Language of document : ECLI:EU:T:2014:154





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 marzo 2014 – Deutsche Bank / UAMI (Leistung aus Leidenschaft)

(causa T‑539/11)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo Leistung aus Leidenschaft – Marchio costituito da uno slogan pubblicitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»

1.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1ª frase) (v. punto 13)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, e 75) (v. punti 14, 15)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Formula promozionale a carattere elogiativo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punto 29)

4.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo del segno – Marchio composto da più elementi – Possibilità per l’autorità competente di procedere a un esame di ciascuno degli elementi costituitivi del marchio – Necessità di prendere in considerazione l’impressione globale che la combinazione suscita nel pubblico pertinente [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punto 36)

5.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio denominativo Leistung aus Leidenschaft [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 41‑47)

6.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione della sola normativa comunitaria – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi – Decisioni non vincolanti per gli organi comunitari (v. punto 53)

7.                     Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio (v. punti 61‑63)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 agosto 2011 (procedimento R 188/2011‑4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Leistung aus Leidenschaft come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Deutsche Bank AG è condannata alle spese.