutare se le prove e altri elementi fatti valere dalla Commissione nella sua decisione siano sufficienti a dimostrare l’esistenza dell’infrazione contestata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, denominata «PVC II», Racc. pag. II‑931, punto 891).

93      Inoltre, qualora il giudice nutra un dubbio, tale circostanza deve avvantaggiare l’impresa destinataria della decisione che constata un’infrazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207, punto 265). Il giudice non può quindi concludere che la Commissione ha sufficientemente dimostrato l’esistenza dell’infrazione in questione qualora egli nutra ancora dubbi in merito a tale questione, in particolare nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda (sentenza del Tribunale JFE Engineering e a./Commissione, citata al punto 91 supra, punto 177).

94      Infatti, in quest’ultima situazione, è necessario tener conto della presunzione d’innocenza, quale risulta in particolare dall’art. 6, n. 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali siglata a Roma il 4 novembre 1950, principio che fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza della Corte, riaffermata peraltro dal preambolo dell’Atto unico europeo, dall’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione europea, nonché dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), sono oggetto di tutela nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, la presunzione d’innocenza si applica in particolare alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende (v., in tal senso, Corte eur. D. U., sentenze 21 febbraio 1984, Öztürk, serie A n. 73, e 25 agosto 1987, Lutz, serie A n. 123-A; sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I‑4287, punti 149 e 150, e C‑235/92 P, Montecatini/Commissione, Racc. pag. I‑4539, punti 175 e 176).

95      Pertanto, è necessario che la Commissione produca prove precise e concordanti per corroborare la ferma convinzione che l’infrazione contestata abbia avuto luogo (v., in tal senso, sentenze della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/Commissione, Racc. pag. 1679, punto 20, e 31 marzo 1993, cause riunite C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I‑1307, punto 127; sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, cause riunite T‑68/89, T‑77/89 e T‑78/89, SIV e a./Commissione, Racc. pag. II‑1403, punti 193‑195, 198‑202, 205‑210, 220‑232, 249, 250 e 322‑328, nonché 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. II‑2707, punti 43 e 72).

96      Tuttavia, occorre sottolineare che non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito (v., in tal senso, sentenza PVC II, citata al punto 92 supra, punti 768-778, in particolare il punto 777, confermata su tale specifica questione dalla Corte, in fase d’impugnazione, nella sua sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I‑8375, punti 513‑523).

97      Inoltre, in considerazione della notorietà del divieto degli accordi anticoncorrenziali, non può imporsi alla Commissione di produrre documenti attestanti in modo esplicito un contatto tra gli operatori interessati. Gli elementi frammentari e sporadici di cui la Commissione potrebbe disporre dovrebbero in ogni caso poter essere completati con deduzioni che permettano di ricostruire le circostanze pertinenti. L’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale può dunque essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punti 55‑57, nonché sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, cause riunite T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP e T‑61/02 OP, Dresdner Bank e a./Commissione, Racc. pag. II‑3567, punti 64 e 65).

98      Per quanto riguarda i mezzi di prova che possono essere invocati per dimostrare l’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE, nel diritto dell’Unione prevale il principio della libertà di forma dei mezzi probatori (v., per analogia, sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-50/00, Dalmine/Commissione, Racc. pag. II-2935, punto 72).

99      Conseguentemente, l’eventuale assenza di prove documentali rileva unicamente nell’ambito della valutazione globale del valore probatorio del complesso delle prove presentato dalla Commissione. Per contro, tale assenza non comporta di per sé il fatto che l’impresa interessata possa validamente mettere in discussione le affermazioni della Commissione presentando una spiegazione diversa rispetto ai fatti del caso di specie. Ciò accade soltanto qualora le prove presentate dalla Commissione non consentano di dimostrare l’esistenza dell’infrazione in modo inequivocabile e senza la necessità di interpretazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑36/05, Coats Holdings e Coats/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 74).

100    Peraltro, nessuna norma né alcun principio generale del diritto dell’Unione impediscono alla Commissione di avvalersi, contro un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese incriminate. Se così non fosse, l’onere della prova dei comportamenti contrari all’art. 81 CE e all’art. 53 SEE, che incombe alla Commissione, sarebbe insostenibile e incompatibile con il compito di vigilanza sulla corretta applicazione di tali disposizioni (v., per analogia, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, citata al punto 91 supra, punto 192).

101    Tuttavia, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova, restando inteso che il grado di corroborazione richiesto può essere minore a causa dell’affidabilità delle dichiarazioni in parola (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, citata al punto 91 supra, punti 219 e 220).

102    Quanto al valore probatorio dei diversi elementi di prova, il solo criterio pertinente per valutare le prove prodotte è quello della loro credibilità (sentenza Dalmine/Commissione, citata al punto 98 supra, punto 72).

103    Secondo le regole generalmente applicabili in materia di prova, l’affidabilità e, pertanto, il valore probatorio di un documento dipendono dalla sua fonte, dalle circostanze in cui è stato redatto, dal suo destinatario e dal suo contenuto (sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II‑491, punti 1053 e 1838).

104    In merito alle dichiarazioni, un valore probatorio particolarmente elevato può, peraltro, essere riconosciuto a quelle che, in primo luogo, sono affidabili, che, in secondo luogo, sono state rese a nome di un’impresa, che, in terzo luogo, provengono da una persona che ha l’obbligo professionale di agire nell’interesse di tale impresa, che, in quarto luogo, sono contrarie agli interessi del dichiarante, che, in quinto luogo, provengono da un testimone diretto delle circostanze a cui si riferiscono e che, in sesto e ultimo luogo, sono state fornite per iscritto, deliberatamente e in seguito ad un’attenta riflessione (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, citata al punto 91 supra, punti 205‑210).

105    Inoltre, benché una certa diffidenza nei confronti di deposizioni volontarie dei principali partecipanti ad un’intesa illecita sia generalmente opportuna, vista la possibilità, nella specie, che tali soggetti tendano a minimizzare l’importanza del loro contributo all’infrazione e ad esagerare quella del contributo degli altri, ciò non toglie che il fatto di chiedere il beneficio dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione al fine di ottenere l’immunità o una riduzione dell’ammenda non crea necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori deformati per quanto riguarda la partecipazione degli altri membri all’intesa in esame. Infatti, ogni tentativo di indurre la Commissione in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità e la completezza della cooperazione del richiedente e, pertanto, mettere in pericolo la possibilità che benefici pienamente della comunicazione sulla cooperazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 novembre 2006, causa T-120/04, Peróxidos Orgánicos/Commissione, Racc. pag. II-4441, punto 70).

106    In proposito, occorre altresì osservare che le potenziali conseguenze della comunicazione alla Commissione di elementi probatori deformati sono ancora più gravi in quanto la dichiarazione contestata di un’impresa dev’essere suffragata da altri elementi di prova, come emerge dal punto 101 supra. Invero, questa circostanza aumenta il rischio che le dichiarazioni inesatte siano identificate tanto dalla Commissione quanto dalle altre imprese accusate di aver partecipato all’infrazione.

107    Questa stessa giurisprudenza è applicabile, per analogia, all’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE.

 Elementi di prova considerati nella decisione impugnata riguardanti la partecipazione della ricorrente all’infrazione di cui trattasi

–       Osservazioni preliminari

108    Alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 92 supra, occorre osservare che, poiché spetta al Tribunale valutare se le prove e gli altri elementi fatti valere dalla Commissione nella decisione impugnata siano sufficienti per dimostrare l’esistenza di un’infrazione imputata alla ricorrente, in virtù di un esame dettagliato dei motivi della decisione impugnata ad esso incombe parimenti identificare gli elementi di prova considerati dalla Commissione per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.

109    In proposito, occorre ricordare che il procedimento amministrativo previsto dal regolamento n. 1/2003, che si svolge dinanzi alla Commissione, si suddivide in due fasi distinte e successive, ciascuna delle quali risponde ad una propria logica interna, ossia una fase di indagine preliminare, da un lato, e una fase contraddittoria, dall’altro. La fase di indagine preliminare, durante la quale la Commissione usa i poteri di indagine previsti dal regolamento n. 1/2003 e che si estende fino alla comunicazione degli addebiti, è finalizzata a permettere alla Commissione di raccogliere tutti gli elementi pertinenti a conferma o meno dell’esistenza di un’infrazione alle regole della concorrenza e di prendere una prima posizione sull’atteggiamento da adottare nonché sul seguito del procedimento. Per contro, la fase contraddittoria, la quale si estende invece dalla comunicazione degli addebiti fino all’adozione della decisione finale, deve consentire alla Commissione di pronunciarsi definitivamente sulla violazione contestata (v., per analogia, sentenze della Corte Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, citata al punto 96 supra, punto 183, e 21 settembre 2006, causa C‑105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, Racc. pag. I‑8725, punto 38).

110    Dalla giurisprudenza richiamata al punto 109 supra emerge che la ricerca finalizzata all’identificazione da parte del Tribunale dei suddetti elementi di prova può riguardare soltanto la parte dei motivi della decisione impugnata in cui la Commissione descrive la fase contraddittoria del procedimento amministrativo. Invero, soltanto una volta raccolte, nell’ambito di tale ultima fase, le osservazioni della ricorrente in merito alla prima posizione assunta dalla Commissione al termine della fase di indagine preliminare la Commissione può decidere di conservare o meno la prima posizione anzidetta e, pertanto, pronunciarsi definitivamente sulla violazione contestata.

111    In proposito, nella fattispecie, va rilevato che il punto 5.4.1.1 della decisione impugnata, intitolato «Valutazione e conclusione della Commissione» (punti 347‑360 della decisione impugnata), è contenuto nella parte «5. Applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE», il cui punto 5.3.2, sulla natura dell’infrazione, è seguito dalla parte 5.4 dedicata agli «[a]rgomenti presentati dalle parti in risposta ai fatti e alla valutazione della Commissione esposti nella comunicazione degli addebiti». La parte 5.4 contiene il punto 5.4.1, che espone in sintesi gli «[a]rgomenti addotti da[lla ricorrente]». Tale ultimo punto contiene esso stesso un unico punto, ossia il punto 5.4.1.1, intitolato «Valutazione e conclusione della Commissione». Ad esso non segue il punto 5.4.1.2, bensì, direttamente, il punto 5.4.2, intitolato «Argomenti addotti dalla Uralita».

112    Conseguentemente, le valutazioni della Commissione di cui al punto 5.4.1.1 riguardano esclusivamente le osservazioni della ricorrente in risposta alla comunicazione degli addebiti. Inoltre, occorre considerare che le conclusioni tratte in tale punto 5.4.1.1 rappresentano le conclusioni definitive della Commissione al termine della fase contraddittoria del procedimento amministrativo, riguardanti la partecipazione della ricorrente alla violazione in parola.

113    Dalle precedenti osservazioni, nonché dalla giurisprudenza richiamata al punto 109 supra, emerge che il rinvio diretto, se non addirittura indiretto, di cui al punto 5.4.1.1, a punti della decisione che precedono quelli contenuti in tale punto, ossia i punti 347‑360, può consentire alla Commissione di riprendere in questa fase dell’esposizione dei motivi nella decisione impugnata, ossia la fase contraddittoria, elementi di prova esposti in precedenza nella detta decisione. Per contro, in assenza di un rinvio diretto o indiretto, al punto 5.4.1.1, a elementi di prova considerati in altri punti diversi da quelli che esso contiene, occorrerà osservare che la Commissione, in forza del contraddittorio da essa condotto sui fatti che possono essere attribuiti alla ricorrente, ha deciso in via definitiva di non considerarli nel quadro probatorio della sua partecipazione alla violazione in parola. Infine, allorché la Commissione rimette essa stessa in discussione il valore probatorio dei suddetti elementi di prova, una volta raccolte le osservazioni di un’impresa sulla comunicazione degli addebiti nella sua valutazione degli elementi di prova di cui disponeva al termine della fase d’indagine preliminare per pronunciarsi sulla partecipazione della detta impresa a un’infrazione, il Tribunale non può che tenere conto di tale valutazione della Commissione.

114    Proprio alla luce di queste osservazioni preliminari occorre identificare gli elementi di cui, nella fattispecie, in forza del contraddittorio, la Commissione ha deciso di tenere conto per dimostrare che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione in parola e che, pertanto, sono contenuti nel complesso degli indizi invocato dalla Commissione.

115    In proposito, va osservato che è pacifico tra le parti che nella decisione impugnata il complesso degli indizi invocato dalla Commissione per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola si fonda su tre tipi di prove, ossia:

–        l’ammissione della ricorrente circa la propria partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998;

–        le annotazioni del sig. S. (FC) e

–        le dichiarazioni di altri membri dell’intesa.

116    Per contro, le parti controvertono, in particolare rispetto ai termini del punto 352 della decisione impugnata, in merito al valore probatorio delle suddette prove allo scopo di valutare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.

–       Elementi di prova inizialmente considerati dalla Commissione nella decisione impugnata nella fase preliminare del procedimento amministrativo

117    Da un esame dettagliato dei motivi della decisione impugnata di cui alla parte 4.3, dedicata al riepilogo storico dell’intesa, emerge che, anche se essa riguarda il periodo della partecipazione asserita della ricorrente all’infrazione in parola, ossia dal 16 dicembre 1996 al 9 febbraio 2000, il nome della ricorrente o quello di un membro del personale di quest’ultima è identificato in maniera diretta o indiretta con riferimento a 21 eventi riferiti dalla Commissione (in prosieguo: i «21 eventi»).

118    Alla luce delle osservazioni formulate al punto 110 supra, occorre esaminare di quali, fra i 21 eventi anzidetti, la Commissione ha deciso di tenere conto nel punto 5.4.1.1, al termine del contraddittorio del procedimento amministrativo, per dimostrare, con un complesso di indizi, la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.

119    In proposito, una volta identificati gli elementi di prova espressamente considerati al punto 5.4.1.1, sarà necessario interpretare i termini di cui al punto 352 della decisione impugnata per verificare se la Commissione abbia implicitamente tenuto conto di altri elementi di prova a sostegno delle proprie conclusioni sulla partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.

–       Elementi di prova di cui la Commissione ha espressamente tenuto conto nella decisione impugnata al termine del contraddittorio del procedimento amministrativo

120    Dalla motivazione illustrata al punto 5.4.1.1 della decisione impugnata, in cui la Commissione illustra le valutazioni e le conclusioni a cui è pervenuta al termine del contraddittorio del procedimento amministrativo, ossia ai punti 347‑360 della detta decisione, emerge che la Commissione ha espressamente tenuto conto, in maniera diretta o indiretta, dei seguenti cinque eventi fra i 21 inizialmente considerati nell’ambito della procedura preliminare del procedimento amministrativo, come dimostranti la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola:

–        in particolare al punto 349 della decisione impugnata, citando le annotazioni del sig. S. (FC), la conversazione telefonica del 16 dicembre 1996 fra i sigg. S. (FC) e S. (EKA), inizialmente considerata al punto 130 della decisione impugnata;

–        ai punti 350 e 356 della decisione impugnata, facendo rimando alle dichiarazioni orali raccolte, la riunione di Turku del 14 ottobre 1997, inizialmente considerata ai punti 162‑164 della decisione impugnata;

–        ai punti 350 e 356 della decisione impugnata, tenendo conto, da un lato, della confessione della ricorrente e, dall’altro, con un richiamo ai punti 182 e 184 della decisione impugnata, le annotazioni del sig. S. (FC) e la riunione illecita del 28 gennaio 1998, inizialmente considerata ai punti 182‑186 della decisione impugnata;

–        in particolare al punto 349, citando le annotazioni del sig. S. (FC), la conversazione telefonica del 4 dicembre 1998, inizialmente considerata al punto 219 della decisione impugnata,

–        e, da ultimo, ai punti 347 e 349, citando le annotazioni del sig. S. (FC), la conversazione telefonica del 9 dicembre 1999, inizialmente considerata al punto 258 della decisione impugnata.

121    Occorre stabilire se, al punto 5.4.1.1 della decisione impugnata, la Commissione abbia implicitamente tenuto conto di altri eventi in grado di dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola e, a tal fine, di interpretare il contenuto del punto 352 della decisione impugnata.

–       Interpretazione del punto 352 della decisione impugnata

122    Come risulta dalle memorie delle parti, l’interpretazione del punto 352 della decisione impugnata è determinante ai fini dell’identificazione di altri elementi di prova diversi da quelli espressamente previsti dalla Commissione al punto 5.4.1.1 della suddetta decisione, di cui l’istituzione avrebbe tenuto conto per dimostrare la partecipazione all’infrazione in parola.

123    Infatti, ad avviso della ricorrente, al punto 352 della decisione impugnata la Commissione ha escluso ogni riferimento alle annotazioni del sig. S. (FC) diverso dai tre riferimenti considerati al punto 349 della detta decisione. La Commissione respinge tale interpretazione.

124    In sede di udienza, in risposta ai quesiti posti dal Tribunale sull’interpretazione del contenuto del punto 352 della decisione impugnata di cui tenere conto, la Commissione ha indicato in particolare quanto segue.

125    In primo luogo, in detto punto essa avrebbe distinto fra, da un lato, i tre riferimenti alle annotazioni del sig. S. (FC) di cui espressamente al punto 349 della decisione impugnata e, dall’altro, gli altri elementi di prova contro la ricorrente.

126    Riguardo ai tre riferimenti alle annotazioni del sig. S. (FC) di cui espressamente al punto 349 della decisione impugnata, che facevano rimando ai tre eventi descritti ai punti 130, 219 e 258 della detta decisione, la Commissione ha insistito sul fatto che questi costituissero elementi di prova particolarmente importanti, poiché consentivano di accertare l’esistenza di contatti diretti fra membri dell’intesa e la ricorrente.

127    Riguardo ad altri elementi di prova a carico della ricorrente, questi non sarebbero ovviamente forniti direttamente da quest’ultima. Nondimeno, alla luce della giurisprudenza, essi non sarebbero stati esclusi per questo motivo dal complesso degli indizi considerati dalla Commissione allo scopo di dimostrare che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione in parola.

128    In secondo luogo, la Commissione ha indicato che la formula «Negli altri casi in cui si fa riferimento al[la ricorrente] nella […] decisione [impugnata]», che introduce il punto 352 di quest’ultima, doveva essere interpretata nel senso di rinviare riferimenti fatti alla ricorrente di cui ai punti 220, 256, 305 e 319, nonché agli altri punti richiamati nei punti 305 e 319.

129    In terzo luogo, riguardo alla portata della seconda e della terza frase del punto 352 della decisione impugnata, nella parte in cui si dà atto dell’incompletezza del fascicolo della Commissione e che se ne sarebbe tenuto conto nella valutazione della durata dell’infrazione, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la Commissione ha dichiarato di disporre di prove sufficienti per dimostrare la durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola, ossia il periodo dicembre 1996‑febbraio 2000. Al riguardo essa ha precisato che aveva deciso di tener conto soltanto delle prove migliori di cui disponeva, ossia dei «tre riferimenti» o ancora di «questi tre passaggi», tra cui il primo era «la telefonata del 16 dicembre 1996» pur disponendo di altri elementi di prova in grado di dimostrare siffatta partecipazione negli anni 1994, 1995 e inizio del 1996.

130    Alla luce degli argomenti delle parti esposti nelle rispettive memorie, nonché in udienza, occorre innanzi tutto constatare che, dei 21 eventi di cui al punto 117 supra, 19 sono riconducibili alle annotazioni del sig. S. (FC).

131    Poi, di questi 19 eventi relativi alle annotazioni del sig. S. (FC) tre riguardano espressamente il punto 349 della decisione impugnata, come osservato al punto 120 supra e come indicato dalla Commissione in udienza. Riguardo a essi, le parti concordano nel ritenere che quei tre riferimenti non rientrino negli «altri casi in cui si fa riferimento al[la ricorrente] nella [decisione impugnata]», ai sensi del punto 352 della detta decisione.

132    Infine, come emerge dal punto 120 supra, le annotazioni del sig. S. (FC), nella parte in cui riguardano la riunione illecita del 28 gennaio 1998, sono espressamente contemplate, nel punto 5.4.1.1, ai punti 350 e 356 della decisione impugnata con un rinvio ai punti 182 e 184 della detta decisione. Pertanto, nemmeno tale quarto riferimento relativo alle suddette annotazioni può rientrare negli «altri casi in cui si fa riferimento al[la ricorrente] nella [decisione impugnata]», ai sensi del punto 352 di quest’ultima.

133    Per contro, va osservato che gli altri quindici eventi relativi alle annotazioni del sig. S. (FC) [in prosieguo: gli «altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC)»] non sono espressamente contemplati al punto 5.4.1.1 della decisione impugnata.

134    Infatti, in primo luogo, riguardo al chiarimento fornito dalla Commissione secondo cui la formula «Negli altri casi in cui si fa riferimento al[la ricorrente] nella (…) [decisione impugnata]», che introduce il punto 352 della detta decisione, rinvierebbe ai punti 220, 256, 305 e 319 della decisione impugnata, unitamente agli altri punti richiamati nei detti punti 305 e 319 (ossia i punti 130, 150, 184, 219, 229, 256 e 258), occorre senza dubbio ammettere che tale interpretazione è plausibile, posto che i punti 305 e 319 della decisione impugnata riguardano in particolare altri quattro punti della detta decisione, che riferiscono il contenuto dei commenti del sig. S. (FC) sui quattro eventi, ossia quelli contemplati ai punti 150, 220, 229 e 256 della suddetta decisione. Tuttavia, siffatta spiegazione finalizzata all’interpretazione della formula «Negli altri casi in cui si fa riferimento al[la ricorrente] nella (…) [decisione impugnata]»è incompleta in quanto considera soltanto quattro degli altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC), o irrilevante allorché, ai succitati punti 305 e 319, essa fa altresì rimando ai punti 130, 184, 219 e 258 della decisione impugnata, che, per tre di essi, costituiscono i tre riferimenti espliciti alla ricorrente relativi alle annotazioni del sig. S. (FC), di cui al punto 349, oppure che, riguardo al punto 184 della decisione impugnata, riferiscono il contenuto delle annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998, a cui la ricorrente ha espressamente ammesso di aver partecipato almeno in parte. Pertanto, il Tribunale non può tenere conto del chiarimento fornito dalla Commissione, da cui deriva che la summenzionata formula rinvierebbe unicamente ai punti 130, 150, 184, 219, 220, 229, 256, 258, 305 e 319 della decisione impugnata, essendo in parte incompleta e in parte irrilevante.

135    Conseguentemente, si deve considerare che l’unica interpretazione di cui tenere conto della formula «Negli altri casi in cui si fa riferimento al[la ricorrente] nella (…) [decisione impugnata]», che introduce il punto 352 di quest’ultima, è quella secondo cui essa rinvia agli altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC).

136    In secondo luogo, occorre constatare che, dal contenuto stesso della seconda parte di questa prima frase del punto 352 della decisione impugnata, emerge che la Commissione concorda altresì con la ricorrente sull’origine probabilmente indiretta, rispetto a quest’ultima, delle informazioni contenute negli altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC). Infatti, a termini di tale seconda parte, «la Commissione accetta l’argomento della società secondo cui le informazioni possono originare da terzi invece che dall’interessata». Pertanto, si deve dichiarare che l’istituzione accoglie espressamente l’argomento della ricorrente, come riferito al punto 345 della decisione impugnata (nella parte 5.4.1, intitolata «Argomenti addotti dal[la ricorrente]») e inizialmente esposto al punto 44 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

137    Su quest’ultimo punto, l’esplicita formulazione di tale seconda parte della prima frase del punto 352 della decisione impugnata risulta essere determinante nel caso di specie, poiché interviene nel contraddittorio del procedimento amministrativo, fase che, come rammentato al punto 109 supra, consente alla Commissione di pronunciarsi in via definitiva sull’infrazione contestata e che chiude il detto procedimento, nella fattispecie a favore di un argomento della ricorrente illustrato nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

138    In terzo luogo, si deve constatare che la seconda frase del punto 352 della decisione impugnata conferma tale ultima valutazione sulla portata della prima frase. Infatti, la Commissione vi indica in maniera non meno espressa che il suo fascicolo non conteneva «sufficienti elementi di prova che consent[issero] di dimostrare in modo certo che le informazioni in parola», ossia gli altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC), «provenivano direttamente dalla ricorrente». Pertanto, va considerato che, con tale affermazione, la Commissione indica che gli elementi di prova presenti nel proprio fascicolo non le consentivano di corroborare sufficientemente gli altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC).

139    Del resto, tale affermazione risulta essere in parte confermata dalla descrizione che la Commissione fornisce del proprio approccio, riportata al punto 129 supra, sugli elementi di prova a sua disposizione. Invero, la Commissione vi indica espressamente di aver infine deciso di limitare il periodo di durata dell’infrazione della ricorrente in funzione dei suddetti elementi, attenendosi alle prove migliori di cui disponeva, vale a dire i tre riferimenti, il primo dei quali riguarda la conversazione telefonica del 16 dicembre 1996, ossia, in maniera più precisa e manifesta, i tre riferimenti di cui espressamente al punto 349 della decisione impugnata.

140    Pertanto, contrariamente all’importanza riconosciuta a tali ultimi tre riferimenti e annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998, la Commissione riconosce di non poter tenere conto di tali altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC) per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.

141    Occorre dunque constatare che, al punto 352 della decisione impugnata, la Commissione ha essa stessa espresso dubbi sulla credibilità degli altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC), allo scopo di imputare la partecipazione di quest’ultima all’infrazione in parola.

142    In quarto luogo, va osservato che tale ultima considerazione trova conferma nel contenuto della terza frase del punto 352 della decisione impugnata, in cui la Commissione, in maniera del tutto chiara, trae le conseguenze delle proprie constatazioni in merito all’inattendibilità degli altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC), per dimostrare la partecipazione di quest’ultima all’infrazione in parola. Per questo motivo la Commissione dichiara che «[s]e ne terrà conto nella valutazione della durata dell’infrazione di cui [la ricorrente] deve rispondere». Siffatta conclusione dimostra in maniera palese che la Commissione, alla luce degli elementi di prova presenti nel suo fascicolo, ha ritenuto che gli altri 15 riferimenti alla ricorrente di cui alle osservazioni del sig. S. (FC) non costituissero elementi sufficientemente attendibili per dimostrarne la partecipazione all’infrazione in parola.

143    Tale valutazione non è modificabile alla luce dei chiarimenti forniti dalla Commissione in udienza, in risposta ai quesiti formulati dal Tribunale sul significato, che a suo avviso va preso in considerazione, della terza frase del punto 352 della decisione impugnata. In tale occasione, la Commissione ha suggerito di ritenere che, all’ultima frase del suddetto punto della decisione impugnata, ossia «[s]e ne terrà conto nella valutazione della durata dell’infrazione di cui [la ricorrente] deve rispondere», sia stato dato effettivo seguito, in quanto l’istituzione non avrebbe tenuto conto delle prove di cui disponeva in merito al periodo anteriore al 16 dicembre 1996 per caratterizzare la partecipazione della ricorrente all’infrazione fra il 1994 e l’inizio del 1996.

144    Non si può tener conto di siffatta interpretazione, secondo cui gli elementi di prova esclusi in base al punto 352 della decisione impugnata si riferivano a un periodo anteriore al 16 dicembre 1996, e ciò per i seguenti due motivi.

145    In primo luogo, si deve constatare che nessuno dei punti richiamati ai punti 305 e 319 della decisione impugnata e ai quali la Commissione fa rimando per interpretare la formula «Negli altri casi in cui si fa riferimento al[la ricorrente] nella (…) [decisione impugnata]» riguarda un evento avvenuto prima della data in cui la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola ha avuto inizio, ossia, secondo la Commissione, il 16 dicembre 1996. Orbene, da tutte le considerazioni esposte dalla Commissione al punto 352 della decisione impugnata, emerge che sono state proprio le carenze del fascicolo della Commissione circa gli «altri casi in cui si fa riferimento al[la ricorrente] nella (…) [decisione impugnata]» a indurla ad affermare che di dette carenze si sarebbe «tenuto conto nella valutazione della durata dell’infrazione di cui [la ricorrente doveva] rispondere».

146    In secondo luogo, tale interpretazione contraddice l’approccio che la Commissione ha delineato da ultimo in udienza e che, in particolare, è richiamato in particolare al punto 139 supra.

147    Pertanto, dalla chiarezza dei termini impiegati dalla Commissione al punto 352 della decisione impugnata emerge che in questa parte della motivazione dedicata – v. il titolo del punto 5.4.1.1 – alla valutazione e alle conclusioni della Commissione sulle osservazioni della ricorrente, motivazione che chiude il contraddittorio del procedimento amministrativo, l’istituzione aveva deciso di escludere gli altri 15 riferimenti alla ricorrente presenti nelle annotazioni del sig. S. (FC) dagli elementi di prova che potevano essere considerati a carico della ricorrente medesima.

148    In quinto luogo, occorre aggiungere che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, né al punto 352 della decisione impugnata, né negli altri punti di cui al punto 5.4.1.1, la Commissione ha mai affermato di ritenere che i suddetti altri 15 riferimenti alla ricorrente facessero parte del fascicolo degli indizi da essa invocato, nonostante la relativa inattendibilità, per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.

149    Invece, dall’ambito generale della motivazione di cui alla parte 5.4.1.1 emerge che, in un primo momento, ai punti 349‑351 della decisione impugnata, come osservato al punto 131 supra, la Commissione ha distinto, da un lato, i tre riferimenti contemplati al punto 349 della decisione impugnata e quelli connessi alla riunione illecita del 28 gennaio 1998 e, dall’altro, gli altri 15 riferimenti alla ricorrente presenti nelle annotazioni del sig. S. (FC). Parimenti, al punto 351 della decisione impugnata, va constatato che la Commissione commenta le reazioni della ricorrente sui tre riferimenti di cui al punto 349 della detta decisione.

150    Poi, in un secondo momento, al punto 352 della decisione impugnata, la Commissione ha fatto rimando in maniera del tutto esplicita agli «altri casi in cui si fa riferimento al[la ricorrente] (…)», ossia agli altri 15 riferimenti alla ricorrente contenuti nelle annotazioni del sig. S. (FC), per cui, da tali termini, con cui inizia la prima frase del punto di cui trattasi, emerge una chiara volontà da parte della Commissione di individuare un’altra categoria di riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC). Del resto, va osservato che, nelle sue memorie, la Commissione ha dichiarato di non negare di aver inquadrato i riferimenti relativi alle annotazioni del sig. S. (FC) «in funzione del loro valore probatorio» (v. punto 67 supra). Essa conferma, in queste stesse memorie, come chiarito al punto 147 supra, che gli altri 15 riferimenti alla ricorrente presenti nelle annotazioni del sig. S. (FC), unitamente a quelli di cui al punto 349 della decisione impugnata, sono stati esclusi in quanto insufficienti per dimostrare la sua condotta collusiva.

151    Pertanto, la Commissione ritiene che avrebbe potuto tenerne conto nell’ambito del complesso degli indizi da essa invocati, nonostante l’inattendibilità degli altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC).

152    In primo luogo, a sostegno di tale pretesa, in udienza la Commissione ha rinviato in particolare ai punti 305 e 319 della decisione impugnata, in cui gli altri estratti delle annotazioni del sig. S. (FC) sarebbero espressamente indicati quali elementi di prova contro la ricorrente.

153    Siffatto argomento non può essere accolto, posto che i suddetti punti 305 e 319 della decisione impugnata sono anteriori rispetto alle osservazioni della ricorrente sulla comunicazione degli addebiti (parte 5.4.1) e, al punto 352 della decisione impugnata, in risposta alle suddette osservazioni della ricorrente, la Commissione, come confermato nelle sue memorie, riconosce di non poter tener conto degli altri 15 riferimenti alla ricorrente presenti nelle annotazioni del sig. S. (FC) per dimostrare la partecipazione di questa all’infrazione in parola. Pertanto, va osservato che il tenore del punto 352 della detta decisione non lascia spazio ad alcun dubbio circa il trattamento che la Commissione ha riservato a tali altri riferimenti in forza del contraddittorio amministrativo.

154    In secondo luogo, la Commissione fa osservare che, ai punti 357 e 358 della decisione impugnata, essa fonda in maniera generale i propri addebiti nei confronti della ricorrente sulle annotazioni del sig. S. (FC) e non si limita ai tre riferimenti di cui al punto 349 della detta decisione.

155    In proposito, innanzi tutto, riguardo al punto 357 della decisione impugnata, va rilevato che effettivamente vi è fatto espresso riferimento alle annotazioni del sig. S. (FC). Tuttavia, siffatto richiamo non consente di affermare che la Commissione vi contemplasse tutti i 19 riferimenti alla ricorrente presenti nelle suddette annotazioni. Infatti, alla luce della conclusione tratta dalla Commissione al punto 352 della decisione impugnata, tale rinvio generico non soddisfa i requisiti di precisione richiesti, secondo la giurisprudenza richiamata al punto 96 supra, riguardo al complesso degli indizi invocato dalla Commissione. Ciò vale ancor di più nel caso di specie, in cui le annotazioni del sig. S. (FC) rappresentano una parte nota degli elementi di prova considerati dalla Commissione a carico della ricorrente, ossia 19 dei 21 eventi in occasione dei quali quest’ultima è stata espressamente citata. In ogni caso, tener conto di questo argomento della Commissione sul rinvio alle annotazioni del sig. S. (FC) da essa compiuto al punto 357 della decisione impugnata comporterebbe un’irrisolvibile incoerenza fra questi due punti e i termini inequivoci del punto 352 della detta decisione.

156    Conseguentemente, si deve osservare che il rinvio alle annotazioni del sig. S. (FC), di cui al punto 357 della decisione impugnata, riguarda soltanto i tre riferimenti contemplati al punto 349 della detta decisione e le annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998.

157    Poi, riguardo al punto 358 della decisione impugnata, la Commissione fa rimando in maniera astratta e generica all’insieme delle «prove documentali contemporanee ai fatti (di cui alla parte 4.3)». Orbene, dai 21 eventi contemplati al punto 117 supra emerge che, durante il periodo di durata dell’infrazione considerato dalla Commissione nei confronti della ricorrente, le uniche prove contemporanee concernenti espressamente la ricorrente in maniera diretta o indiretta erano le annotazioni del sig. S. (FC). Infatti, occorre osservare che i passaggi delle annotazioni del sig. W. (EKA) considerati dalla Commissione ai punti 162‑164 della decisione impugnata, sulla riunione di Turku del 14 ottobre 1997, non riguardano in alcun modo la ricorrente. Pertanto, allo stesso titolo del rinvio alle annotazioni del sig. S. (FC) di cui al punto 357 della decisione impugnata, occorre osservare che siffatto rimando, per il suo carattere astratto e generico, non permette di ritenere, come afferma la Commissione, che l’istituzione abbia in tal modo tenuto conto di tutti i riferimenti relativi alle dette annotazioni, compresi gli altri 15 riferimenti alla ricorrente presenti nelle annotazioni del sig. S. (FC) che essa ha peraltro escluso al punto 352 della decisione impugnata, per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola. In ogni caso, per motivi identici a quelli esposti sul punto 357 della decisione impugnata, anche se si dovesse tener conto dell’argomento della Commissione, ne deriverebbe un’irrisolvibile incoerenza fra le conclusioni che l’istituzione ha tratto al punto 352 della decisione impugnata e gli altri motivi esposti al punto 5.4.1.1 della detta decisione.

158    Conseguentemente, si deve ritenere che il rinvio, al punto 358 della decisione impugnata, all’insieme delle «prove documentali contemporanee dei fatti (di cui alla parte 4.3)» riguardi soltanto i tre riferimenti contenuti al punto 349 della decisione anzidetta, nonché le annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998.

159    In terzo e ultimo luogo, la Commissione fa valere che, secondo la giurisprudenza, il fatto che l’informazione sia riferita indirettamente o abbia un’importanza secondaria non influirebbe in alcun modo sulla possibilità di utilizzarla come elemento di prova. Tuttavia, nella fattispecie, come risulta vuoi dai chiari termini del punto 352 della decisione impugnata, vuoi dalle memorie della Commissione medesima, quest’ultima, nel contraddittorio del procedimento amministrativo, aveva deciso di escludere senza alcuna riserva tali altri 15 riferimenti alla ricorrente presenti nelle annotazioni del sig. S. (FC).

160    Pertanto, poiché al punto 352 della decisione impugnata la Commissione non soltanto ha riconosciuto, nelle prime due frasi, lo scarso valore probatorio degli altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC), ma, soprattutto, nella terza frase, ha concluso che non poteva tener conto degli anzidetti riferimenti nelle annotazioni del sig. S. (FC) per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola, va considerato che l’istituzione era tenuta ad indicare espressamente, se tale era la sua intenzione futura, che, tuttavia, riteneva che si potesse tenere conto dei medesimi riferimenti nell’ambito del complesso degli indizi.

161    Orbene, ai punti 353‑356 della decisione impugnata, per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola, la Commissione non opera alcuna reintegrazione nel complesso degli indizi degli altri 15 riferimenti alla ricorrente presenti nelle annotazioni del sig. S. (FC).

162    Da tutte le precedenti considerazioni risulta che è corretto affermare che la Commissione, al punto 352 della decisione impugnata, ha deciso di escludere gli altri 15 riferimenti alla ricorrente presenti nelle annotazioni del sig. S. (FC) dagli elementi a suo carico e ciò anche per quanto riguarda il complesso degli indizi invocato dalla Commissione.

–       Conclusione sull’identificazione degli elementi di prova considerati a carico della ricorrente per la sua asserita partecipazione all’infrazione di cui trattasi

163    Principalmente, occorre in primo luogo osservare che in nessuna parte del punto 5.4.1.1 della decisione impugnata la Commissione menziona la data del 9 febbraio 2000 come il termine della partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola. Né essa illustra alcun principio di prova sulla determinazione dell’ultimo giorno della partecipazione della ricorrente alla suddetta infrazione.

164    In secondo luogo, in risposta agli argomenti della ricorrente in proposito (v. punto 57 supra), la Commissione fa valere che poco importa che la ricorrente non abbia udito alcuna dichiarazione della EKA a margine della riunione ufficiale del CEFIC del 9 febbraio 2000, giacché l’intesa è terminata in tale data. In ogni caso, a suo avviso, il fatto che la ricorrente affermi di non aver udito tale dichiarazione rappresenterebbe un serio indizio della sua partecipazione alla riunione illecita del 9 febbraio 2000.

165    Tuttavia, occorre innanzi tutto osservare che non può essere accolto tale argomento della Commissione, che mira a relativizzare l’importanza della determinazione della fine dell’asserita partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola. Infatti, va rammentato che la durata di un’infrazione, che richiede che sia nota la fine di quest’ultima, costituisce un elemento essenziale dell’infrazione, il cui onere della prova grava sulla Commissione (sentenza Peróxidos Orgánicos/Commissione, punto 105 supra, punto 52). Pertanto, nella fattispecie spettava alla Commissione dimostrare la partecipazione della ricorrente alla riunione illecita del 9 febbraio 2000.

166    Peraltro, nella fattispecie la determinazione, da parte della Commissione, della fine dell’asserita partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola era ancor più necessaria in quanto, dai punti 48 e 49 delle osservazioni della ricorrente sulla comunicazione degli addebiti, nonché dalle sue memorie nel presente procedimento, emerge che la ricorrente aveva espressamente negato di aver partecipato alla riunione illecita del 9 febbraio 2000. Conseguentemente, occorre constatare che la Commissione non ha spiegato – nel punto 5.4.1.1, in cui essa avrebbe dovuto valutare le osservazioni della ricorrente sulla comunicazione degli addebiti e, quindi, trarre le conclusioni del procedimento amministrativo in parola – i motivi per cui essa ha infine ritenuto, nonostante le osservazioni della ricorrente, che quest’ultima avesse partecipato alla riunione illecita del 9 febbraio 2000.

167    In terzo luogo, e in ogni caso, va osservato che, come ammette la Commissione medesima, soltanto al punto 488 della decisione impugnata, contenuto nella parte 7.1, rubricata come «Inizio e fine dell’infrazione», sotto il titolo «7. Durata dell’infrazione», l’istituzione afferma di aver fissato la fine della partecipazione dei membri dell’intesa all’infrazione, traendone le proprie conclusioni e rimandando in particolare al punto 283 della decisione impugnata, che è contenuto nella parte 4.3 sul riassunto storico dell’intesa.

168    Sia al punto 488 della decisione impugnata, sia al punto 283, cui si fa rimando, la Commissione considera la data del 9 febbraio 2000 come quella in cui si è tenuta una riunione illecita dei membri del cartello a margine della riunione ufficiale del CEFIC, che ha avuto luogo nella stessa data a Bruxelles. Orbene, va rilevata l’ambiguità e la contraddittorietà dei motivi in tal modo illustrati dalla Commissione per tener conto della data del 9 febbraio 2000 come fine del periodo dell’infrazione per quanto riguarda la ricorrente.

169    Per questo motivo, al punto 283 della decisione impugnata la Commissione afferma che il 9 febbraio 2000 si è tenuta a Bruxelles una riunione ufficiale del CEFIC, a cui ha partecipato la ricorrente. Dallo stesso punto risulta che, a margine di tale riunione, il sig. S. (EKA) avrebbe informato «i suoi omologhi del fatto che si rifiutava di partecipare a nuove discussioni con i concorrenti». Pertanto, è giocoforza constatare che, anche se al punto 283 della decisione impugnata la Commissione indica chiaramente che la partecipazione della EKA, della Arkema France e della ricorrente alla riunione ufficiale del CEFIC risulta da elementi compresi nel suo fascicolo, essa, per contro, non dichiara la presenza di alcun elemento di prova della partecipazione della ricorrente alla riunione illecita del 9 febbraio 2000, durante la quale il sig. S. (EKA) avrebbe reso la propria dichiarazione a nome della EKA. In ogni caso, al suddetto punto 283 della decisione impugnata, la Commissione non identifica nemmeno l’organizzazione di una riunione illecita a margine di quella, ufficiale, del CEFIC del 9 febbraio 2000. Infatti, l’istituzione si limita a dare atto di una dichiarazione a nome della EKA «a margine della riunione» ufficiale del CEFIC della stessa data.

170    Conseguentemente, dalle considerazioni che precedono risulta che, al punto 283 della decisione impugnata, la Commissione si è limitata a presumere che la partecipazione della ricorrente alla riunione illecita del 9 febbraio 2000 derivasse dalla sua partecipazione alla riunione ufficiale del CEFIC del 9 febbraio 2000. Siffatta presunzione risulta essere insufficiente, posto che la ricorrente, nelle sue osservazioni sulla comunicazione degli addebiti, aveva espressamente negato di aver partecipato alla riunione illecita del 9 febbraio 2000. In ogni caso, è opportuno osservare che in nessun punto della decisione impugnata la Commissione sostiene che i partecipanti alle riunioni ufficiali del CEFIC avrebbero necessariamente partecipato alle riunioni del cartello tenutesi a margine delle prime. Al punto 76 della decisione impugnata, essa afferma, tutt’al più, che a livello dirigenziale le discussioni si tenevano, in occasione di riunioni multilaterali, spesso a margine delle riunioni del gruppo di lavoro sul clorato di sodio del CEFIC.

171    La fusione, su cui si basa la Commissione, tra la riunione ufficiale del CEFIC del 9 febbraio 2000 e la riunione illecita della stessa dataè ripresa al punto 488 della decisione impugnata, ove, senza riportare un solo elemento di prova a sostegno della sua posizione e rimandando soltanto al punto 283 della decisione impugnata, essa afferma che «l’ultima riunione anticoncorrenziale — cui hanno partecipato la EKA, la Arkema France e [la ricorrente] — si è tenuta il 9 febbraio 2000» e che «[la ricorrente ha] partecipato direttamente alla riunione del 9 febbraio 2000». Pertanto, si deve ancora una volta constatare che, poiché la Commissione non ha mai asserito, né, a maggior ragione, ha dimostrato che la partecipazione alle riunioni ufficiali del CEFIC comportasse la presenza alle riunioni anticoncorrenziali tenutesi a margine delle prime, la ricorrente ha correttamente fatto valere che l’istituzione non ha in alcun modo dimostrato la sua partecipazione alla riunione illecita del 9 febbraio 2000, che costituiva l’unica riunione del cartello alla detta data.

172    Infine, dall’allegato I della decisione impugnata risulta in maniera chiara che la ricorrente non è stata identificata come partecipante alla riunione illecita del 9 febbraio 2000. Nelle sue memorie, la Commissione fa valere in proposito un semplice errore materiale. Tuttavia, dal punto 69 della decisione impugnata e dalla nota a pie’ di pagina n. 114 della suddetta decisione, risulta che l’allegato I della decisione contiene l’elenco dei 72 contatti anticoncorrenziali cui hanno partecipato i membri dell’intesa in parola. Conseguentemente, l’ultima riga della tabella presente nell’allegato I anzidetto riguarda necessariamente la riunione illecita del 9 febbraio 2000 identificata dalla Commissione e non la riunione ufficiale del CEFIC dello stesso giorno. Orbene, alla luce della motivazione della decisione impugnata e della documentazione di cui al fascicolo, nessun elemento consente di ritenere, come sostiene la Commissione, che la ricorrente abbia partecipato a tale riunione del cartello e, pertanto, di affermare che il fatto che la ricorrente non sia stata identificata nell’allegato I della decisione impugnata come avente partecipato alla riunione illecita del 9 febbraio 2000 sia un semplice errore materiale.

173    Da tutte le considerazioni che precedono emerge che, in assenza di un qualsiasi elemento di prova presentato dalla Commissione al riguardo, quest’ultima sostiene erroneamente che la partecipazione della ricorrente all’infrazione sia terminata il 9 febbraio 2000. Pertanto, dev’essere accolto, in quanto fondato, l’argomento esposto dalla ricorrente relativo al fatto che la Commissione non ha dimostrato la sua partecipazione alla riunione illecita del 9 febbraio 2000. L’istituzione non poteva dunque considerare tale data come la fine della partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.

174    Secondariamente, riguardo, in primo luogo, alle prove manoscritte contemporanee ai fatti, dall’insieme delle considerazioni sopra esposte emerge, da un lato, che si tratta unicamente di riferimenti tratti dalle annotazioni del sig. S. (FC). Dall’altro, fra i 19 riferimenti relativi alle annotazioni del sig. S. (FC), di cui si è inizialmente tenuto conto al termine dalla fase preliminare del procedimento amministrativo, riguardo al periodo dell’infrazione in parola, soltanto i tre riferimenti relativi alle suddette annotazioni, di cui al punto 349 della decisione impugnata, e quello relativo alla riunione illecita del 28 gennaio 1998 sono stati espressamente considerati dalla Commissione al termine del contraddittorio del procedimento amministrativo, nel complesso degli indizi volti a dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola. Riguardo agli altri 15 riferimenti alla ricorrente presenti nelle annotazioni del sig. S. (FC), va considerato che al punto 352 della decisione impugnata essi sono stati esclusi dal suddetto complesso degli indizi per assenza di carattere probatorio.

175    In secondo luogo, riguardo alle dichiarazioni dei concorrenti della ricorrente inserite dalla Commissione nel complesso degli indizi giacché consentirebbero di dimostrare la sua partecipazione all’infrazione in parola, dagli elementi di prova considerati dalla Commissione, di cui ai punti 117 e 120 supra, emerge che si tratta delle dichiarazioni della EKA e di quelle della FC, ad esclusione di ogni altra società, rese durante il periodo dell’infrazione e che la Commissione considera a carico della ricorrente. Infatti, si deve necessariamente affermare che la Commissione non ha tenuto conto, né durante la fase preliminare né al termine del contraddittorio del procedimento amministrativo, delle dichiarazioni della Arkema France, di cui al punto 6 supra e allegate al ricorso sub allegato A.3, per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.

176    In terzo luogo, la Commissione ha considerato l’ammissione della ricorrente in merito alla sua partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998. Per stabilire la portata di tale partecipazione, la Commissione si basa sulle annotazioni del sig. S. (FC) riguardanti tale riunione, nonché sulle dichiarazioni della FC e della EKA.

177    Occorre innanzi tutto determinare il valore probatorio degli elementi di prova considerati dalla Commissione proprio alla luce delle conclusioni di cui ai punti 163‑176 supra e, successivamente, verificare se tali elementi costituiscano prove sufficienti in grado di dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.

 Sul valore probatorio degli elementi di prova a carico della ricorrente

–       Sulle prove scritte contemporanee alla partecipazione diretta della ricorrente all’infrazione di cui trattasi

178    In via preliminare, è necessario analizzare l’esame del valore probatorio delle annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998 unitamente a quello sull’ammissione della ricorrente in merito alla propria partecipazione alla detta riunione (v. punti 216‑218 supra).

179    In via principale, per quanto riguarda i tre riferimenti alla ricorrente, relativi alle annotazioni del sig. S. (FC), di cui al punto 349 della decisione impugnata, occorre rilevare, quale primo punto, che, alla luce delle osservazioni formulate dalle parti nelle loro memorie, nonché delle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale per iscritto o in udienza, le annotazioni del sig. S. (FC), così come figurano nel fascicolo della Commissione, ossia in forma di documento dattiloscritto, risultano essere una trascrizione in tale formato e una traduzione dal finlandese in inglese, effettuata dal sig. S. (FC), di annotazioni manoscritte in finlandese che egli stesso aveva preso in occasione di ogni fatto in esse riferito e descritto. In proposito, nonostante alcune rettifiche sotto il profilo della forma o della terminologia, per quanto concerne alcuni passaggi, su cui il Tribunale ha richiamato l’attenzione della Commissione in udienza, va osservato che, sebbene le annotazioni presenti nel fascicolo traducano e trascrivano fedelmente le annotazioni manoscritte prese inizialmente dal sig. S. (FC), posto che queste ultime sono state scritte all’epoca dei fatti dal sig. S. (FC), la loro versione trascritta in lingua inglese dev’essere considerata come una prova scritta contemporanea all’infrazione. Pertanto, i tre riferimenti alle annotazioni del sig. S. (FC), di cui al punto 349 della decisione impugnata, formano prove di tale natura.

180    Più precisamente, per quanto riguarda, in primo luogo, le annotazioni prese dal sig. S. (FC) sulla sua conversazione telefonica del 16 dicembre 1996 con il sig. S. (EKA), il primo avrebbe affermato di aver interloquito con la ricorrente. Nel passaggio della trascrizione del sig. S. (FC), nelle sue annotazioni relative a tale conversazione del 16 dicembre 1996, considerato dalla Commissione al punto 349 della decisione impugnata, è indicato: «[RISERVATO]». In tale parte del punto 349 riguardante la suddetta conversazione, si fa altresì riferimento al punto 130 della decisione impugnata, in cui la Commissione indica che, a suo giudizio, tale elemento di prova dimostra la partecipazione della ricorrente all’intesa, avendo essa partecipato a un contatto illecito con un concorrente.

181    Riguardo, in secondo luogo, alle annotazioni del sig. S. (FC) sulla sua conversazione telefonica del 4 dicembre 1998 con il sig. S. (EKA), il secondo avrebbe affermato che la Arkema France avrebbe interloquito con la ricorrente. Segue il passaggio della trascrizione del sig. S. (FC) nelle sue annotazioni circa la conversazione anzidetta, considerato dalla Commissione al punto 349 della decisione impugnata: «[RISERVATO]». In tale parte del punto 349 riguardante tale conversazione, si fa altresì riferimento al punto 219 della decisione impugnata, in cui si riproduce la medesima citazione.

182    In terzo luogo, per quanto riguarda i commenti del sig. S. (FC) sulla sua conversazione telefonica del 9 dicembre 1999 con il sig. L. (Arkema France), uno dei due avrebbe dichiarato di aver interloquito con la ricorrente. Con riferimento a tale ultima conversazione telefonica, al punto 349 della decisione impugnata, la Commissione afferma di non essere stata in grado di precisare quale dei due interlocutori avesse parlato con la ricorrente. Orbene, contrariamente a quanto lascia intendere la Commissione al punto 349 della decisione impugnata, siffatta imprecisione non è di poco conto. Infatti, la molteplicità del numero di intermediari riduce la credibilità dell’elemento di prova sui contatti in parola. Conseguentemente, il grado di credibilità di tale trascrizione sarebbe maggiore se il sig. S. (FC) avesse effettivamente avuto la detta conversazione con la ricorrente e non se fosse stato il sig. L. (Arkema France) a parlare con quest’ultima.

183    Inoltre, sempre riguardo a tale ultima conversazione telefonica del 9 dicembre 1999, occorre rilevare il contenuto del passaggio delle annotazioni del sig. S. (FC) in proposito, come riprodotto dalla Commissione al punto 349 della decisione impugnata: «[RISERVATO]». Nella suddetta parte del punto 349 su tale conversazione, si fa altresì riferimento al punto 258 della decisione impugnata. In tale ultimo punto, la Commissione afferma che nella suddetta occasione i due interlocutori hanno discusso della necessità di trovare un nuovo accordo generale tra i concorrenti. Oltre al passaggio summenzionato, come ripreso dalla Commissione al punto 349 della decisione impugnata, emerge che le annotazioni del sig. S. (FC) riprodotte al punto 258 della decisione impugnata precisano quanto segue:

«[RISERVATO]».

184    Quale secondo punto, va rammentato che, come risulta dal punto 350 della decisione impugnata, i tre riferimenti alla ricorrente, relativi alle annotazioni del sig. S. (FC), di cui al punto 349 della decisione impugnata, dimostrerebbero chiaramente, ad avviso della Commissione, l’esistenza di contatti telefonici diretti con la ricorrente e indicherebbero palesemente che quest’ultima ha apportato il suo contributo diretto agli accordi generali sui prezzi. Inoltre, dalle memorie della Commissione, nonché dalle sue risposte ai quesiti posti dal Tribunale in udienza, risulta, da un lato, che i tre elementi di prova sarebbero particolarmente concludenti e costituirebbero dunque gli elementi principali a carico della ricorrente per dimostrare la sua partecipazione all’infrazione unica, continuata e a livello europeo perseguita dalla Commissione e, dall’altro, che la ricorrente non avrebbe contestato tali dichiarazioni e, infine, che tali prove contemporanee ai fatti incolperebbero in maniera particolarmente significativa la ricorrente, senza peraltro essere le uniche raccolte dall’istituzione. Invece, riguardo alla sua asserita partecipazione all’infrazione in parola, la ricorrente nega il valore probatorio dei suddetti elementi di prova contemporanei ai fatti.

185    Al riguardo, in primo luogo va rilevato che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti (v., in particolare il punto 76 di tale risposta) la ricorrente ha negato il valore probatorio delle annotazioni del sig. S. (FC) e, in particolare, quello della conversazione telefonica del 16 dicembre 1996.

186    In secondo luogo, sotto un profilo generale, si deve osservare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, i tre riferimenti alla ricorrente relativi alle annotazioni del sig. S. (FC), di cui al punto 349 della decisione impugnata, costituiscono prove indirette dell’asserita partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.

187    Infatti, tali riferimenti menzionano, nel corso di conversazioni telefoniche fra i sigg. S. (FC) e S. (EKA) (16 dicembre 1996 e 4 dicembre 1998) ovvero fra i sigg. S. (FC) e L. (Arkema France) (9 dicembre 1999), una discussione fra il sig. S. (FC) e la ricorrente [v. annotazioni del sig. S. (FC) sulle sue conversazioni del 16 dicembre 1996 e del 9 dicembre 1999, qualora, stanti le esitazioni della Commissione al riguardo, si ritenga che tale ultima conversazione telefonica abbia avuto luogo fra il sig. S. (FC) e la ricorrente] o una discussione fra la Arkema France e la ricorrente [v. le annotazioni del sig. S. (FC) sulla sua conversazione del 4 dicembre 1998].

188    Conseguentemente, come sostiene la ricorrente, i tre riferimenti di cui al punto 349 della decisione impugnata e relativi alle annotazioni del sig. S. (FC) si limitano a riportare, in maniera indiretta, un’asserita discussione anteriore all’evento cui ciascuno di essi si riferisce direttamente, fra un concorrente della ricorrente e quest’ultima. Ciò detto, il valore probatorio delle suddette prove risulta affievolito, in quanto esse non dimostrano la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola. Affinché tali annotazioni possano costituire una prova diretta della suddetta partecipazione, occorrerebbe che la Commissione avesse ottenuto tale elemento di prova direttamente dalla ricorrente (durante una perquisizione presso i suoi uffici, per esempio, perquisizione che, nel caso di specie, non è stata effettuata) oppure, a rigore, che si trattasse di un’annotazione manoscritta contemporanea ai fatti [come quelle del sig. S. (FC)] che riferisca il contenuto di una discussione fra l’autore dell’annotazione anzidetta e la ricorrente. Orbene, nella fattispecie, nessuno dei tre riferimenti relativi alle annotazioni del sig. S. (FC) e considerati al punto 349 della decisione impugnata costituisce siffatta prova diretta della partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.

189    Pertanto, benché i suddetti tre riferimenti alla ricorrente di cui alle annotazioni del sig. S. (FC) e considerati al punto 349 della decisione impugnata, costituiscano prove contemporanee all’infrazione riferite a eventi in grado di definirla, occorre tuttavia constatare che essi non sono affatto contemporanei a eventi che coinvolgono direttamente la ricorrente. Ciò detto, nonostante il fatto che i tre riferimenti si riferiscono ad elementi sopravvenuti nel periodo dell’infrazione, per poterli qualificare come prove occorre verificare che siano sufficientemente confermati da altri elementi di prova.

190    In terzo luogo, riguardo alle asserite discussioni fra il sig. S. (FC) e la ricorrente, di cui alle annotazioni del sig. S. (FC) sulle conversazioni telefoniche del 16 dicembre 1996, e addirittura del 9 dicembre 1999, e, ribadiamolo, sempreché alla luce delle esitazioni della Commissione in proposito si ritenga che tale ultima conversazione telefonica abbia avuto luogo fra il sig. S. (FC) e la ricorrente, è sorprendente che il suddetto sig. S. (FC) non ne abbia trascritto il contenuto nelle sue annotazioni.

191    Infatti, come emerge dagli elementi del fascicolo e, in particolare, dall’estratto delle annotazioni del sig. S. (FC), quest’ultimo aveva la chiara abitudine di trascrivere nelle sue annotazioni i suoi contatti (telefonici o in occasione di riunioni) con i concorrenti della FC. Del resto, ciò è quanto la Commissione lascia intendere nell'ultima frase del punto 351 della decisione impugnata, quando afferma che «[l]e annotazioni del [sig. S. (FC)] sono verbali o resoconti di riunioni e di conversazioni telefoniche a cui ha partecipato personalmente». Tuttavia, va osservato che nelle suddette annotazioni non esiste un verbale o un resoconto di un qualsivoglia contatto telefonico diretto fra il sig. S. (FC) e la ricorrente.

192    In quarto luogo, va osservato che dalla trascrizione dell’audizione del sig. S. (FC) da parte della Commissione emerge che, in quell’occasione, non sono state menzionate né pertanto confermate quelle due conversazioni con la ricorrente, come citate nelle annotazioni sulle proprie conversazioni del 16 dicembre 1996 e del 9 dicembre 1999. Parimenti, il Tribunale osserva che, nel corso della medesima audizione, la Commissione non ha neanche ritenuto necessario domandare chiarimenti al sig. S. (FC) circa l’assenza, nelle sue annotazioni, di un resoconto delle sue asserite conversazioni telefoniche con la ricorrente, né sul contenuto di tali discussioni, né, ancora, sul significato corretto dei tre riferimenti alla ricorrente di cui alle sue annotazioni e considerati al punto 349 della decisione impugnata.

193    Quale terzo punto, alla luce delle considerazioni esposte ai punti 184‑192 supra, occorre valutare il valore probatorio che può essere riconosciuto a ciascuno dei riferimenti di cui al punto 349 della decisione impugnata.

194    In primo luogo, riguardo alle annotazioni del sig. S. (FC) sulla conversazione telefonica del 16 dicembre 1996, si può senz’altro riconoscere che la menzione presente nella suddetta annotazione, come evidenziata dalla Commissione al punto 349 della decisione impugnata, ossia «[RISERVATO]», può costituire un principio di prova sull’esistenza di contatti diretti fra un membro del cartello e la ricorrente.

195    Nondimeno, come rilevato nelle considerazioni generali illustrate ai punti 186‑192 supra, occorre constatare che non esistono annotazioni del sig. S. (FC) direttamente riferite al suo asserito colloquio con la ricorrente a cui fa riferimento nelle annotazioni sulla conversazione telefonica del 16 dicembre 1996. Nella trascrizione della sua audizione non è nemmeno presente una qualsiasi informazione sulla conversazione telefonica del 16 dicembre 1996 o sull’asserita discussione anteriore con la ricorrente. Peraltro, al punto 130 della decisione impugnata, che si riferisce alla detta conversazione telefonica, la Commissione non ha dimostrato alcunché in grado di attribuire alle osservazioni del sig. S. (FC) un valore probatorio sufficiente in tal senso. Del resto, va detto che dalle dichiarazioni della EKA non risulta alcun elemento in grado di confermare il contenuto della conversazione telefonica del 16 dicembre 1996, come riferito nell’annotazione anzidetta del sig. S. (FC).

196    Pertanto, è opportuno ritenere che, in assenza di qualunque elemento di prova che confermi il contenuto delle annotazioni del sig. S. (FC) riguardo alla conversazione telefonica del 16 dicembre 1996, durante la quale sarebbe stato pronunciato il nome della ricorrente che, però, non sarebbe stata direttamente coinvolta, tale riferimento alla ricorrente nelle suddette annotazioni non costituisce un elemento di prova sufficientemente affidabile per dimostrare la sua partecipazione all’infrazione in parola.

197    In secondo luogo, riguardo alle annotazioni del sig. S. (FC) sulla conversazione telefonica del 4 dicembre 1998 fra i sigg. S. (FC) e S. (EKA), nonostante la vaghezza dei termini impiegati dalla Commissione per riferire l’asserita discussione fra la Arkema France e la ricorrente, si può ritenere che l’indicazione presente nella suddetta annotazione, posta in rilievo dalla Commissione al punto 349 della decisione impugnata, ossia «[RISERVATO]», può altresì costituire un principio di prova circa l’esistenza di contatti diretti fra un membro del cartello e la ricorrente.

198    Nondimeno, va innanzi tutto osservato che questa annotazione non riferisce un colloquio fra un interlocutore della conversazione telefonica del 4 dicembre 1998 e la ricorrente, bensì una discussione fra una terza persona, la Arkema France, e la ricorrente. Si deve poi rilevare che dalla trascrizione dell’audizione del sig. S. (FC) ad opera della Commissione non risulta alcuna informazione che fornisca maggiori chiarimenti sul contenuto della conversazione anzidetta, come trascritto nelle sue annotazioni. Peraltro, va osservato che, al punto 219 della decisione impugnata, che si riferisce alla conversazione telefonica anzidetta, la Commissione non ha riferito altri elementi di prova in grado di attribuire alle annotazioni del sig. S. (FC) un valore probatorio sufficiente in tal senso. Parimenti, occorre nuovamente notare che dalle dichiarazioni della EKA non risulta alcun elemento in grado di confermare il contenuto della conversazione telefonica del 4 dicembre 1998, come riferito nell’annotazione anzidetta del sig. S. (FC). Da ultimo, si deve rilevare che dalle dichiarazioni della Arkema France [sig. L. (Arkema France)] durante l’audizione da parte della Commissione, avvenuta il 24 settembre 2004, non emerge alcun elemento in grado di corroborare il contenuto della conversazione telefonica del 4 dicembre 1998, come riferito nelle annotazioni del sig. S. (FC), ossia che la Arkema France avrebbe avuto colloqui con la ricorrente. Tale ultima constatazione non è tutto sommato sorprendente in quanto, come sostiene la ricorrente, dalla trascrizione di tale ultima audizione della Arkema France risulta che quest’ultima identificava la ricorrente come un membro dell’intesa soltanto con riferimento al primo periodo, ossia fra ottobre 1994 e la metà del 1998, e non durante il secondo periodo, ossia fra la metà del 1998 e maggio 2000.

199    Pertanto, occorre constatare che, in assenza di un qualsiasi elemento di prova che confermi il contenuto delle annotazioni del sig. S. (FC) sulla conversazione telefonica del 4 dicembre 1998, tale riferimento alla ricorrente nelle suddette annotazioni non costituisce un elemento di prova sufficientemente affidabile per dimostrarne la partecipazione all’infrazione in parola.

200    In terzo luogo, riguardo alle annotazioni del sig. S. (FC) sulla conversazione telefonica del 9 dicembre 1999 fra i sigg. S. (FC) e L. (Arkema France), si può ancora una volta riconoscere che l’indicazione presente nella suddetta annotazione, posta in rilievo dalla Commissione al punto 349 della decisione impugnata, ossia «[RISERVATO]», può costituire un principio di prova circa l’esistenza di contatti diretti fra un membro del cartello e la ricorrente.

201    Nondimeno, da un lato, se fosse stato il sig. S. (FC) ad aver parlato con la ricorrente, come è già stato osservato nelle considerazioni generali illustrate ai punti 186‑192 supra, va rilevato che non esiste alcuna annotazione del sig. S. (FC) direttamente inerente al suo asserito colloquio con la ricorrente, a cui fa riferimento nelle sue annotazioni. Nemmeno nella trascrizione della sua audizione è presente una qualsiasi informazione su tale asserita discussione con la ricorrente. Peraltro, al punto 258 della decisione impugnata, che si riferisce alla detta conversazione telefonica, la Commissione non ha prodotto alcun altro elemento di prova in grado di attribuire alle osservazioni del sig. S. (FC) un valore probatorio sufficiente circa la conversazione telefonica del 9 dicembre 1999. Infine, così come per la conversazione telefonica del 4 dicembre 1998, dalle dichiarazioni della Arkema France [sig. L (Arkema France)] rese durante la relativa audizione da parte della Commissione, il 24 settembre 2004, non risulta alcun elemento in grado di orientare il Tribunale in merito alle annotazioni del sig. S. (FC) prese durante la sua conversazione telefonica del 9 dicembre 1999.

202    Dall’altro lato, se fosse stato il sig. L. (Arkema France) ad aver interloquito con la ricorrente, occorrerebbe allora rilevare che il contenuto di tale conversazione, come trascritto dal sig. S. (FC) nelle sue annotazioni, sarebbe incoerente rispetto alle dichiarazioni del sig. L. (Arkema France), rese durante la sua audizione del 24 settembre 2004. Invero, dalle anzidette dichiarazioni della Arkema France rese durante la detta audizione, non soltanto non risulta un qualsivoglia contatto tra essa e la ricorrente ma, soprattutto e ancora una volta, come sostiene la ricorrente, emerge che, mentre la Arkema France identificava la ricorrente come un membro dell’intesa per il primo periodo, ossia fra ottobre 1994 e la metà del 1998, non faceva altrettanto per il secondo, ossia fra la metà del 1998 e maggio 2000.

203    Pertanto, occorre constatare che, in assenza di un qualsiasi elemento di prova in grado di confermare il contenuto delle annotazioni del sig. S. (FC) sulla conversazione telefonica del 9 dicembre 1999, tale riferimento alla ricorrente nelle suddette annotazioni non costituisce un elemento di prova sufficientemente affidabile per dimostrarne la partecipazione all’infrazione in parola.

204    Tenuto conto di tutte le considerazioni esposte ai punti 178‑203 supra, in assenza di un qualsiasi elemento di prova che confermi il contenuto dei tre riferimenti alla ricorrente contenuti nelle annotazioni del sig. S. (FC), di cui al punto 349 della decisione impugnata, va osservato che i tre elementi di prova anzidetti considerati dalla Commissione non sono sufficientemente affidabili per dimostrare, in quanto tali, il comportamento anticoncorrenziale della ricorrente.

–       Sulle dichiarazioni della FC e della EKA

205    Riguardo alle dichiarazioni dei concorrenti della ricorrente, come osservato al punto 175 supra, l’esame del relativo valore probatorio riguarda soltanto le dichiarazioni della EKA e della FC.

206    In primo luogo, occorre esaminare l’argomento sollevato dalla ricorrente volto a contestare l’affidabilità delle dichiarazioni di concorrenti per beneficiare della comunicazione sulla cooperazione. In proposito, è sufficiente rammentare che, come emerge dalla giurisprudenza citata ai punti 100‑106 supra, nessuna disposizione né alcun principio generale del diritto dell’Unione europea impedisce alla Commissione di avvalersi, nei confronti di un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese incriminate, quand’anche ottenute dalla Commissione nell’ambito di una domanda mirante a usufruire del beneficio della comunicazione sulla cooperazione per ricavarne l’immunità o la riduzione dell’ammenda. Tuttavia, dagli stessi punti emerge che la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova, restando inteso che il grado di corroborazione richiesto può essere minore, in base all’affidabilità delle dichiarazioni in parola. Siffatto requisito di corroborazione della dichiarazione di un’impresa deve altresì essere rispettato in caso di contestazione della detta dichiarazione da parte di un’altra impresa accusata. Orbene, è pacifico che nel caso di specie la ricorrente contesta l’esattezza delle dichiarazioni della EKA e della FC.

207    In secondo luogo, occorre dunque valutare l’affidabilità delle dichiarazioni della EKA e della FC.

208    Innanzi tutto, la Commissione affronta nella parte 4.3 le dichiarazioni della EKA sulla riunione di Turku del 14 ottobre 1997 e sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998.

209    Quanto alle dichiarazioni della EKA sulla riunione di Turku del 14 ottobre 1997, fra la FC e la EKA, queste sono citate al punto 162 della decisione impugnata, nella parte 4.3. In tale passaggio delle dichiarazioni della EKA, ripreso al punto 162, viene indicato che la FC ha incrementato in maniera costante le consegne in Spagna e Portogallo e che il rischio che si correva era che ciò potesse portare i produttori spagnoli verso la Francia. La EKA avrebbe poi dichiarato: «[RISERVATO]».

210    In seguito, ai punti 163 e 164 della decisione impugnata, la Commissione cita le annotazioni del sig. S. (FC) e quelle del sig. W. (EKA). Tuttavia, occorre osservare che, sebbene le annotazioni anzidette espongano le preoccupazioni della Arkema France e della EKA circa le prospettive in essere sul mercato spagnolo, il nome della ricorrente non vi compare mai, né direttamente, né indirettamente.

211    Infine, nella conclusione di cui al punto 165 della decisione impugnata la Commissione ha affermato quanto segue sulla riunione di Turku del 14 ottobre 1997:

«[L]a questione del mancato rispetto da parte della [FC] delle quote di mercato in Portogallo, Spagna e Francia è stata affrontata. La EKA e la [FC] hanno altresì concordato un aumento di prezzo in questi paesi, fatto salvo l’appoggio di altri concorrenti».

212    Non può essere accolta tale ultima interpretazione della Commissione sulle dichiarazioni della EKA di cui al punto 162 della decisione impugnata. Infatti, dal contenuto di tale dichiarazione risulta soltanto che la EKA e la FC si erano messe d’accordo per osservare le reazioni degli altri concorrenti qualora avessero aumentato i prezzi. Per contro, secondo gli elementi del fascicolo e contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione al punto 165 della decisione impugnata, non può dedursi che si dovesse ottenere l’approvazione di concorrenti quali la ricorrente per procedere ad un aumento dei prezzi. Inoltre, come poc’anzi osservato, anche se le annotazioni dei sigg. S. (FC) e W. (EKA), di cui, rispettivamente, ai punti 163 e 164 della decisione impugnata, esprimono la presenza di tensioni sui mercati spagnolo e portoghese, con rischi di ripercussioni sul mercato francese, queste non indicano in alcun modo un qualsiasi coinvolgimento della ricorrente, né confermano la dichiarazione della EKA sull’esistenza di un accordo sull’aumento dei prezzi, soggetto all’approvazione di concorrenti, come la ricorrente.

213    Da ultimo, in ogni caso, come fa valere la ricorrente, non può escludersi che, in virtù del comportamento degli operatori su un mercato concorrenziale, se, a causa della penetrazione di un concorrente nel mercato anzidetto, uno dei due dovesse perdere quote di mercato, quest’ultimo tenterebbe logicamente di trovare clienti nei mercati vicini. Pertanto, occorre osservare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il fatto che durante la riunione di Turku del 14 ottobre 1997 la FC e la EKA abbiano potuto dichiarare la presenza del rischio di ripercussione sul mercato francese dell’aumento delle consegne della FC sul mercato spagnolo non può, in assenza di altri elementi di prova a sostegno, essere interpretato nel senso di dimostrare la partecipazione di un concorrente come la ricorrente ad un’infrazione ai sensi dell’art. 81 CE. Pertanto, in difetto di altri elementi di prova che corroborino tale dichiarazione della EKA, occorre osservare che la ricorrente contesta legittimamente l’affidabilità di tale dichiarazione.

214    La Commissione affronta le dichiarazioni della EKA sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998 nella parte 4.3 della decisione impugnata. Più precisamente, al punto 182 della suddetta decisione, la Commissione dichiara che, «nelle rispettive dichiarazioni, la EKA, la FC e la ricorrente hanno indicato che [i sigg. S. (EKA), L. (Arkema France), A. (Aragonesas) e S. (FC)] avevano partecipato a tale riunione». Pertanto, poiché, come sopra indicato, il terzo tipo di prove di cui dispone la Commissione consiste nell’ammissione della ricorrente circa la propria partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, l’esame dell’affidabilità delle dichiarazioni della EKA sulla detta riunione va affrontato in sede di valutazione del valore probatorio di tale ammissione.

215    In secondo luogo, la Commissione considera le dichiarazioni della FC nella parte 4.3 unicamente per quanto riguarda la riunione illecita del 28 gennaio 1998. Più precisamente, al punto 182 della decisione impugnata la Commissione dichiara anche che «nelle rispettive dichiarazioni, la EKA, la FC e [la ricorrente] hanno affermato che [i sigg. S. (EKA), L. (Arkema France), A. (Aragonesas) e S. (FC)] avevano partecipato a tale riunione». Pertanto, per i motivi identici a quelli esposti al punto 214 supra, in merito alle dichiarazioni della EKA sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998, l’esame dell’affidabilità delle dichiarazioni della FC sulla detta riunione va affrontato in sede di valutazione del valore probatorio di tale ammissione.

–       Sulle ammissioni della ricorrente in merito alla sua partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998

216    La ricorrente non nega di aver partecipato alla riunione illecita del 28 gennaio 1998. Al contrario, essa sostiene che, come risulterebbe dalle annotazioni del sig. S. (FC), tale partecipazione è stata parziale e una partecipazione a uno solo dei 72 contatti anticoncorrenziali elencati nell’allegato I della decisione impugnata è insufficiente per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.

217    Sulle ammissioni della ricorrente circa la propria partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, va rammentato che secondo la giurisprudenza il riconoscimento esplicito o implicito di elementi di fatto o di diritto da parte di un’impresa durante la fase amministrativa del procedimento dinanzi alla Commissione può costituire un elemento di prova integrativo ai fini dell’esame della fondatezza di un ricorso giurisdizionale (sentenza della Corte 1° luglio 2010, causa C‑407/08 P, Knauf Gips/Commissione, Racc. pag. I‑6371, punto 90).

218    Pertanto, affinché si possa ritenere che le suddette ammissioni siano una prova affidabile, durante la fase dell’esame della fondatezza di un ricorso giurisdizionale occorre verificare se il contenuto di dette ammissioni integri altri elementi di prova presentati dalla Commissione sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998.

219    In primo luogo, riguardo alla partecipazione della ricorrente alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, è innanzi tutto pacifico che, durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, la ricorrente ha espressamente ammesso di avervi partecipato.

220    In seguito, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto inizialmente dalla Commissione nelle sue memorie e come essa stessa ha ammesso nelle sue osservazioni del 3 settembre 2010 sulla relazione di udienza, la partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998 costituisce la prima partecipazione della ricorrente a una riunione dell’intesa in parola. Inoltre, è necessario rilevare che siffatta constatazione risulta in maniera esplicita dalle dichiarazioni della FC, come figurano nel fascicolo della Commissione. Dalle dette dichiarazioni emerge che la riunione illecita del cartello del 28 gennaio 1998 era simile alle precedenti «con la differenza che vi partecipava anche [la ricorrente]».

221    In secondo luogo, dai punti 182‑186 della decisione impugnata risulta che la Commissione, oltre all’esplicita ammissione della ricorrente circa la sua partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, ha espressamente fatto riferimento ad altri elementi di prova in grado di dimostrare la detta partecipazione. Essa ha in tal modo rimandato, da un lato, alle annotazioni del sig. S. (FC) sulla detta riunione, riprodotte alle pagine 1159 e 1160 del fascicolo della Commissione, e, dall’altro, alle dichiarazioni della EKA.

222    Riguardo alle suddette pagine del fascicolo contenenti le annotazioni del sig. S. (FC), il Tribunale constata che, in risposta a un quesito posto alla ricorrente in udienza, quest’ultima ha indicato di non essere più certa che le annotazioni riprodotte nelle suddette pagine del fascicolo si riferissero effettivamente alla riunione illecita del 28 gennaio 1998 e che, se così fosse, esse avrebbero descritto una riunione a cui il sig. A. (Aragonesas) non aveva partecipato.

223    In proposito, in primo luogo il Tribunale osserva che, dal punto 24 della risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti, emerge con chiarezza che quest’ultima ha citato fra virgolette alcuni passaggi ripresi dalle annotazioni del sig. S. (FC) e, più precisamente, quelli relativi ai trattini 14‑22 e 24‑32 delle dette annotazioni. Inoltre, sempre al punto 24 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente identifica espressamente il punto 163 della detta comunicazione nel senso che esso riproduce contenuti delle annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998. Infine, il Tribunale osserva che, al punto 25 della summenzionata risposta, la ricorrente formula osservazioni sul contenuto delle annotazioni citate al punto 163 della detta comunicazione senza però mai negare che le annotazioni anzidette vertano su scambi di informazioni intervenuti durante la riunione illecita del 28 gennaio 1998, in presenza del sig. A. (Aragonesas).

224    In secondo luogo, il Tribunale constata che, dal secondo paragrafo introduttivo delle annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998, come indicato in alto alla pagina 1159, risulta che la partecipazione della ricorrente a questa riunione era stata programmata dai sigg. S. (FC) e L. (Arkema France).

225    In terzo luogo, dalle annotazioni del sig. S. (FC) prese durante la riunione illecita del 28 gennaio 1998, come riprodotte alle pagine 1159 e 1160 del fascicolo della Commissione, risulta che, senza che ciò sia stato negato dalla ricorrente nelle sue memorie o in udienza, il suo nome compariva implicitamente, in forma abbreviata, ossia «Arag.» o «Ara», o indirettamente, con il nome del suo rappresentante sig. A. (Aragonesas), nelle conversazioni che hanno avuto luogo tra i partecipanti durante la detta riunione.

226    Conseguentemente, occorre innanzi tutto ritenere che le annotazioni del sig. S. (FC), di cui alle pagine 1159 e 1160 del fascicolo della Commissione, contrariamente a quanto attualmente asserito dalla ricorrente, si riferiscono alla riunione illecita del 28 gennaio 1998 a cui essa ha ammesso di avere partecipato. Pertanto, le dette note sono contemporanee a un evento a cui la ricorrente ha partecipato direttamente.

227    In seguito, le ammissioni della ricorrente circa la sua partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998 che integrano, ai sensi della giurisprudenza rammentata al punto 217 supra, le annotazioni del sig. S. (FC) e le dichiarazioni della EKA e della FC per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente alla detta riunione (v. punti 214 e 215 supra), nonché le presenti ammissione e le suddette annotazioni e dichiarazioni costituiscono elementi di prova sufficientemente affidabili che possono essere legittimamente opposti alla ricorrente.

 Sul carattere preciso e concordante del complesso degli indizi invocato dalla Commissione per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione di cui trattasi

228    Alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 95 e 96 supra, nonché delle precedenti conclusioni sugli elementi di prova raccolti dalla Commissione e relativamente al loro rispettivo valore probatorio, in questa fase occorre valutare, in maniera globale, se il complesso degli indizi invocato dalla Commissione per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola risponda ai requisiti di precisione e concordanza che consentono di fondare la ferma convinzione del fatto che la ricorrente abbia partecipato all’infrazione in parola.

229    In primo luogo, il Tribunale verifica che, riguardo alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, a cui la ricorrente ha ammesso di aver partecipato, tanto dalle annotazioni del sig. S. (FC), quanto dalle dichiarazioni della FC e della EKA emerge che i partecipanti alla detta riunione, in tale occasione, da un lato si sono scambiati informazioni sensibili sulle loro attività sull’intero territorio del SEE e, dall’altro, hanno negoziato tra loro quote di mercato e i relativi prezzi di vendita.

230    In proposito, in prima battuta, come giustamente osservato dalla Commissione ai punti 183‑186 della decisione impugnata, i partecipanti hanno esaminato in maniera approfondita i mercati del clorato di sodio in Spagna, in Francia e in Portogallo, analizzando al contempo le rispettive situazioni sul mercato belga.

231    Per quanto concerne tali mercati, dai trattini 9‑32 delle annotazioni del sig. S. (FC) emerge dunque, innanzi tutto, che i partecipanti si sono scambiati dati sui rispettivi volumi di produzione, sui prezzi di vendita e sulle quote di mercato, in particolare, per gli anni 1996 e 1997. È ben vero che la ricorrente contesta l’importo che la riguarda, come indicato ai trattini 14 e 19 delle annotazioni del sig. S. (FC) relativamente alla riunione illecita del 28 gennaio 1998. Tuttavia, va osservato che, da un lato, la ricorrente ammette di aver partecipato alla detta riunione e, dall’altro, essa non contesta l’oggetto dei colloqui di cui ai trattini 9‑28 delle annotazioni anzidette, non negando, peraltro, di aver partecipato ai colloqui di cui ai trattini 14 e 19 delle dette annotazioni, contestando unicamente gli importi dei dati che la riguardano e che vi sono contenuti e, infine, non negando nemmeno che, come riportato al trattino 21, «[RISERVATO]» e al trattino 22, «[RISERVATO]».

232    In seguito, come emerge dalle annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998, nonché dalle sue dichiarazioni e da quelle della EKA del 2003, i partecipanti e, in particolare, la ricorrente hanno altresì avviato trattative per spartirsi quote di mercato o addirittura per fissare prezzi. È questo il contenuto del trattino 23 delle annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998 che, riguardo al mercato spagnolo, [RISERVATO]. Parimenti, dai trattini 29 e 30 delle dette annotazioni del sig. S. risulta che, riguardo al mercato francese, [RISERVATO].

233    Conseguentemente, come confermato nelle dichiarazioni della FC e della EKA, da tali annotazioni risulta che l’oggetto della riunione illecita del 28 gennaio 1998 era anticoncorrenziale e che le trattative hanno riguardato diversi mercati del territorio del SEE. Pertanto, considerata la partecipazione sostanziale della ricorrente alla suddetta riunione, e ciò, in particolare, riguardo all’espressione delle sue richieste in termini di volumi sui mercati spagnolo e francese e della conferma circa il mantenimento dei propri prezzi su quest’ultimo mercato, essa non può asserire di ignorare o che non sarebbe stata in grado di constatare l’oggetto anticoncorrenziale di tale riunione. Infine, durante la partecipazione della ricorrente alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, si deve rilevare che, da un lato, era sua chiara intenzione parteciparvi e che, dall’altro, nessun elemento consente di dimostrare che essa si sia pubblicamente dissociata dall’obiettivo anticoncorrenziale della detta riunione.

234    In secondo luogo, le precedenti osservazioni non possono essere rimesse in discussione dall’affermazione della ricorrente sull’asserita parzialità della sua partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998. Invero, in risposta ai quesiti posti in udienza dal Tribunale in merito all’oggetto della sua partecipazione e alla sua completezza o parzialità, la ricorrente non ha dimostrato né che la sua partecipazione avesse un obiettivo diverso da quello degli altri partecipanti alla detta riunione, né di essersi pubblicamente dissociata dal contenuto di tale riunione, né ancora di aver apportato un qualsiasi elemento di prova in grado di dimostrare con un certo grado di certezza che, in base alle sue affermazioni, essa avrebbe partecipato parzialmente a detta riunione.

235    Semmai, riguardo all’asserita parzialità della sua partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, da un lato la ricorrente insiste sulla natura del tutto informale e assai rapida di tale riunione, dall’altro si avvale del contenuto del secondo paragrafo introduttivo che si trova in alto alla pagina 1159 del fascicolo e, infine, in udienza ha sostenuto che il sig. A. (Aragonesas), che rappresentava la ricorrente in tale riunione, l’avrebbe abbandonata per fare ritorno a Madrid.

236    Sulla natura informale della riunione illecita del 28 gennaio 1998, è sufficiente osservare che, come emerge dalle constatazioni esposte ai punti 230‑233 supra, a prescindere dalla forma assunta dalla detta riunione, il relativo oggetto era anticoncorrenziale e che la ricorrente non poteva ignorare né l’oggetto né la dimensione geografica dell’infrazione in parola.

237    Riguardo al contenuto del secondo paragrafo introduttivo, occorre innanzi tutto rilevare, come ammesso dalla Commissione in udienza, che il detto paragrafo non figurava nelle prime annotazioni manoscritte del sig. S. (FC), ma è stato aggiunto da quest’ultimo al momento della trascrizione in inglese delle summenzionate annotazioni. Dal suddetto contenuto emerge poi in maniera palese che in tale secondo paragrafo introduttivo il sig. S. ha riportato il contenuto di una conversazione telefonica fra i sigg. S. (FC) e L. (Arkema France) del 14 gennaio 1998.

238    Tanto dal suddetto paragrafo, quanto dalle annotazioni del sig. S. (FC) prese in occasione della succitata conversazione telefonica e riprodotte alla pagina 1147 del fascicolo della Commissione, risulta senza dubbio che in tale circostanza i sigg. S. (FC) e L. (Arkema France) avevano richiamato la partecipazione della ricorrente alla riunione illecita del 28 gennaio 1998 prevedendo che la detta partecipazione si sarebbe limitata alle discussioni sui mercati spagnolo, francese e portoghese. Tuttavia, va rilevato che né dalle annotazioni del sig. S. (FC), né dalle dichiarazioni della EKA emerge che la partecipazione della ricorrente sia stata effettivamente parziale.

239    Non può essere accolta l’affermazione della ricorrente, espressa in udienza in risposta a quesiti posti dal Tribunale per dimostrare la parzialità della sua partecipazione alla detta riunione, secondo cui il sig. A. (Aragonesas) aveva abbandonato quasi subito la riunione illecita del 28 gennaio 1998, in quanto il sig. A. aveva dovuto prendere un aereo per fare rientro a Madrid. Infatti, come osservato dalla Commissione in udienza, e altresì ritenuto pacifico dalla ricorrente nella medesima occasione, dalle risposte scritte della ricorrente a quesiti formulati dalla Commissione sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998, contenute in particolare alle pagine 12856 e 12857 del fascicolo della Commissione (v. allegato E. 1), emerge che la ricorrente ha espressamente affermato che, da un lato, dall'estratto conto di una carta di credito del sig. A. (Aragonesas) risultava che quest’ultimo era rimasto all’hotel Sheraton di Bruxelles la sera del 28 gennaio 1998 e, dall’altro, che, da annotazioni sull’estratto conto anzidetto si ricava, in primo luogo, che il motivo del suo spostamento a Bruxelles era una riunione ufficiale del CEFIC presso il medesimo albergo e, in secondo luogo, che questi aveva partecipato a una riunione a margine della detta riunione ufficiale, la cui data doveva essere identica a quella della riunione ufficiale. Pertanto, la ricorrente sostiene erroneamente che il sig. A. (Aragonesas) avesse lasciato quest’ultima riunione per rientrare in aereo a Madrid la sera stessa.

240    Infine, nelle sue risposte ai quesiti posti dal Tribunale, la ricorrente ha altrettanto erroneamente sostenuto che dal trattino 40 delle annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998 risultava l’assenza del sig. A. (Aragonesas) dalla detta riunione. Il suddetto trattino è formulato come segue: «[RISERVATO]». Invero, anche se le summenzionate annotazioni di cui al trattino anzidetto riportano effettivamente una valutazione di terzi delle funzioni della ricorrente, va tuttavia osservato che esse non consentono in ogni caso di concludere che il sig. A. (Aragonesas) avesse lasciato allora la riunione e ciò tanto meno per il fatto che manca palesemente l’unico elemento riferito dalla ricorrente per dimostrare l’asserita parzialità della sua partecipazione, come constatato al punto 239 supra.

241    Pertanto, occorre respingere in quanto infondato l’argomento della ricorrente secondo cui la sua partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998 sarebbe stata parziale.

242    In terzo luogo, posto che la ricorrente ha partecipato all’intera riunione illecita del 28 gennaio 1998, si deve necessariamente considerare che, poiché i partecipanti alla detta riunione, in tale occasione e in funzione della loro presenza sui mercati in questione, si sono scambiati informazioni non soltanto sulle proprie attività fuori dal SEE [v. trattini 1‑7, 33‑38 delle annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998], ma anche su vari mercati all’interno del SEE, ossia il Belgio, la Spagna, la Francia e il Portogallo [v. i trattini 9‑32 delle annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998] nonché la Finlandia, la Svezia, il Regno Unito e la Norvegia [v. i trattini 26 e 42‑48 delle annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998], la ricorrente non poteva ignorare che l’intesa a cui partecipava coprisse una parte sostanziale del SEE, come sostenuto dalla Commissione in particolare al punto 347 della decisione impugnata.

243    Dalle considerazioni sopra illustrate in primo luogo riguardo, da un lato, agli elementi di prova raccolti dalla Commissione sul contenuto delle discussioni durante la riunione illecita del 28 gennaio 1998 a cui ha partecipato la ricorrente e, dall’altro, all’ammissione di quest’ultima circa la sua partecipazione alla detta riunione, emerge che la Commissione ha dimostrato in modo giuridicamente valido la partecipazione della ricorrente alla riunione illecita del 28 gennaio 1998. Poiché, come emerge dal punto 78 della decisione impugnata (v. punto 19 supra), e senza che ciò sia stato contestato durante il procedimento amministrativo o dinanzi al Tribunale, i contatti volti a determinare i comportamenti dei membri dell’intesa sul mercato in previsione della negoziazione annuale dei contratti fra i produttori di clorato di sodio e i loro clienti si infittivano, di norma, al termine dell’anno precedente, o addirittura continuavano fino all’inizio dell’anno pertinente, è opportuno osservare che la prova riportata della partecipazione della ricorrente alla riunione illecita del 28 gennaio 1998 bastava a consentire alla Commissione di ritenere che la detta ricorrente avesse partecipato all’intesa nel 1998.

244    In secondo luogo, in merito ad altri elementi di prova che compongono il complesso degli indizi, ossia i tre riferimenti alla ricorrente, di cui al punto 349 della decisione impugnata, e le dichiarazioni della EKA, occorre rilevare che, come risulta dal punto 78 della decisione impugnata, i contatti fra i membri dell’intesa, da un lato, avevano luogo di norma alla fine di ogni anno civile, se non all’inizio dell’anno oggetto delle discussioni, e, dall’altro, avevano ad oggetto una ripartizione dei mercati in questione su base annua. Da tale osservazione – che la ricorrente non rimette in discussione – deriva che gli altri elementi di prova del complesso degli indizi riguardano contatti precisi e distribuiti nel tempo (ossia le conversazioni telefoniche del 16 dicembre 1996, del 4 dicembre 1998 e del 9 dicembre 1999, nonché la riunione del 14 ottobre 1997), che potevano riferirsi ad anni diversi dell’infrazione in parola (ossia, quanto alle suddette conversazioni telefoniche, agli anni 1997, 1999 e 2000, o addirittura, riguardo alla riunione del 14 ottobre 1997, al 1998).

245    Pertanto, oltre al fatto che, come osservato ai punti 204, 212 e 213 supra, gli altri elementi di prova non sono affidabili, e nonostante le osservazioni esposte al punto 243 supra sulle prove in merito all’anno civile 1998, i suddetti elementi sono eccessivamente scollegati e frammentari.

246    Ciò detto, alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 96 e 97 supra, occorre osservare che il complesso degli indizi invocato dalla Commissione, valutato nel suo insieme, non è sufficientemente preciso e concordante e, in particolare, non consente di svelare coincidenze o indizi per fondare la ferma convinzione, fosse anche attraverso deduzioni, che la ricorrente ha partecipato a tutte le infrazioni in parola, vale a dire dal 16 dicembre 1996 al 9 febbraio 2000. Per contro, si deve rilevare che la Commissione ha fornito la prova della partecipazione della ricorrente all’intesa soltanto per l’anno civile 1998.

247    Dev’essere pertanto accolta la prima parte del primo motivo, in quanto parzialmente fondata, poiché la Commissione ha commesso un errore nella decisione impugnata concludendo che la ricorrente avesse partecipato all’infrazione in parola nei periodi fra il 16 dicembre 1996 e il 27 gennaio 1998 e fra il 1° gennaio 1999 e il 9 febbraio 2000. Per il resto, occorre respingere la prima parte del primo motivo.

248    In conclusione, senza che sia necessario esaminare la fondatezza degli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno della seconda parte del primo motivo, relativa alla mancanza di prova sufficiente sull’asserita partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola, quale infrazione unica e continuata e riguardante l’intero SEE, dev’essere parzialmente accolto il primo motivo sollevato dalla ricorrente, essendo detta parte priva di oggetto, nella parte in cui la Commissione ha concluso per la partecipazione della ricorrente all’infrazione nei periodi compresi fra il 16 dicembre 1996 e il 27 gennaio 1998 e fra il 1° gennaio 1999 e il 9 febbraio 2000. Per il resto – e dunque in merito alla conclusione della Commissione sulla partecipazione all’infrazione dal 28 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 – il motivo anzidetto deve essere dichiarato infondato.

249    Occorre dunque annullare parzialmente l’art. 1, lett. g), della decisione impugnata nella parte in cui la Commissione ha considerato, quale periodo di durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola, i periodi compresi, da un lato, fra il 16 dicembre 1996 e il 27 gennaio 1998 e, dall’altro, fra il 1° gennaio 1999 e il 9 febbraio 2000.

2.     Sul secondo motivo, relativo a errori di diritto e di valutazione commessi dalla Commissione nella fase del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente

c)     Argomenti delle parti

250    La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso errori di diritto e di valutazione nella fase del calcolo dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta. Tale secondo motivo è suddiviso in tre parti relative, rispettivamente, da un lato, al carattere sproporzionato e discriminatorio dell’ammenda inflitta, dall’altro a un errore nel calcolo della durata dell’infrazione in parola e, infine, alla mancata presa in considerazione di circostanze attenuanti specifiche a favore della ricorrente.

251    In primo luogo, sul carattere asseritamente sproporzionato e discriminatorio dell’ammenda che le è stata inflitta, la ricorrente fa valere che la Commissione ha innanzi tutto commesso un errore di valutazione in merito alla determinazione della gravità dell’infrazione commessa, applicandole il medesimo grado di gravità dei capofila destinatari della decisione impugnata. Invero, la natura dell’infrazione commessa dalla ricorrente non sarebbe equiparabile a quella commessa dagli altri partecipanti all’intesa in parola. Pertanto, la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che la durata della sua partecipazione all’infrazione non era stata superiore a tre anni e mezzo, secondo le conclusioni dell’istituzione, che essa riguardava soltanto tre mercati geografici nazionali del SEE, che la sua quota di mercato era soltanto del 5%, che non aveva partecipato a un’infrazione unica e continuata e che diversi indizi dimostravano che non aveva effettivamente rispettato gli accordi asseriti.

252    Quale secondo punto, sul fondamento delle medesime considerazioni espresse al punto 251 supra, la Commissione non avrebbe dovuto includere nell’importo di base dell’ammenda un contributo di partecipazione ai sensi del punto 25 degli orientamenti del 2006 o almeno un contributo di partecipazione identico a quello applicato a tutti gli altri destinatari della decisione impugnata.

253    Pertanto, quale terzo punto, considerando, da un lato, lo stesso livello di gravità dell’infrazione commessa dalla ricorrente e, dall’altro, il medesimo contributo di partecipazione rispetto a quelli applicati agli altri partecipanti all’intesa in parola per fissare l’importo di base dell’ammenda che è stata loro irrogata, la Commissione non avrebbe tenuto conto delle peculiarità della partecipazione della ricorrente all’infrazione rispetto a quelle degli altri partecipanti. Ciò posto, l’istituzione avrebbe violato il principio di non discriminazione.

254    In secondo luogo, riguardo a un asserito errore della Commissione nel calcolo della durata dell’infrazione in parola, la ricorrente riprende gli argomenti già esposti in proposito nell’ambito del primo motivo sollevato. Essa aggiunge che, qualora il Tribunale decidesse per la partecipazione della ricorrente all’intesa in parola, da un lato la data d’inizio della detta partecipazione sarebbe determinata rispetto a quella della sua prima e unica partecipazione ad una riunione con i concorrenti, ossia la riunione illecita del 28 gennaio 1998, e, dall’altro, quella del termine della detta partecipazione corrisponderebbe almeno al mese di dicembre 1998.

255    In terzo luogo, la ricorrente addebita alla Commissione di non aver tenuto conto, conformemente alle disposizioni di cui al punto 2 B degli orientamenti del 2006, delle circostanze attenuanti a suo favore che avrebbero giustificato la riduzione dell’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta.

256    In particolare, da diversi passaggi degli elementi prodotti dalle società che hanno chiesto di poter usufruire del beneficio della comunicazione sulla cooperazione risulterebbe che essa non ha effettivamente rispettato gli accordi asseriti, conclusi dai capofila dell’intesa. Del resto, essa fa osservare che alcune informazioni presentate dalle suddette società circa i livelli dei prezzi e dei volumi attribuitile non corrisponderebbero alla sua condotta sul mercato.

257    La Commissione contesta l’insieme degli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno del secondo motivo.

d)     Giudizio del Tribunale

258    Alla luce delle conclusioni di cui al punto 247 supra, dev’essere innanzi tutto dichiarata la fondatezza della seconda parte del secondo motivo, relativa al fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione in merito al calcolo della durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione.

 Sulla violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione nella fase del calcolo dell’importo di base dell’ammenda

259    Nella prima parte del secondo motivo, la ricorrente fa valere una violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione nella fase della determinazione dell’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta, rispetto agli importi di base delle ammende inflitte agli altri partecipanti dell’intesa in parola.

260    In primo luogo, occorre rammentare che, in virtù dei punti 9‑11 degli orientamenti, il metodo impiegato dalla Commissione per fissare le ammende si compone di due fasi. Nella prima, la Commissione determina un importo di base per ciascuna impresa o associazione di imprese, nella seconda essa può adeguare tale importo di base aumentandolo o riducendolo in presenza di circostanze aggravanti o attenuanti proprie della partecipazione di ogni impresa interessata.

261    Più in dettaglio, riguardo alla prima fase del metodo per la fissazione delle ammende, dai punti 13‑25 degli orientamenti del 2006 emerge in particolare che l’importo di base dell’ammenda è connesso ad una proporzione del valore delle vendite dei beni o dei servizi realizzate dall’impresa durante l’ultimo anno intero della sua partecipazione all’infrazione, in rapporto diretto o indiretto con l’infrazione, nell’area geografica interessata all’interno del territorio del SEE, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione. Tale proporzione del valore delle vendite, che riflette il grado di gravità dell’infrazione, può essere fissata in generale ad un livello che può raggiungere il 30%, tenendo conto di fattori quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e la realizzazione o meno dell’infrazione. Al punto 23 degli orientamenti del 2006 è precisato che, per la loro stessa natura, gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza, per cui la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà di norma vicino al 30%. Infine, ai sensi delle disposizioni di cui al punto 25 degli orientamenti del 2006, a prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la Commissione può inserire nell’importo di base dell’ammenda un ulteriore importo o «entry right» (in prosieguo: il «contributo di partecipazione»), la cui somma è compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite. Il contributo anzidetto viene incluso, in caso di accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, al fine di dissuadere le imprese dal partecipare a tali accordi. La Commissione può applicarlo anche in caso di altre infrazioni. Conformemente alle disposizioni del medesimo punto 25 degli orientamenti del 2006, la proporzione del contributo di partecipazione, che si tratti di quello imposto in caso di accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione o di quello che può essere imposto negli altri casi, è determinata tenendo conto di un certo numero di fattori tra cui quelli identificati al punto 22 dei medesimi orientamenti.

262    Le disposizioni del punto 24 degli orientamenti del 2006 contengono quanto segue:

«Per tenere pienamente conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione, l’importo determinato in funzione del valore delle vendite (cfr. i punti da 20 a 23) sarà moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all’infrazione. I periodi di durata inferiore a un semestre saranno contati come metà anno, quelli di durata superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno, saranno contati come un anno intero».

263    In secondo luogo, nella fattispecie, la ricorrente contesta alla Commissione, in sostanza e fondandosi su varie peculiarità che la riguardano, di aver determinato l’importo di base della sua ammenda applicando, da un lato, lo stesso coefficiente di valutazione della gravità dell’infrazione, ossia il 19% (v. il punto 521 della decisione impugnata), e, dall’altro, lo stesso contributo di partecipazione del 19% applicati all’importo di base delle ammende inflitte agli altri concorrenti (v. il punto 523 della decisione impugnata).

264    In proposito va rilevato che dalla decisione impugnata, nonché dagli orientamenti del 2006, i cui principi sono applicati in detta decisione, e infine dalla giurisprudenza emerge che, se è vero che la gravità della violazione viene in un primo momento valutata in base agli elementi propri della violazione stessa, quali la sua natura, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e il fatto che essa sia stata attuata oppure no, in un secondo momento tale valutazione viene modulata in funzione di circostanze aggravanti o attenuanti proprie a ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T‑202/98, T‑204/98 e T‑207/98, Tate & Lyle e a./Commissione, Racc. pag. II‑2035, punto 109; 19 marzo 2003, causa T‑213/00, CMA CGM e a./Commissione, Racc. pag. II‑913, punto 401, nonché 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98, Atlantic Container Line e a./Commissione, Racc. pag. II‑3275, punto 1530).

265    Conseguentemente, alla luce dei richiami di cui ai punti 261 e 264 supra, lo scopo della prima fase del metodo per la fissazione dell’ammenda da parte della Commissione è stabilire l’importo di base dell’ammenda inflitta all’impresa interessata, applicando al valore delle vendite dei prodotti o servizi in parola sul mercato geografico in questione per ciascuna di esse un primo coefficiente moltiplicatore che riflette la gravità dell’infrazione, ede eventualmente anche un secondo coefficiente moltiplicatore diretto a dissuaderle dall’intraprendere nuovi comportamenti illeciti. Orbene, come risulta dagli orientamenti del 2006, ciascuno dei due coefficienti moltiplicatori è determinato alla luce di fattori che riflettono le peculiarità dell’infrazione considerata nella sua globalità, ossia in quanto riunisce il complesso dei comportamenti anticoncorrenziali di tutti i suoi partecipanti.

266    Pertanto, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, all’atto della determinazione dell’importo di questi due coefficienti moltiplicatori non è necessario tener conto delle peculiarità connesse all’infrazione commessa da ogni partecipante considerato individualmente. Tale constatazione è inoltre confermata dallo scopo della seconda fase del metodo di fissazione delle ammende, che, invece, mira proprio a tener conto delle circostanze aggravanti o attenuanti che caratterizzano, sotto il profilo individuale, il comportamento anticoncorrenziale di ciascuno dei partecipanti all’infrazione in parola. Pertanto, l’interpretazione della ricorrente circa i criteri di determinazione dei due coefficienti moltiplicatori, quali considerati durante la prima fase del metodo per la fissazione delle ammende, è manifestamente errata posto che, durante le due fasi del metodo di fissazione delle ammende, terrebbe conto delle medesime peculiarità di ogni partecipante.

267    Di conseguenza, i fattori elencati al punto 22 degli orientamenti del 2006 allo scopo di determinare al contempo il coefficiente moltiplicatore «gravità dell’infrazione» (punto 21 degli orientamenti del 2006) e il coefficiente moltiplicatore «contributo di partecipazione» (punto 25 degli orientamenti del 2006) hanno tutti lo scopo di valutare la violazione delle regole di concorrenza dell’Unione considerata nel suo insieme.

268    Per questo motivo, nella fattispecie, quanto, innanzi tutto, al fattore connesso alla natura dell’infrazione commessa dalla totalità dei concorrenti, al punto 512 della decisione impugnata la Commissione ha accertato che questi hanno concluso accordi di ripartizione dei mercati e di fissazione dei prezzi, accordi che rappresentano le più gravi restrizioni della concorrenza. Poi, riguardo al fattore connesso alla quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, al punto 513 della decisione impugnata la Commissione ha constatato che la detta quota di mercato ammontava al 90% all’interno del SEE. Peraltro, per quanto concerne il fattore connesso all’estensione geografica dell’infrazione, al punto 514 della decisione impugnata, la Commissione ha rammentato che i suoi effetti si sono fatti sentire su una parte sostanziale del territorio del SEE. Infine, riguardo al fattore connesso all’attuazione dell’infrazione, al punto 515 della decisione impugnata la Commissione ha affermato che, benché i risultati previsti non siano stati sempre ottenuti, gli accordi sono stati di norma attuati e tale attuazione veniva sorvegliata all’interno dell’intesa.

269    Inoltre, si deve rilevare che alcuni parametri di calcolo dell’importo di base dell’ammenda, considerati a partire dalla prima fase del metodo per la fissazione delle ammende, tengono conto della situazione specifica individuale di tutte le parti interessate. Si tratta dei due parametri oggettivi che si riferiscono, da un lato, al valore delle vendite dei prodotti o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno del SEE e, dall’altro, alla durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione globale in parola. Pertanto, come emerge dalle disposizioni di cui al punto 6 degli orientamenti del 2006, la combinazione del valore delle vendite a cui l’infrazione si riferisce, di tutte le imprese in parola e della durata della rispettiva partecipazione consente, sin dalla prima fase del metodo di fissazione dell’ammenda, di esprimere l’importanza economica dell’infrazione nel suo insieme nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato.

270    In terzo luogo, alla luce delle precedenti osservazioni, occorre valutare la fondatezza delle censure formulate dalla ricorrente circa la mancata presa in considerazione, in occasione della prima fase del metodo di fissazione dell’ammenda che le è stata irrogata, di diverse peculiarità della sua partecipazione all’infrazione in parola.

271    In primo luogo, riguardo alla durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione e al peso economico sul mercato interessato in termini di quote di mercato e di presenza soltanto su tre mercati nazionali del SEE, si deve necessariamente rilevare che, moltiplicando il valore delle vendite dei prodotti realizzate dalla ricorrente nel 1999 all’interno del SEE, e dunque nei tre mercati nazionali del SEE in cui essa vendeva clorato di sodio, per la durata della sua partecipazione all’infrazione in parola, come considerata dalla Commissione nella decisione impugnata, conformemente alle disposizioni del punto 24 degli orientamenti del 2006, ossia tre anni e mezzo, la Commissione ha tenuto conto, in questa prima fase del metodo per la fissazione delle ammende, del peso relativo della ricorrente nell’infrazione considerata nel suo insieme in termini di quote di mercato, di presenza sul territorio del SEE e di durata della partecipazione all’infrazione. Inoltre, e riguardo alle conclusioni tratte al punto 247 supra, nella fase dell’esame della domanda di riforma della decisione impugnata si dovrà tenere conto dell’errore di valutazione commesso dalla Commissione in merito alla determinazione della durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.

272    Pertanto, dev’essere respinto in quanto infondato l’argomento esposto dalla ricorrente relativo, in sostanza, al fatto che, durante la prima fase del metodo per la fissazione dell’ammenda che le è stata irrogata, la Commissione non ha tenuto conto del peso relativo della ricorrente nell’infrazione considerata nel suo insieme.

273    In secondo luogo, per quanto riguarda le censure formulate dalla ricorrente in merito alla mancata presa in considerazione da parte della Commissione, nella prima fase del metodo di fissazione dell’ammenda, del fatto che, da un lato, essa ha partecipato soltanto a uno dei 72 contatti anticoncorrenziali e, dall’altro, che essa non avrebbe attuato gli accordi conclusi fra i capofila dell’intesa in parola, in base alle considerazioni di cui al punto 264 supra, è sufficiente constatare che non risultano disposizioni degli orientamenti del 2006 secondo cui, in questa prima fase del metodo per la fissazione delle ammende, la Commissione sarebbe tenuta a prendere in considerazione siffatti elementi specifici di un soggetto che ha partecipato a un’infrazione alle norme di concorrenza dell’Unione europea. Infatti, la Commissione tiene conto di tali elementi soltanto nella seconda fase del detto metodo, e ciò in quanto circostanze aggravanti o attenuanti proprie a ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione. Conseguentemente, occorre respingere le suddette censure in quanto inconferenti.

274    Infine, in ogni caso, si deve osservare che, poiché in fase di determinazione dell’importo di base di ogni ammenda, considerata la gravità dell’infrazione e del contributo di partecipazione, la Commissione ha applicato i medesimi coefficienti moltiplicatori a tutte le imprese destinatarie della decisione impugnata, l’affermazione della ricorrente sull’asserita violazione del principio di parità di trattamento è viziata di fatto.

275    Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno della prima parte del secondo motivo, relativa alla violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione, in quanto parzialmente irrilevanti e parzialmente infondati.

 Sulle circostanze attenuanti

276    Occorre esaminare la fondatezza della terza parte del secondo motivo, relativa al fatto che la Commissione non avrebbe tenuto conto di circostanze attenuanti a favore della ricorrente.

277    In proposito, come risulta dalla giurisprudenza, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse all’infrazione stessa (sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 623, e Commissione/Anic Partecipazioni, citata al punto 127 supra, punto 150), al fine di stabilire se nei loro confronti sussistano circostanze aggravanti o attenuanti (sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa, T‑220/00, Cheil Jedang/Commissione, Racc. pag. II‑2473, punto 165).

278    Tale conclusione costituisce la logica conseguenza del principio di individualità delle pene e delle sanzioni, in virtù del quale un’impresa può essere sanzionata solo per i fatti che le vengono contestati individualmente, principio applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo che possa sfociare in sanzioni in forza delle regole comunitarie di concorrenza (sentenza Cheil Jedang/Commissione, citata al punto 277 supra, punto 185; v. anche, per quanto riguarda l’imputazione di un’ammenda, sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, Racc. pag. II‑3757, punto 63).

279    In proposito, occorre rilevare che i punti 28 e 29 degli orientamenti del 2006 prevedono una variazione dell’importo di base dell’ammenda in funzione di determinate circostanze aggravanti e attenuanti proprie di ciascuna impresa interessata.

280    In particolare, il punto 29 degli orientamenti del 2006 stabilisce un elenco non esaustivo di circostanze attenuanti che, in presenza di determinate condizioni, possono condurre a una riduzione dell’importo di base dell’ammenda.

281    È ben vero che questo elenco non fa più riferimento, tra le circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione, al ruolo passivo di un’impresa. Tuttavia, poiché l’elenco di cui al punto 29 degli orientamenti del 2006 non è esaustivo, tale ipotesi non può essere in linea di principio esclusa dalle circostanze che possono comportare una riduzione dell’importo di base dell’ammenda.

282    Nella fattispecie, occorre innanzi tutto ricordare che la Commissione ha correttamente affermato che la ricorrente ha partecipato all’infrazione nel periodo 28 gennaio 1998‑31 dicembre 1998.

283    La ricorrente poi, quali circostanze attenuanti di cui poter tenere conto, fa sostanzialmente valere, da un lato, il suo ruolo minore e dunque passivo nell’ambito della sua partecipazione all’infrazione e, dall’altro, il fatto di non avere effettivamente attuato gli accordi anticoncorrenziali conclusi dai capofila dell’intesa.

–       Sul ruolo passivo della ricorrente

284    Secondo la giurisprudenza, il ruolo passivo di un’impresa nella realizzazione dell’infrazione implica l’adozione da parte dell’impresa considerata di un «profilo basso», vale a dire una mancanza di partecipazione attiva all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali (sentenza Cheil Jedang/Commissione, citata al punto 277 supra, punto 167).

285    Sempre secondo la giurisprudenza, fra gli elementi tali da evidenziare il ruolo passivo di un’impresa in un’intesa, possono essere presi in considerazione il carattere notevolmente più sporadico delle sue partecipazioni alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II‑1129, punto 343), come anche il suo ingresso tardivo sul mercato che ha costituito oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione ad essa (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 dicembre 1985, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Stichting Sigarettenindustrie e a./Commissione, Racc. pag. 3831, punto 100), o ancora l’esistenza di dichiarazioni espresse in tal senso provenienti da rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑317/94, Weig/Commissione, Racc. pag. II‑1235, punto 264).

286    Certo, nella fattispecie, occorre innanzi tutto rilevare che dalla decisione impugnata risulta che, prima e dopo la riunione illecita del 28 gennaio 1998, hanno avuto luogo contatti fra vari membri dell’intesa, ai quali la ricorrente non ha partecipato, allo scopo di coordinare i loro tentativi di negoziazione per il 1998 con riferimento ai mercati spagnolo, portoghese e francese.

287    Per questo motivo, al punto 172 della decisione impugnata, la Commissione ha in particolare concluso che «(…) alla fine del 1997, la EKA, la Finnish Chemicals e la Atochem hanno rivisto i rispettivi volumi di vendita e le loro quote di mercato in Portogallo, Spagna e Francia (…)». Parimenti, ai punti 177‑180 della decisione impugnata, basandosi sulle annotazioni del sig. S. (FC), la Commissione riferisce il contenuto di quattro conversazioni telefoniche tenutesi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998, fra i sigg. S. (EKA) e S. (FC) ovvero fra i sigg. L. (Arkema France) e S. (FC), durante le quali, come concluso dalla Commissione al punto 181 della decisione impugnata, da un lato, «[RISERVATO]» e, dall’altro, «[RISERVATO]».

288    Tuttavia, la Commissione sostiene giustamente che, durante la riunione illecita del 28 gennaio 1998, i partecipanti, fra cui la ricorrente, si sono scambiati informazioni sensibili e, in ogni caso, hanno tentato di fissare i prezzi dei prodotti e di spartire fra loro le quote di mercato sui vari mercati del SEE e che, pertanto, l’oggetto della detta riunione costituisce una restrizione della concorrenza particolarmente grave.

289    Invero, tanto dalla decisione impugnata quanto dagli elementi del fascicolo della Commissione emerge che, nel 1998, proprio le discussioni tenutesi durante la riunione illecita del 28 gennaio 1998 hanno svolto un ruolo determinante nell’ambito delle negoziazioni fra i membri dell’intesa presenti sui mercati spagnolo, portoghese e francese, fra cui segnatamente la Aragonesas, sulla spartizione dei rispettivi volumi di vendita sui detti mercati e sulle rispettive politiche dei prezzi sui mercati spagnolo e portoghese.

290    Inoltre, dalle annotazioni del sig. S. (FC) emerge che, anche se la partecipazione della ricorrente alla riunione illecita del 28 gennaio 1998 costituiva un evento nuovo, quale sua prima partecipazione a una riunione dell’intesa, ciò non toglie che tale partecipazione sia stata attiva, posto che il sig. A. (Aragonesas), come risulta dalle constatazioni di cui ai punti 230‑233 supra, è chiaramente intervenuto contribuendo in misura non trascurabile e, in ogni caso, in maniera equivalente a quella degli altri partecipanti alla riunione, alle negoziazioni per sviluppare gli accordi anticoncorrenziali su ciascuno dei tre mercati (spagnolo, portoghese e francese). Pertanto, benché la ricorrente non abbia partecipato direttamente ad altri contatti con i membri dell’intesa riguardo al 1998, va osservato che le caratteristiche della detta partecipazione non sono tali da rivelare un qualsiasi ruolo passivo che, in tale occasione, la ricorrente avrebbe svolto.

291    Peraltro, è necessario osservare che, né dal fascicolo della Commissione, né dalla decisione impugnata, emerge una dichiarazione espressa dei rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione, tale da svelare il ruolo passivo della ricorrente in seno all’intesa nel corso del 1998.

292    Inoltre, anche ammettendo che la ricorrente abbia inteso avvalersi della circostanza attenuante derivante da un ingresso tardivo, ai sensi della giurisprudenza di cui al punto 285 supra, di una delle imprese interessate sul mercato colpito dall’infrazione, tale argomento sarebbe manifestamente irrilevante nella fattispecie. Infatti, anche se, come poc’anzi rilevato, la partecipazione della ricorrente all’infrazione è iniziata soltanto il 28 gennaio 1998, mentre quella delle altre destinatarie della decisione impugnata, secondo quest’ultima, risalirebbe al 21 settembre 1994, né dagli elementi del fascicolo, né dalla detta decisione risulta invece che essa sarebbe entrata tardivamente sul mercato del clorato di sodio. Al contrario, dai punti 25‑33 della decisione impugnata emerge che la Aragonesas, alla data della costituzione nel 1992, apparteneva alla divisione dei prodotti chimici del gruppo Uralita, divisione che si occupava del clorato di sodio.

293    Nemmeno può essere accolto l’argomento della Aragonesas che fa riferimento alla precedente prassi decisionale della Commissione. Infatti, secondo giurisprudenza costante, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nel fissare l’importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle norme in materia di concorrenza (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59; 11 dicembre 1996, causa T‑49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II‑1799, punto 53, e 21 ottobre 1997, causa T‑229/94, Deutsche Bahn/Commissione, Racc. pag. II‑1689, punto 127). Il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può pertanto impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 1/2003, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/89 a 103/80, Musique diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 109; sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-907, punto 309, e 14 maggio 1998, causa T‑304/94, Europa Carton/Commissione, Racc. pag. II-869, punto 89). Al contrario, l’efficace applicazione delle norme comunitarie della concorrenza implica che la Commissione possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, cit., punto 109, e sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-23/99, LR AF 1998/Commissione, Racc. pag. II-1705, punto 237).

294    In ogni caso, si deve ricordare che nella fattispecie, e contrariamente ad altre imprese che secondo la ricorrente avrebbero potuto partecipare all’intesa, quest’ultima ha espressamente riconosciuto di aver preso parte alla riunione illecita del 28 gennaio 1998 senza aver fornito alcuna prova dell’essersi dissociata dall’oggetto anticoncorrenziale della detta riunione.

295    Pertanto, va respinto l’argomento della ricorrente secondo cui essa avrebbe svolto un ruolo minore e passivo in seno all’intesa nel 1998.

–       Sulla mancata applicazione degli accordi

296    È importante verificare se le circostanze fatte valere dalla ricorrente siano idonee a dimostrare che essa, durante il periodo nel corso del quale ha aderito agli accordi illeciti, ossia fra il 28 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, si sia effettivamente sottratta all’applicazione di questi ultimi adottando un comportamento concorrenziale sul mercato (v., in tal senso, sentenze Cimenteries CBR e a./Commissione, citata al punto 103 supra, punti 4872-4874, e Cheil Jedang/Commissione, citata al punto 277 supra, punto 192).

297    Secondo costante giurisprudenza, la circostanza che un’impresa, di cui sia dimostrata la partecipazione ad una concertazione in materia di prezzi con i suoi concorrenti, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione alla stregua di una circostanza attenuante in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere. Infatti, un’impresa che persegua, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente cercare di avvalersi dell’intesa a proprio vantaggio (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑308/94, Cascades SA/Commissione, Racc. pag. II‑925, punto 230, e Cheil Jedang/Commissione, citata al punto 277 supra, punto 190).

298    Nella fattispecie, è sufficiente osservare che gli elementi forniti dalla ricorrente non consentono di ritenere che il suo comportamento concreto sul mercato abbia potuto contrastare gli esiti anticoncorrenziali dell’infrazione accertata. In particolare, a sostegno della presente censura, la ricorrente fa valere che da diversi passaggi delle dichiarazioni delle società che hanno chiesto di usufruire del beneficio della comunicazione sulla cooperazione risulterebbe che la ricorrente non abbia effettivamente applicato gli accordi conclusi fra i capofila del mercato.

299    Orbene, l’unico passaggio di tali dichiarazioni, citato dalla ricorrente, in grado di riferire il contenuto di un contatto che avrebbe potuto influire per il 1998 è relativo alle dichiarazioni della EKA del 2006 e riguarda la riunione di Turku del 14 ottobre 1997, fra la EKA e la FC, in cui i partecipanti avrebbero concordato «[RISERVATO]». Tuttavia, come già osservato ai punti 209‑213 supra, da un lato, dal contenuto di tale dichiarazione risulta unicamente che la EKA e la FC si erano messe d’accordo per osservare le reazioni degli altri concorrenti in caso di aumento dei prezzi delle prime due e, dall’altro, che non può escludersi che, in virtù dei comportamenti degli operatori su un mercato concorrenziale, se uno di essi dovesse perdere quote nel suddetto mercato a causa della penetrazione di un concorrente al suo interno, sarebbe logico che questi cercasse clienti nei mercati vicini.

300    Occorre altresì osservare che la ricorrente ha espressamente indicato nelle sue memorie, come riferito al punto 254 supra, che, qualora il Tribunale concluda per la sua partecipazione all’intesa, questa avrebbe potuto avere inizio soltanto il 28 gennaio 1998 e sarebbe terminata a dicembre 1998. Tuttavia, la ricorrente non ha comunicato al Tribunale alcun elemento di prova che potesse dimostrare che nel periodo fra il 28 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998 essa si sarebbe effettivamente sottratta alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato. Gli unici elementi forniti a tal fine dalla ricorrente riguardano soltanto i propri volumi di vendita verso i propri clienti in Francia, Portogallo e Spagna nel 1999 e nel 2000, nonché i suoi prezzi praticati a diversi clienti in Spagna e Portogallo nel corso degli stessi anni.

301    Pertanto, va respinto l’argomento relativo alla mancata applicazione degli accordi durante il periodo in cui la ricorrente ha partecipato all’infrazione.

302    Da tutte le osservazioni che precedono deriva che il secondo motivo deve essere parzialemente accolto, dal momento che la durata dell’infrazione commessa dalla ricorrente su cui si è fondata la Commissione ai fini del calcolo dell’ammenda inflittale è errata. Per il resto, il secondo motivodeve essere respinto.

303    In conclusione, occorre accogliere parzialmente la domanda di annullamento della decisione impugnata laddove, da un lato, al suo art. 1 la Commissione conclude per la partecipazione della ricorrente all’infrazione nei periodi compresi fra il 16 dicembre 1996 e il 27 gennaio 1998 e fra il 1° gennaio 1999 e il 9 febbraio 2000 e, dall’altro, al suoart. 2 la Commissione fissa l’importo dell’ammenda in EUR 9 900 000.

B –  Sulla domanda di riforma degli artt. 1 e 2 della decisione impugnata

1.     Argomenti delle parti

304    In subordine, nel secondo capo delle conclusioni la ricorrente chiede al Tribunale, qualora non dovesse accogliere integralmente la propria domanda di annullamento, di riformare gli artt. 1 e 2 della decisione impugnata, allo scopo di ridurre sensibilmente l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.

305    La Commissione si oppone alle istanze della ricorrente.

2.     Giudizio del Tribunale

306    Dalla giurisprudenza risulta che la circostanza che dall’esame dei motivi sollevati avverso la legittimità di una decisione della Commissione che ha inflitto un’ammenda per violazione delle regole dell’Unione in materia di concorrenza emerga un profilo di illegittimità non esonera il Tribunale dal verificare se, in funzione delle conseguenze della detta illegittimità ed esercitando la propria competenza estesa al merito, esso debba riformare la decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑59/02, Archer Daniels Midland/Commissione, Racc. pag. II-3627, punto 443).

307    Tenuto conto, da un lato, dell’illegittimità contestata in merito alla durata della partecipazione della ricorrente all’intesa in parola e, pertanto, dall’altro, delle conclusioni tratte dal Tribunale al punto 303 supra circa l’annullamento parziale della decisione impugnata, conclusioni per cui spetta alla Commissione trarre tutte le conseguenze nell’ambito dell’esecuzione della presente sentenza, non occorre, nella fattispecie, accogliere le conclusioni dirette alla riforma della decisone impugnata presentate dalla ricorrente.

308    Nella fattispecie, pertanto, non è necessario esercitare la competenza anche di merito del Tribunale modificando l’art. 2, lett. f), della decisione impugnata.

 Sulle spese

309    Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

310    Nella fattispecie, poiché la ricorrente ha ottenuto l’annullamento parziale della decisione impugnata, che si avvicina a quanto richiesto nell’ambito del suo ricorso, va dichiarato che il ricorso anzidetto è stato per buona parte accolto dal Tribunale.

311    Pertanto, alla luce delle circostanze di cui al caso di specie, occorre affermare che la Commissione sopporterà i due terzi delle spese della ricorrente e la metà delle proprie spese, mentre la ricorrente sopporterà un terzo delle proprie spese e la metà di quelle della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’art. 1, lett. g), della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C (2008) 2626 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio), è annullato nella parte in cui la Commissione delle Comunità europee vi ha constatato un’infrazione, da parte della Aragonesas Industrias y Energía, SAU, per i periodi compresi, da un lato, tra il 16 dicembre 1996 e il 27 gennaio 1998 e, dall’altro, tra il 1° gennaio 1999 e il 9 febbraio 2000.

2)      L’art. 2, lett. f), della decisione C (2008) 2626 def. è annullato nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda a EUR 9 900 000.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      La Aragonesas Industrias y Energía è condannata a sopportare un terzo delle proprie spese e la metà delle spese della Commissione.

5)      La Commissione è condannata a sopportare la metà delle proprie spese e due terzi delle spese della Aragonesas Industrias y Energía.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

A –  Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

1.  Sul primo motivo, relativo a errori di diritto e di valutazione in quanto la Commissione ha stabilito che la ricorrente ha partecipato all’infrazione nel periodo compreso fra il 16 dicembre 1996 e il 9 febbraio 2000

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

Osservazioni generali sulla prova

Elementi di prova considerati nella decisione impugnata riguardanti la partecipazione della ricorrente all’infrazione di cui trattasi

–  Osservazioni preliminari

–  Elementi di prova inizialmente considerati dalla Commissione nella decisione impugnata nella fase preliminare del procedimento amministrativo

–  Elementi di prova di cui la Commissione ha espressamente tenuto conto nella decisione impugnata al termine del contraddittorio del procedimento amministrativo

–  Interpretazione del punto 352 della decisione impugnata

–  Conclusione sull’identificazione degli elementi di prova considerati a carico della ricorrente per la sua asserita partecipazione all’infrazione di cui trattasi

Sul valore probatorio degli elementi di prova a carico della ricorrente

–  Sulle prove scritte contemporanee alla partecipazione diretta della ricorrente all’infrazione di cui trattasi

–  Sulle dichiarazioni della FC e della EKA

–  Sull’ammissione della ricorrente in merito alla sua partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998

Sul carattere preciso e concordante del complesso degli indizi invocato dalla Commissione per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione di cui trattasi

2.  Sul secondo motivo, relativo a errori di diritto e di valutazione commessi dalla Commissione nella fase del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente

c)  Argomenti delle parti

d)  Giudizio del Tribunale

Sulla violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione nella fase del calcolo dell’importo di base dell’ammenda

Sulle circostanze attenuanti

–  Sul ruolo passivo della ricorrente

–  Sulla mancata applicazione degli accordi

B –  Sulla domanda di riforma degli artt. 1 e 2 della decisione impugnata

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.


1 – Informazioni riservate celate.