Language of document : ECLI:EU:T:2015:374





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 giugno 2015 –
McCullough / Cedefop

(causa T‑496/13)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti riguardanti l’aggiudicazione di appalti pubblici e la conclusione dei contratti che ne derivano – Domanda diretta a produrre i documenti nel contesto di un procedimento penale – Diniego d’accesso – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale»

1.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza (Artt. 6, § 1, comma 3, TUE e 19, § 1, TUE; artt. 263, comma 4, TFUE, 264 TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7) (v. punti 16, 18‑22)

2.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata (Artt. 263 TFUE, 265 TFUE e 266 TFUE) (v. punti 23, 27)

3.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Esame della legittimità del procedimento penale svoltosi dinanzi al giudice di uno Stato membro – Insussistenza (Art. 256 e 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 2) (v. punto 26)

4.                     Privilegi e immunità dell’Unione europea – Domanda di autorizzazione ad effettuare un pignoramento presso un’istituzione – Necessità di un’autorizzazione della Corte – Domanda volta a consentire l’accesso di un terzo ai locali e agli edifici interessati – Irricevibilità (Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, art. 1) (v. punti 31‑33)

5.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Oggetto – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive – Obbligo di motivazione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, 4° e 11° considerando e artt. 1 e 4) (v. punti 36‑40, 82)

6.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Portata – Obbligo di valutazione in conformità con la legislazione dell’Unione sulla protezione dei dati personali – Piena applicabilità delle disposizioni del regolamento n. 45/2001 a qualunque domanda di accesso a documenti che contengono dati personali [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 8, e n. 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (v. punti 41‑44)

7.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Diniego di accesso a un documento a causa della sua inesistenza o della sua mancata detenzione da parte dell’istituzione interessata – Presunzione d’inesistenza ricavata da una dichiarazione formulata in tal senso dall’istituzione interessata – Presunzione semplice superabile in base a indizi pertinenti e concordanti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2, § 3, e 4) (v. punti 49, 50)

8.                     Istituzioni dell’Unione europea – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento n. 45/2001 – Nozione di dati personali – Verbale di una riunione contenente i nomi dei partecipanti – Inclusione – Domanda di accesso al verbale basata sul regolamento n. 1049/2001 – Obbligo per il richiedente di dimostrare la necessità del trasferimento dei dati personali di cui trattasi [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 5 e 8, a) e b), e n. 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (v. punti 66‑68)

9.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 76)

10.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Obbligo di motivazione – Portata – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti – Limiti [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (v. punti 83, 84, 86, 88, 90, 91)

11.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela del processo decisionale – Tutela dei documenti redatti nell’ambito di un procedimento già concluso – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3, comma 2) (v. punti 99‑102, 107, 109, 111, 112)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Cedefop del 15 luglio 2013 recante diniego d’accesso ai verbali del suo consiglio di direzione, a quelli del suo ufficio e a quelli del gruppo direttivo «Knowledge Management System», redatti per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005; domanda di ingiungere al Cedefop di fornire i documenti richiesti e domanda di autorizzare, in forza dell’articolo 16 del regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39, pag. 1), e dell’articolo 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, le autorità nazionali elleniche a violare i locali e gli edifici del Cedefop, conformemente alle leggi elleniche applicabili, e a compiere indagini, perquisizioni e confische in tali locali ed edifici allo scopo di procurarsi i documenti richiesti per fare luce su eventuali reati.

Dispositivo

1)

La decisione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) del 15 luglio 2013, recante diniego d’accesso ai verbali del suo consiglio di direzione, a quelli del suo ufficio e a quelli del gruppo direttivo «Knowledge Management System», redatti per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005, è annullata in quanto in essa viene negato l’accesso ai verbali del consiglio direttivo e dell’ufficio, salvo per quanto riguarda l’accesso ai nomi dei loro membri.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Cedefop è condannato a sopportare le proprie spese e i tre quarti delle spese sostenute dal sig. Colin Boyd McCullough.

4)

Il sig. McCullough è condannato a sopportare un quarto delle proprie spese.