Language of document : ECLI:EU:T:2015:188

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

25 marzo 2015 (*)

«Aiuti di Stato – Sanità pubblica – Aiuti concessi a favore del finanziamento di test diagnostici relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini – Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Atto lesivo – Ricevibilità – Nozione di vantaggio – Nozione di selettività»

Nella causa T‑538/11,

Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da L. Van den Hende, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da H. van Vliet e S. Thomas, successivamente da H. van Vliet e S. Noë, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione 2011/678/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini cui il Belgio ha dato esecuzione [aiuto di Stato C 44/08 (ex NN 45/04)] (GU L 274, pag. 36),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová e E. Buttigieg (relatore), giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

 Regolamento n. 999/2001

1        Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147, pag. 1), è stato adottato sul fondamento dell’articolo 152, paragrafo 4, lettera b), CE. Come emerge dal suo considerando 2, tale regolamento mira all’adozione di norme specifiche per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), tra cui l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), in considerazione della gravità dei rischi che esse presentano per la salute umana e animale.

2        L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 999/2001, intitolato «Sistema di sorveglianza», stabilisce quanto segue:

«Ogni Stato membro attua un programma annuale per la sorveglianza della BSE e dello scrapie, conformemente a quanto indicato nell’allegato III, capitolo A. Di tale programma fa parte integrante una procedura di screening che prevede il ricorso ai test diagnostici rapidi».

3        L’allegato III, capitolo A, parte I, della versione originale del regolamento n. 999/2001, stabiliva le condizioni minime applicabili ad un programma di sorveglianza della BSE nei bovini. In particolare, esso prevedeva la selezione di determinate subpopolazioni di bovini di età superiore a 30 mesi, compresi quelli soggetti a macellazione normale per il consumo umano, ai fini di tale programma.

4        Inoltre, l’allegato III, capitolo A, parte IV, della versione originale del regolamento n. 999/2001, disponeva quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono che nessuna parte delle carcasse degli animali oggetto di campionamento ai sensi del presente allegato sia utilizzata ai fini della produzione di alimenti destinati al consumo umano, mangimi e fertilizzanti finché non è stato reso noto l’esito negativo degli esami di laboratorio».

5        Il regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, che modifica gli allegati III, X e XI del regolamento n. 999/2001 (GU L 173, pag. 12), ha esteso, a decorrere dal 1º luglio 2001, l’obbligo di screening della BSE mediante test diagnostici rapidi a tutti i bovini di età superiore a 24 mesi macellati d’urgenza.

6        Il regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002, che modifica gli allegati III, VII e XI del regolamento n. 999/2001 (GU L 225, pag. 3), ha esteso il medesimo obbligo ai bovini di età superiore a 24 mesi morti o macellati a fini diversi, segnatamente, dal consumo umano.

 Orientamenti TSE

7        Nel 2002 la Commissione delle Comunità europee ha adottato gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (GU C 324, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti TSE»).

8        Il paragrafo 12 degli orientamenti TSE precisa che questi ultimi «si applicano agli aiuti di Stato destinati a coprire i costi inerenti ai test TSE, ai capi morti e ai rifiuti dei macelli, concessi a soggetti operanti nell’ambito della produzione, trasformazione e commercializzazione di animali e prodotti di origine animale di cui all’allegato I del trattato».

9        Per quanto riguarda in particolare i test TSE, i paragrafi da 23 a 25 degli orientamenti TSE affermano quanto segue:

«23.      Al fine di promuovere l’adozione di misure per la tutela della salute umana e animale, la Commissione ha deciso di continuare ad autorizzare aiuti di Stato fino al 100% del costo dei test TSE, conformemente ai principi del capitolo 11.4 degli orientamenti agricoli.

24.      (…) a decorrere dal 1º gennaio 2003, l’intervento totale pubblico, diretto e indiretto, compresi i contributi comunitari, relativo ai test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano non può superare i 40 EUR per test. L’obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione nazionale o sulla normativa comunitaria. L’importo si riferisce ai costi totali dell’analisi, ossia il kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l’analisi, la conservazione e la distruzione del campione. Tale importo potrebbe essere ridotto in futuro, parallelamente all’evoluzione dei costi del test.

25.      Il contributo statale alle spese relative ai test TSE dev’essere versato all’operatore presso il quale devono essere prelevati i campioni per i test. Tuttavia, per agevolare la gestione di siffatti aiuti di Stato, l’aiuto può essere versato in alternativa ai laboratori, purché possa essere idoneamente dimostrato che l’importo dell’aiuto di Stato è trasferito integralmente all’operatore. In ogni caso, l’aiuto di Stato percepito, direttamente o indirettamente, dall’operatore, presso il quale devono essere prelevati i campioni per i test, deve trovare riscontro nei prezzi proporzionalmente inferiori addebitati dall’operatore in questione».

10      Infine, riguardo agli aiuti di Stato destinati a coprire i costi dei test TSE e BSE illegittimamente concessi prima del 1º gennaio 2003, il paragrafo 45 degli orientamenti TSE stabilisce che la Commissione valuta la loro compatibilità alla luce del punto 11.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU 2000, C 28, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti agricoli 2000-2006») e della sua prassi dal 2001 in poi, ammettendo aiuti fino al 100%.

 Fatti

 Procedimento dinanzi alla Commissione

11      Nei mesi di gennaio e febbraio del 2004 la Commissione ha ricevuto reclami in merito a un progetto di regio decreto diretto a introdurre in Belgio un tributo parafiscale per finanziare i test BSE.

12      La Commissione, con lettera del 27 gennaio 2004, ha chiesto al Regno del Belgio di fornirle informazioni al riguardo.

13      Il Regno del Belgio ha risposto a tale richiesta di informazioni con lettera del 6 febbraio 2004. Esso ha comunicato, in particolare, alla Commissione che dal 1º gennaio 2001 i test BSE erano obbligatori in Belgio per i bovini di età superiore a 30 mesi e per i bovini di età superiore a 24 mesi sottoposti a macellazione d’urgenza, sul fondamento del regolamento n. 999/2001. Inoltre, esso ha precisato che dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001 il costo dei test BSE obbligatori era stato preso a carico dall’Erario e, dal 1º gennaio 2002, dal Bureau d’intervention et de restitution belge (Ufficio belga per le misure di intervento e le restituzioni nell’ambito dell’agricoltura; in prosieguo: il «BIRB»).

14      Al contempo, con lettera del 23 gennaio 2004, registrata il 28, il Regno del Belgio ha notificato un progetto di regio decreto relativo al finanziamento dei test TSE sugli animali. Tale provvedimento è stato registrato con il numero N 54/04.

15      Dal momento che il progetto di regio decreto di cui trattasi aveva indicato che erano già stati concessi degli aiuti e prelevati tributi dal 1º gennaio 2002, il provvedimento è stato registrato il 19 luglio 2004 come non notificato con il numero NN 45/04.

16      Con lettera del 26 novembre 2008, la Commissione ha notificato al Regno del Belgio la propria decisione di avviare il procedimento formale di esame previsto all’articolo 88, paragrafo 2, CE rispetto al finanziamento dei test TSE effettuati in Belgio dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2005, e ha invitato i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni. La decisione di avviare il procedimento formale di esame è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 gennaio 2009 (GU C 11, pag. 8).

17      I terzi interessati non hanno presentato osservazioni.

18      Il Regno del Belgio ha comunicato le proprie osservazioni alla Commissione con lettera del 25 febbraio 2009.

 Decisione impugnata

19      Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/678/UE, relativa all’aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle TSE nei bovini cui il Belgio ha dato esecuzione [aiuto di Stato C 44/08 (ex NN 45/04)] (GU L 274, pag. 36; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

20      In primo luogo, la Commissione ha esaminato il sistema belga di finanziamento dei test BSE obbligatori al fine di verificare se quest’ultimo soddisfacesse le quattro condizioni cumulative per l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

21      Al riguardo, in un primo momento, la Commissione ha affermato che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001 i test BSE obbligatori erano stati finanziati interamente dall’Erario e, dal 1º gennaio 2002 al 30 giugno 2004, dal BIRB, vale a dire da un organismo federale pubblico con personalità giuridica, facente capo al ministre de l’Agriculture et des Classes moyennes belge (Ministro belga dell’Agricoltura e delle Classi medie) e che dispone di fondi governativi iscritti nel bilancio per le sue funzioni di controllo a livello federale, nonché di alcune entrate proprie. Inoltre, essa ha rilevato che dal 1º luglio al 30 novembre 2004 i test BSE obbligatori erano stati finanziati dall’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare; in prosieguo: l’«AFSCA»), ovvero da un istituto pubblico dotato di personalità giuridica che, in applicazione della legge del 4 febbraio 2000 relativa alla creazione dell’AFSCA, era finanziato da entrate di varia natura, come oneri remunerativi (ossia oneri fiscali), contributi (ossia tributi parafiscali), gettito proveniente da sanzioni amministrative, donazioni e lasciti ecc. Infine, per il periodo compreso tra il 1º dicembre 2004 e il 31 dicembre 2005, la Commissione ha dichiarato che i test BSE obbligatori erano stati finanziati, da un lato, mediante un onere di EUR 10,70 imposto per ogni bovino controllato, versato dai macelli e ripercosso sui clienti di questi ultimi e, dall’altro, mediante un finanziamento dell’AFSCA proveniente dalle sue riserve e dall’anticipo rimborsabile messo a disposizione dall’Erario.

22      La Commissione ha quindi concluso, da un lato, che dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2005 i test BSE obbligatori erano stati finanziati con risorse statali e, dall’altro, che la parte dell’importo di questi test finanziata, dal 1º dicembre 2004, mediante l’onere di EUR 10,70 per ogni bovino controllato, non era stata finanziata mediante risorse statali.

23      In un secondo momento, la Commissione ha verificato se il sistema belga di finanziamento dei test BSE obbligatori avesse procurato un vantaggio economico selettivo a determinate imprese o produzioni.

24      Per quanto riguarda, anzitutto, il finanziamento dei test BSE obbligatori mediante risorse statali, tra cui i contributi, la Commissione ha affermato che il costo dei controlli obbligatori relativi alla produzione o alla commercializzazione dei prodotti era un onere che gravava normalmente sul bilancio di un’impresa. Di conseguenza, a suo parere, la presa in carico del costo di detti test da parte del Regno del Belgio a decorrere dal 1º gennaio 2001 aveva conferito un vantaggio agli allevatori, ai macelli e alle altre entità che lavoravano, maneggiavano, vendevano o commercializzavano prodotti derivanti dai bovini sottoposti a detti test. In proposito, essa ha rilevato che il prezzo dei medesimi test era stato pagato direttamente ai laboratori, i quali erano incaricati di effettuarli su richiesta dei macelli, che ne fatturavano il costo all’AFSCA.

25      Inoltre, la Commissione ha considerato che la condizione di selettività era soddisfatta, poiché il vantaggio sopra descritto era riservato unicamente al settore «dell’allevamento degli animali sottoposti ai test BSE».

26      Per quanto riguarda, poi, il finanziamento dei test BSE obbligatori mediante oneri, ossia tributi versati dagli operatori del settore, la Commissione ha osservato che con esso non era stato conferito alcun vantaggio agli operatori della filiera bovina, in quanto tali oneri erano stati pagati dai beneficiari dei servizi forniti dall’AFSCA, servizi che essi avevano la funzione di remunerare.

27      In un terzo momento, la Commissione ha rilevato che la misura di cui trattasi aveva falsato o minacciato di falsare la concorrenza e aveva inciso sugli scambi tra gli Stati membri.

28      Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il finanziamento dei test BSE obbligatori mediante risorse statali costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

29      In secondo luogo, la Commissione ha osservato che l’aiuto di cui trattasi era illegittimo per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2001 e il 30 giugno 2004, in quanto detto aiuto era stato concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

30      In proposito, la Commissione ha rilevato che dal 1º gennaio 2003 l’aiuto in esame era coperto dall’esenzione dall’obbligo di notifica previsto dal regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all’applicazione degli articoli [107 TFUE] e [108 TFUE] agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (GU 2004, L 1, pag. 1). Tuttavia, essa ha constatato che le condizioni poste dal regolamento sopraccitato non erano state rispettate nel caso di specie e che pertanto detto aiuto era illegittimo.

31      In terzo luogo, la Commissione ha verificato se esistesse un vincolo di destinazione tra il gettito dei contributi destinati al finanziamento da parte dell’AFSCA, prelevati dal 1º luglio 2004, e il finanziamento dei test BSE obbligatori. Non avendo constatato l’esistenza di un vincolo del genere, essa ha concluso che i contributi non formavano parte integrante dell’aiuto di cui trattasi.

32      In quarto luogo, la Commissione ha valutato la compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato interno. Essa ha quindi verificato se le condizioni poste dagli orientamenti TSE fossero state rispettate nel caso di specie.

33      Per quanto riguarda, da un lato, il finanziamento dei test BSE obbligatori concesso illegittimamente prima del 1º gennaio 2003, vale a dire prima dell’entrata in vigore degli orientamenti TSE, la Commissione ha rilevato che le condizioni poste al punto 11.4 degli orientamenti agricoli 2000-2006, cui rinvia il paragrafo 45 degli orientamenti TSE, erano soddisfatte. Di conseguenza, essa ha concluso che gli aiuti concessi nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002 erano compatibili con il mercato interno.

34      Per quanto concerne, dall’altro, il finanziamento dei test BSE obbligatori concesso tra il 1º gennaio 2003 e il 31 dicembre 2005, la Commissione ha considerato che solo la condizione posta al paragrafo 24 degli orientamenti TSE, vale a dire il non superamento da parte degli aiuti nazionali e comunitari dell’importo massimo di EUR 40 per test, non era stata rispettata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2003 e il 30 giugno 2004. Al riguardo, essa ha rilevato che l’importo totale eccedentario ammontava a EUR 6 619 810,74.

35      In quinto e ultimo luogo, la Commissione ha affermato che il sistema di recupero degli aiuti che eccedevano l’importo di EUR 40 per test proposto dal Regno del Belgio non era conforme alle norme in materia di recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili.

36      In conclusione, la Commissione ha considerato che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2001 e il 30 giugno 2004 il Regno del Belgio aveva illegittimamente dato esecuzione all’aiuto per il finanziamento dei test BSE obbligatori in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

37      Inoltre, la Commissione ha rilevato che l’aiuto era compatibile con il mercato interno, ad eccezione degli importi eccedenti il limite massimo di EUR 40 per test, concessi nel periodo compreso tra il 1º  gennaio 2003 e il 30 giugno 2004.

38      Infine, la Commissione ha disposto il recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili, ad eccezione di quelli concessi per progetti specifici che al momento della concessione rispettavano tutte le condizioni stabilite dal regolamento de minimis applicabile.

39      Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

«Articolo 1

1.      Le misure finanziate con le retribuzioni non costituiscono un aiuto.

2.      Il finanziamento dei test BSE con risorse statali costituisce un aiuto compatibile con il mercato interno a favore di agricoltori, macelli e altre entità che lavorano, maneggiano, vendono o commercializzano prodotti derivanti dai bovini sottoposti ai test BSE obbligatori per il periodo dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 e dal 1º luglio 2004 al 31 dicembre 2005.

3.      Il finanziamento dei test BSE con fondi statali per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2003 e il 30 giugno 2004 costituisce un aiuto compatibile con il mercato interno a favore di agricoltori, macelli e altre entità che lavorano, maneggiano, vendono o commercializzano prodotti derivanti da bovini e sottoposti al test BSE obbligatorio per importi inferiori a 40 [euro] per test. Gli aiuti oltre l’importo massimo di 40 [euro] per test sono incompatibili con il mercato interno e devono essere recuperati, ad eccezione di quelli concessi per progetti specifici che al momento della concessione rispettavano tutte le condizioni stabilite dal regolamento de minimis applicabile.

4.      Il Belgio ha illegalmente dato esecuzione all’aiuto per il finanziamento dei test BSE in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE durante il periodo compreso tra il 1º gennaio 2001 e il 30 giugno 2004.

Articolo 2

1.      Il Belgio adotta ogni provvedimento necessario a recuperare presso i beneficiari gli aiuti illegali e incompatibili ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 3 e 4.

(…)

Articolo 3

Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, è immediato ed effettivo.

Il Belgio garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione il Belgio fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a)      un elenco dei beneficiari che ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 3 e 4, hanno ottenuto aiuti nonché l’ammontare complessivo degli aiuti che ciascuno di essi ha ottenuto;

b)      l’importo totale (capitale e interessi) da recuperare presso i beneficiari;

(…)

Articolo 5

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione».

 Procedimento e conclusioni delle parti

40      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 ottobre 2011, il Regno del Belgio ha proposto il presente ricorso.

41      Il Regno del Belgio chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata ad eccezione dell’articolo 1, paragrafo 1, del suo dispositivo;

–        condannare la Commissione alle spese.

42      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare il Regno del Belgio alle spese.

43      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del suo regolamento di procedura, ha chiesto alle parti di rispondere per iscritto ad alcuni quesiti. Le parti hanno ottemperato a tali misure di organizzazione del procedimento nei termini impartiti.

44      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 5 settembre 2014.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

45      Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità in forza dell’articolo 114 del regolamento di procedura, la Commissione chiede al Tribunale di dichiarare il presente ricorso irricevibile nella parte in cui è diretto contro l’articolo 1, paragrafo 2, e paragrafo 3, prima frase, della decisione impugnata, che qualifica la misura di cui trattasi come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno. In proposito, essa fa valere sostanzialmente che questa parte del dispositivo non è un atto impugnabile in forza dell’articolo 263 TFUE, in quanto non produce effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del Regno del Belgio.

46      Nella replica, il Regno del Belgio ha affermato la ricevibilità del ricorso, in particolare nella parte in cui era diretto contro l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione impugnata.

47      Risulta da costante giurisprudenza, sviluppata nell’ambito di ricorsi di annullamento proposti da Stati membri o da istituzioni, che sono considerati atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni e intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti (sentenze del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, Racc., EU:C:1971:32, punto 42; del 2 marzo 1994, Parlamento/Consiglio, C‑316/91, Racc., EU:C:1994:76, punto 8, e del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, Racc., EU:C:2011:656, punto 36). Dalla giurisprudenza risulta inoltre che uno Stato membro è legittimato a proporre un ricorso di annullamento di un atto che produce effetti giuridici vincolanti, senza dover dimostrare un interesse ad agire (sentenze Deutsche Post e Germania/Commissione, cit., EU:C:2011:656, punto 36, e del 20 settembre 2012, Francia/Commissione, T‑154/10, Racc., EU:T:2012:452, punto 37).

48      Di conseguenza, al fine di valutare se la decisione controversa sia impugnabile, occorre esaminare se quest’ultima costituisca un atto diretto a produrre effetti giuridici vincolanti (v., in tal senso, sentenza Deutsche Post e Germania/Commissione, punto 47 supra, EU:C:2011:656, punto 40), il che va determinato in base al suo contenuto sostanziale (sentenza Francia/Commissione, punto 47 supra, EU:T:2012:452, punto 37).

49      Nel caso di specie, l’articolo 1, paragrafo 2. e paragrafo 3, prima frase, della decisione impugnata, che qualifica la misura di cui trattasi come aiuto di Stato e la dichiara in parte compatibile con il mercato interno, è necessariamente diretto a produrre effetti giuridici vincolanti e costituisce, pertanto, un atto impugnabile in forza dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi, C‑279/08 P, Racc., EU:C:2011:551, punti da 35 a 42).

50      La giurisprudenza citata dalla Commissione non può inficiare detta conclusione.

51      Per quanto riguarda, anzitutto, la causa che ha dato luogo all’ordinanza del 28 gennaio 2004, Paesi Bassi/Commissione (C‑164/02, Racc., EU:C:2004:54), è sufficiente constatare che il motivo che aveva portato a dichiarare irricevibile il ricorso del Regno dei Paesi Bassi diretto contro una decisione della Commissione di accertamento della compatibilità di una misura di aiuto con il mercato interno era costituito dal fatto che detto Stato membro aveva chiesto l’annullamento della decisione di cui trattasi «nella parte in cui la Commissione conclude[va] che i contributi assegnati alle autorità portuali (…) costitui[vano] aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE», mentre tale conclusione non figurava nel dispositivo della medesima decisione.

52      Contrariamente, poi, a quanto sostiene la Commissione, la Corte non ha considerato, nella sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 49 supra (EU:C:2011:551), che l’espressa opposizione di uno Stato membro alla qualificazione come aiuto di Stato di una misura, in particolare al momento della notifica, costituisce un elemento «determinante» ai fini della ricevibilità del ricorso diretto da tale Stato contro una decisione che dichiara detta misura compatibile con il mercato interno.

53      Infatti, si deve rilevare che nella sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 49 supra (EU:C:2011:551), la Corte ha dichiarato che una decisione fondata sui paragrafi 1 e 3 dell’articolo 107 TFUE, che, pur qualificando la misura di cui trattasi come aiuto di Stato, la dichiarava compatibile con il mercato comune, doveva essere considerata un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, per il motivo che l’errata qualificazione di una misura come aiuto di Stato aveva conseguenze giuridiche per lo Stato membro notificante, in quanto tale misura era soggetta ad una costante sorveglianza da parte della Commissione e a un periodico controllo da parte di questa, con la conseguenza che lo Stato membro fruiva di un ristretto margine di manovra nell’attuazione della misura notificata (sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 49 supra, EU:C:2011:551, punti 41 e 42).

54      Infine, la circostanza, richiamata dalla Commissione, che il Regno del Belgio, prima del procedimento amministrativo, avesse riconosciuto, perlomeno implicitamente, che la misura di cui trattasi costituiva un aiuto di Stato, anche supponendola provata, non può incidere sulla ricevibilità del presente ricorso. In proposito va rilevato che la Commissione stessa ha ammesso nella controreplica che, da un punto di vista strettamente giuridico, il fatto di aver precedentemente riconosciuto che la misura in esame costituiva un aiuto non privava il Regno del Belgio del diritto di contestare detto fatto.

55      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il presente ricorso deve essere dichiarato ricevibile.

 Nel merito

56      A sostegno del ricorso il Regno del Belgio deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel qualificare come aiuto di Stato il finanziamento dei test BSE obbligatori.

57      In particolare, il Regno del Belgio afferma che una delle condizioni che consentono di affermare l’esistenza di un aiuto di Stato non è presente nel caso di specie, vale a dire la condizione dell’esistenza di un vantaggio selettivo conferito dalla misura di cui trattasi.

58      Il motivo unico si divide in cinque parti, relative, rispettivamente, la prima, alla mancata riduzione di un onere che grava normalmente sul bilancio di un’impresa, la seconda, all’assenza di armonizzazione nell’ambito del finanziamento dei test BSE obbligatori, la terza, all’assenza di compensazione eccessiva risultante dalla misura in esame, la quarta, al carattere non selettivo della misura di cui trattasi e, la quinta, all’irrilevanza dei sistemi di finanziamento di detti test in vigore negli altri Stati membri in relazione alla valutazione della condizione di selettività.

59      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto la seconda parte del motivo unico prima di analizzarne la prima, quarta, quinta e terza parte.

 Sulla seconda parte del motivo unico, relativa all’assenza di armonizzazione nell’ambito del finanziamento dei test BSE obbligatori

60      Il Regno del Belgio afferma sostanzialmente che, in assenza di armonizzazione nell’ambito del finanziamento dei test BSE obbligatori nell’Unione europea, esso era libero di prendere in carico il costo di detti test senza che di ciò si potesse tenere conto in relazione alla normativa in materia di aiuti di Stato.

61      La Commissione chiede che tale parte sia disattesa.

62      Dalla giurisprudenza risulta che l’articolo 107 TFUE si prefigge lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti (sentenze del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, Racc., EU:C:1974:71, punto 26, e del 15 giugno 2006, Air Liquide Industries Belgium, C‑393/04 e C‑41/05, Racc., EU:C:2006:403, punto 27).

63      Onde garantire l’efficacia del divieto degli aiuti di Stato che incidono sugli scambi tra gli Stati membri, in quanto falsano o minacciano di falsare la concorrenza, l’articolo 108 TFUE impone alla Commissione uno specifico dovere di controllo e, agli Stati membri, obblighi precisi al fine di facilitare tale compito della Commissione e di evitare che la stessa sia posta di fronte al fatto compiuto (sentenza dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C‑143/99, Racc., EU:C:2001:598, punto 23).

64      Per quanto riguarda i progetti intesi a istituire o a modificare aiuti, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, richiede anzitutto che la Commissione ne venga informata in tempo utile per presentare le sue osservazioni. Tale paragrafo obbliga poi la Commissione ad avviare senza indugio il procedimento in contraddittorio contemplato all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, qualora essa ritenga che il progetto notificato non sia compatibile col mercato comune. Infine, l’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, vieta, in termini inequivocabili, allo Stato membro di dare esecuzione ai provvedimenti progettati prima che tale procedimento abbia condotto a una decisione finale (sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, punto 63 supra, EU:C:2001:598, punto 24).

65      Inoltre, occorre rilevare che gli interventi degli Stati membri nei settori che non hanno formato oggetto di armonizzazione nell’Unione europea non sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa in materia di controllo degli aiuti di Stato. Ammettere il contrario equivarrebbe necessariamente a privare di effetto utile le disposizioni degli articoli 107 TFUE e 108 TFUE.

66      In tal senso, per esempio, gli interventi statali nei settori rientranti nelle competenze esclusive degli Stati membri, come la fiscalità diretta, possono essere ricondotti agli articoli 107 TFUE e 108 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2011, Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, Racc., EU:C:2011:732; del 29 marzo 2012, 3M Italia, C‑417/10, Racc., EU:C:2012:184, punto 25, e ordinanza del 29 marzo 2012, Safilo, C‑529/10, EU:C:2012:188, punto 18).

67      Alla luce delle suesposte considerazioni, il Regno del Belgio era quindi tenuto a garantire che, prendendo interamente a suo carico il costo dei test BSE obbligatori, esso non violasse gli articoli 107 TFUE e 108 TFUE, indipendentemente dalla questione se il finanziamento di detti test avesse o meno formato oggetto di armonizzazione nell’Unione europea.

68      Pertanto, si deve respingere la seconda parte del motivo unico per questa sola ragione, senza che sia necessario esaminare gli argomenti, esposti ad abundantiam, addotti dal Regno del Belgio, intesi ad accertare l’assenza di armonizzazione nell’ambito del finanziamento dei test BSE obbligatori.

 Sulla prima parte del motivo unico, relativa alla mancata riduzione di un onere che grava normalmente sul bilancio di un’impresa

69      Il Regno del Belgio afferma sostanzialmente che la Commissione ha erroneamente sostenuto l’esistenza di un vantaggio economico conferito con la misura di cui trattasi.

70      La Commissione chiede che tale parte sia disattesa.

71      L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE definisce gli aiuti di Stato come gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri. La nozione di aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione è più generale di quella di sovvenzione, perché comprende non solo prestazioni positive come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi che, sotto forme diverse, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, per ciò stesso, senza essere sovvenzioni nel senso stretto della parola, sono della stessa natura e producono identici effetti. Tra i vantaggi indiretti che producono i medesimi effetti delle sovvenzioni figura la fornitura di beni o servizi a condizioni preferenziali (v. sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 49 supra, EU:C:2011:551, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

72      Dalla giurisprudenza risulta altresì che vengono considerati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (v. sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 49 supra, EU:C:2011:551, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

73      Il Regno del Belgio non contesta che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005, i test BSE obbligatori siano stati finanziati mediante risorse pubbliche. Occorre quindi valutare se la Commissione abbia commesso nella decisione impugnata un errore di diritto nel ritenere che tale finanziamento abbia liberato le imprese del settore bovino da un onere che grava normalmente sul loro bilancio.

74      In via preliminare va ricordato che la Commissione ha ritenuto, al punto 90 della decisione impugnata, che il costo dei controlli obbligatori relativi alla produzione o alla commercializzazione dei prodotti, come i test BSE obbligatori, era un onere che gravava normalmente sul bilancio delle imprese.

75      In primo luogo, il Regno del Belgio obietta che l’obbligo di eseguire i test BSE non discende dalle condizioni normali di mercato, bensì da un intervento dei poteri pubblici. Al riguardo, esso fa valere le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa GEMO (C‑126/01, Racc., EU:C:2002:273), nelle quali quest’ultimo chiarisce che il termine «normalmente» significa «in condizioni normali di mercato, ossia nelle condizioni di un mercato senza interventi statali e senza lacune» (v. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa GEMO, cit., EU:C:2002:273, paragrafo 77). Pertanto, nel caso di specie, esso afferma che, senza l’intervento dei poteri pubblici, detti test obbligatori non costituirebbero un onere che grava normalmente sul bilancio degli operatori del settore bovino.

76      Tuttavia, la nozione di oneri che gravano normalmente sul bilancio di un’impresa include, segnatamente, i costi supplementari che le imprese devono sopportare in ragione degli obblighi legali, regolamentari o contrattuali che si applicano a un’attività economica (v., per analogia, sentenze Italia/Commissione, punto 62 supra, EU:C:1974:71, punto 33; del 5 ottobre 1999, Francia/Commissione, C‑251/97, Racc., EU:C:1999:480, punto 40, e del 3 marzo 2005, Heiser, C‑172/03, Racc., EU:C:2005:130, punto 38).

77      Pertanto, la Commissione non è incorsa in alcun errore nel considerare che i costi dei controlli riguardanti la produzione o la commercializzazione dei prodotti, resi obbligatori da una disposizione di legge o regolamentare, come i test BSE obbligatori, costituivano oneri che gravavano normalmente sul bilancio di un’impresa.

78      L’argomento del Regno del Belgio, di conseguenza, va respinto.

79      In secondo luogo, il Regno del Belgio afferma sostanzialmente che il finanziamento dei test BSE obbligatori mediante risorse statali non conferisce alcun vantaggio agli operatori del settore bovino, dal momento che l’obbligo di effettuare detti test persegue un obiettivo di interesse generale, vale a dire la tutela della sanità pubblica.

80      In proposito si deve osservare che la Corte ha ripetutamente dichiarato che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non distingue gli interventi di cui trattasi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (sentenze Italia/Commissione, punto 62 supra, EU:C:1974:71, punto 27; del 12 dicembre 2002, Belgio/Commissione, C‑5/01, Racc., EU:C:2002:754, punto 45, e Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito, punto 66 supra, EU:C:2011:732, punto 87).

81      Pertanto, l’obiettivo di tutela della sanità pubblica perseguito dalla misura di cui trattasi, anche supponendolo corretto, non è sufficiente a escludere la qualificazione come aiuto di Stato stabilita dalla Commissione nella decisione impugnata.

82      L’argomento del Regno del Belgio, pertanto, va respinto.

83      In terzo luogo, il Regno del Belgio afferma che la presente causa deve essere distinta da quella che ha dato luogo alla sentenza del 20 novembre 2003, GEMO (C‑126/01, Racc., EU:C:2003:622), nella quale la Corte ha dichiarato che l’assunzione dei costi di raccolta e di eliminazione delle carcasse di animali e dei rifiuti della macellazione da parte della Repubblica francese conferiva un vantaggio agli allevatori e ai macelli, dal momento che tali costi rappresentavano oneri inerenti alla loro attività economica.

84      Il Regno del Belgio sostiene anzitutto che il principio «chi inquina paga», applicato dalla Corte nella sentenza GEMO, punto 83 supra (EU:C:2003:622), non è applicabile nel presente procedimento. Al riguardo, esso afferma che le carcasse di animali e i rifiuti della macellazione sono eventi esterni inerenti all’attività degli allevatori e dei macelli, a differenza della BSE, la quale è una malattia che non risulta direttamente dall’attività degli allevatori e dei macelli e che non presenta quindi alcun nesso chiaro e diretto con uno specifico produttore o un’impresa in particolare. A suo parere, questa tesi sarebbe confermata dagli orientamenti TSE, le cui parti IV e V, che riguardano, rispettivamente, i capi morti e i rifiuti dei macelli, fanno espresso riferimento al principio «chi inquina paga», mentre tale riferimento non figura nella parte III di detti orientamenti dedicata ai test TSE.

85      Tuttavia, la nozione di oneri che gravano normalmente sul bilancio di un’impresa non si limita ai costi derivanti dall’applicazione del principio «chi inquina paga». Il fatto che questo principio non sia applicabile nel presente procedimento, anche supponendolo accertato, non può quindi inficiare la conclusione che figura nel punto 76 supra.

86      L’argomento del Regno del Belgio, di conseguenza, va respinto.

87      Il Regno del Belgio, poi, basandosi sulle sentenze del 5 febbraio 1976, Conceria Bresciani (87/75, Racc., EU:C:1976:18), e del 15 dicembre 1993, Ligur Carni e a. (C‑277/91, C‑318/91 e C‑319/91, Racc., EU:C:1993:927), afferma che un sistema di controlli obbligatori diretto, come nel caso di specie, a tutelare la sanità pubblica non è un servizio concesso alle imprese per il quale esse dovrebbero normalmente pagare.

88      In proposito va osservato che la Corte, nelle sentenze citate al precedente punto 87, ha stabilito che gli oneri soggetti al suo esame, dovuti per i controlli sanitari effettuati nell’interesse generale su prodotti importati, già assoggettati a controlli analoghi nel paese di origine, non potevano essere considerati come la contropartita di un servizio, e che incombeva alla collettività pubblica l’obbligo di sopportare il costo di detti controlli.  

89      Tuttavia, occorre rilevare che nelle sentenze citate al precedente punto 87 la Corte ha dovuto pronunciarsi unicamente sulla questione della compatibilità del finanziamento di determinati controlli sanitari con le norme relative alla libera circolazione delle merci e, pertanto, non si è pronunciata sulla legittimità di detto finanziamento in relazione all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

90      Di conseguenza, la giurisprudenza richiamata dal Regno del Belgio non è pertinente nel caso di specie.

91      L’argomento del Regno del Belgio, pertanto, va respinto.

92      In quarto e ultimo luogo, il Regno del Belgio afferma sostanzialmente che i test BSE obbligatori si ricollegano all’esercizio delle sue prerogative di potere pubblico e non hanno, pertanto, un carattere economico che giustifichi l’applicazione delle regole di concorrenza del Trattato FUE. A suo parere, esso poteva quindi sostenere la totalità del costo di detti test senza che tale misura costituisse un aiuto di Stato.

93      Nella sua risposta a un quesito scritto sottoposto dal Tribunale, il Regno del Belgio ha precisato l’argomento menzionato al precedente punto 92, rilevando che l’organizzazione dei test BSE, inclusa quella del loro finanziamento, rientra nelle prerogative di potere pubblico.

94      Al riguardo è sufficiente constatare, come rileva giustamente la Commissione, e senza che ciò sia contestato dal Regno del Belgio, che gli operatori del settore bovino sono tenuti unicamente, in applicazione della normativa nazionale, a far eseguire i test BSE sui bovini inviati alla macellazione prima di poter commercializzare le loro carni, grassi e frattaglie, il che non comporta, da parte loro, l’esercizio di prerogative di potere pubblico.

95      Di conseguenza, l’argomento citato al precedente punto 92 non può inficiare la conclusione secondo cui il costo dei test BSE obbligatori è un onere che gli operatori del settore bovino sono tenuti a sopportare nell’ambito dell’esercizio della loro attività economica (v. punti da 69 a 86 supra).

96      Infine, e in ogni caso, occorre rilevare che, come risulta dalla giurisprudenza citata nel precedente punto 76, il fatto che la normativa nazionale imponga oneri alle imprese, che si ricollegano quindi necessariamente all’esercizio da parte dello Stato membro interessato delle sue prerogative di potere pubblico, non osta a che detti oneri siano qualificati come «oneri che gravano normalmente sul bilancio di un’impresa».

97      Di conseguenza, occorre respingere l’argomento del Regno del Belgio.

98      Alla luce dei suesposti rilievi, si deve respingere la prima parte del motivo unico in quanto infondata.

 Sulla quarta parte del motivo unico, relativa al carattere non selettivo della misura di cui trattasi

99      Il Regno del Belgio afferma sostanzialmente che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel considerare la misura in esame come selettiva.

100    La Commissione chiede che tale parte sia disattesa.

101    Secondo costante giurisprudenza, la qualificazione come aiuto richiede che sussistano tutti i presupposti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 49 supra, EU:C:2011:551, punto 61). In particolare, come rilevato al punto 71 supra, un vantaggio economico concesso da uno Stato membro riveste carattere di aiuto solo se è tale da favorire talune imprese o talune produzioni (sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 49 supra, EU:C:2011:551, punto 61).

102    Quindi, al fine di provare che la misura controversa si applichi in modo selettivo a talune imprese o a talune produzioni, spetta alla Commissione dimostrare che essa introduce differenziazioni tra imprese che, rispetto all’obiettivo della misura controversa, versano in una situazione di fatto e di diritto analoga (sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 49 supra, EU:C:2011:551, punto 62).

103    Tuttavia, va altresì rilevato che la nozione di aiuto non riguarda misure che introducono una differenziazione tra imprese in materia di spese, quando questa differenziazione risulta dalla natura e dalla struttura del sistema di spese di cui trattasi. Spetta allo Stato membro che ha introdotto una siffatta differenziazione tra imprese in materia di oneri dimostrare che essa sia effettivamente giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema di cui trattasi (sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 49 supra, EU:C:2011:551, punto 62).

104    Nel caso di specie occorre ricordare che la Commissione ha correttamente affermato, al punto 90 della decisione impugnata, che il costo dei controlli obbligatori riguardanti la produzione o la commercializzazione dei prodotti era un onere gravante normalmente sul bilancio di un’impresa (v. punto 77 supra).

105    Con la misura in esame, il Regno del Belgio ha quindi ridotto i costi che normalmente gravavano sul bilancio di un’impresa.

106    Inoltre, al punto 92 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che, in Belgio, il vantaggio di cui trattasi fosse riservato unicamente a un settore specifico, vale a dire «quello dell’allevamento degli animali sottoposti ai test BSE».

107    In proposito va sottolineato che, in risposta a un quesito scritto sottoposto dal Tribunale, la Commissione ha chiarito che, per «settore dell’allevamento degli animali sottoposti ai test BSE» si doveva intendere l’insieme degli operatori del settore bovino che la decisione impugnata aveva identificato come i beneficiari della misura in esame, ossia gli allevatori, i macelli e le altre entità che lavoravano, maneggiavano, vendevano o commercializzavano prodotti derivanti dai bovini sottoposti a un test BSE obbligatorio.

108    Pertanto, in considerazione della giurisprudenza citata al precedente punto 101, la Commissione ha ritenuto giustamente, al punto 92 della decisione impugnata, che la misura di cui trattasi fosse selettiva.

109    In primo luogo, il Regno del Belgio obietta che la Commissione, sulla quale incombe l’onere della prova del carattere selettivo del finanziamento dei test BSE obbligatori, non ha dimostrato che detto finanziamento avesse introdotto differenziazioni tra imprese che, rispetto all’obiettivo della misura controversa, versavano in una situazione di fatto e di diritto analoga.

110    Tuttavia, la Commissione ha rilevato che gli operatori del settore bovino beneficiavano di un vantaggio del quale non godevano le imprese di altri settori, in quanto essi beneficiavano della gratuità dei controlli che dovevano obbligatoriamente effettuare prima dell’immissione in commercio o della commercializzazione dei loro prodotti, mentre le imprese di altri settori non avevano questa possibilità, il che non è contestato dal Regno del Belgio.

111    Di conseguenza, la Commissione ha potuto validamente dimostrare che il Regno del Belgio ha introdotto una differenziazione tra imprese in materia di oneri ai sensi della giurisprudenza sopracitata al punto 101.

112    L’argomento del Regno del Belgio va quindi respinto.

113    In secondo luogo, il Regno del Belgio afferma che il carattere selettivo della misura di cui trattasi può essere valutato solo in relazione alle imprese che producono, commercializzano o lavorano i prodotti sottoposti ai test BSE obbligatori, dal momento che le altre imprese non si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga.

114    In proposito va ricordato che il carattere selettivo di una misura si valuta rispetto alla totalità delle imprese, e non rispetto alle imprese beneficiarie di un medesimo vantaggio all’interno di uno stesso settore (sentenze dell’11 giugno 2009, Italia/Commissione, T‑222/04, Racc., EU:T:2009:194, punto 66, e del 13 settembre 2012, Italia/Commissione, T‑379/09, EU:T:2012:422, punto 47).

115    Inoltre, se il Regno del Belgio, con la sua tesi secondo cui solo le imprese che producono, commercializzano o lavorano i prodotti sottoposti ai test BSE obbligatori sono in una situazione di fatto e di diritto analoga, sostiene che tali imprese devono sopportare un onere specifico che le imprese di altri settori non sono tenute a sostenere, vale a dire il costo di detti test, esso non intende contestare il carattere selettivo della misura di cui trattasi, bensì giustificarlo.

116    Orbene, in un’ipotesi del genere siffatto argomento dovrebbe essere respinto, essendo quest’ultimo manifestamente insufficiente per dimostrare che la differenziazione tra imprese, introdotta dalla misura in esame, è giustificata dalla natura e dall’economia del sistema di spese di cui trattasi.

117    Alla luce delle suesposte considerazioni, la Commissione non è incorsa in alcun errore nel ritenere che la misura in questione fosse selettiva ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

118    Pertanto, si deve respingere la quarta parte del motivo unico in quanto infondata.

 Sulla quinta parte del motivo unico, relativa all’irrilevanza dei sistemi di finanziamento dei test BSE obbligatori in vigore negli altri Stati membri per la valutazione della condizione relativa alla selettività

119    Il Regno del Belgio afferma che, ai punti 91 e 92 della decisione impugnata, la Commissione ha concluso che esistesse un vantaggio selettivo dopo aver rilevato che la misura in esame poteva condurre a distorsioni di concorrenza in relazione alle imprese situate negli Stati membri in cui i test BSE obbligatori erano finanziati in modo diverso. Orbene, la condizione della selettività potrebbe essere valutata solo in relazione alle imprese rientranti nella normativa dello Stato membro che stabilisce la misura in questione.

120    Nel controricorso, la Commissione ha riconosciuto che, per valutare l’esistenza di un vantaggio selettivo, non rileva tener conto delle differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda la portata della loro partecipazione al finanziamento dei test BSE obbligatori. In tale contesto, essa ha precisato che la frase del punto 92 della decisione impugnata, contestata dal Regno del Belgio, concerne la valutazione delle distorsioni della concorrenza e non quella di un vantaggio selettivo.

121    In proposito, va anzitutto rilevato che il punto 92 della decisione impugnata figura al capo 5.1.2 di quest’ultima, intitolato «Vantaggio selettivo per un’impresa», e non al capo 5.1.3 della medesima decisione, recante il titolo «Distorsione di concorrenza ed incidenza sugli scambi all’interno dell’Unione».

122    Dal tenore inequivocabile del punto 92 della decisione impugnata risulta, poi, che la Commissione ha esaminato nei seguenti termini se la condizione di selettività fosse soddisfatta:

«Nel caso specifico, a livello nazionale, il finanziamento dei test BSE da parte dello Stato giova un settore specifico: quello dell’allevamento degli animali sottoposti [a detti test]. Sul piano comunitario, il finanziamento statale o con risorse statali [di questi test] a favore delle imprese belghe conferisce loro un vantaggio rispetto ai rispettivi concorrenti stranieri, il cui finanziamento dei [medesimi test] obbligatori non è coperto dallo Stato o da risorse statali».

123    Di conseguenza, la Commissione sostiene erroneamente che il confronto, effettuato al punto 92 della decisione impugnata, tra la situazione dei beneficiari della misura di cui trattasi e quella delle imprese degli altri Stati membri che ne sono escluse riguarda la valutazione delle distorsioni di concorrenza.

124    In proposito, dalla giurisprudenza risulta che la valutazione della condizione, enunciata nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e relativa all’incidenza sugli scambi tra Stati membri, consiste nell’esaminare se le imprese o le produzioni di uno Stato membro siano favorite rispetto alle imprese o produzioni degli altri Stati membri, mentre la condizione di selettività, enunciata nel medesimo paragrafo di tale articolo, può essere valutata esclusivamente facendo riferimento a un solo Stato membro e risulta unicamente da un’analisi della differenza di trattamento fra le sole imprese o produzioni di tale Stato (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2004, Spagna/Commissione, C‑73/03, EU:C:2004:711, punto 28).

125    Nel caso di specie, la Commissione, non essendosi basata unicamente su una differenza di trattamento tra le imprese interessate dalla normativa di un solo e medesimo Stato membro, ma anche su una differenza di trattamento tra le imprese di uno Stato membro e quelle di altri Stati membri (v. punti 121 e 122 supra), è incorsa in un errore nell’ambito della propria valutazione della condizione di selettività.

126    Tuttavia, come risulta dai precedenti punti da 104 a 117, anche in mancanza di detta erronea considerazione, gli altri motivi della decisione impugnata e, in particolare, la prima frase del suo punto 92 giustificano la conclusione secondo cui la misura in questione è selettiva. Ciò premesso, l’errore in cui è incorsa la Commissione non può rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata.

127    Alla luce di quanto precede, si deve respingere la quinta parte del motivo unico in quanto ininfluente.

 Sulla terza parte del motivo unico, relativa all’assenza di compensazione eccessiva

128    Il Regno del Belgio afferma che il finanziamento dei test BSE obbligatori mediante risorse statali non ha mai superato il costo reale di detti test, escludendo pertanto qualunque compensazione eccessiva a favore dei beneficiari individuati nella decisione impugnata.

129    Il Regno del Belgio sottolinea, inoltre, che i laboratori che hanno effettuato i test BSE obbligatori hanno «ricevuto» un prezzo conforme a quello di mercato per i loro servizi e sono stati selezionati secondo una procedura di gara d’appalto aperta e non discriminatoria.

130    La Commissione chiede il rigetto di tale parte.

131    Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorso introduttivo del giudizio deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. L’atto introduttivo deve pertanto chiarire il motivo sul quale il ricorso si basa, cosicché la semplice enunciazione astratta dei motivi non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura (sentenza del 12 gennaio 1995, Viho/Commissione, T‑102/92, Racc., EU:T:1995:3, punto 68). Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto (sentenza del 14 maggio 1998, Mo Och Domsjö/Commissione, T‑352/94, Racc., EU:T:1998:103, punto 333).

132    Inoltre, al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un argomento sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (v., in tal senso, ordinanza del 20 ottobre 2000, RJB Mining/Commissione, T‑110/98 REC, EU:T:2000:239, punto 23 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del 10 aprile 2003, Travelex Global and Financial Services e Interpayment Services/Commissione, T‑195/00, Racc., EU:T:2003:111, punto 26).

133    Nel caso di specie, il Regno del Belgio non ha sufficientemente precisato nel ricorso il proprio addebito relativo all’assenza di compensazione eccessiva. Inoltre, gli argomenti che esso ha esposto nel ricorso a sostegno di tale addebito non rispondono ai requisiti di chiarezza e precisione stabiliti all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura. Infatti, esso non ha chiarito in che misura l’asserita assenza di compensazione eccessiva avrebbe consentito di ritenere che la misura in esame non avesse conferito un vantaggio economico selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

134    Alla luce dei suesposti rilievi, la terza parte del motivo deve essere dichiarata irricevibile.

135    Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere interamente il ricorso.

 Sulle spese

136    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 marzo 2015.

Firme

Indice


Contesto normativo

Regolamento n. 999/2001

Orientamenti TSE

Fatti

Procedimento dinanzi alla Commissione

Decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulla seconda parte del motivo unico, relativa all’assenza di armonizzazione nell’ambito del finanziamento dei test BSE obbligatori

Sulla prima parte del motivo unico, relativa alla mancata riduzione di un onere che grava normalmente sul bilancio di un’impresa

Sulla quarta parte del motivo unico, relativa al carattere non selettivo della misura di cui trattasi

Sulla quinta parte del motivo unico, relativa all’irrilevanza dei sistemi di finanziamento dei test BSE obbligatori in vigore negli altri Stati membri per la valutazione della condizione relativa alla selettività

Sulla terza parte del motivo unico, relativa all’assenza di compensazione eccessiva

Sulle spese


* Lingua processuale: il neerlandese.