Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della European Dynamics S.A. contro Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, proposto il 24 giugno 2005

(Causa T-250/05)

Lingua processuale: l'inglese

Il 24 giugno 2005 la European Dynamics S.A, con sede in Atene (Grecia) rappresentata dall'avv. N. Korogiannakis, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione dell'UPUCE che non accoglie l'offerta presentata dalla ricorrente e che assegna il contratto all'aggiudicatario;

-    ordinare all'UPUCE di pagare le spese legali e le altre spese e costi sostenuti in relazione al ricorso, anche se il presente ricorso sarà respinto.

Motivi e principali argomenti:

La società ricorrente ha presentato un'offerta nell'ambito della gara d'appalto n.. 6019-1 per la prestazione di servizi relativi alla raccolta, alla produzione e alla divulgazione di documenti e pubblicazioni elettronici, in particolare il Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUS). La decisione impugnata ha respinto l'offerta del ricorrente e ha aggiudicato il contratto ad un altro offerente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente afferma che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del divieto di discriminazione poiché l'UPUCE ha omesso di valutare e risolvere un problema sottoposto alla sua attenzione dalla ricorrente, vale a dire il fatto che solo un numero alquanto limitato di società che producono CD-ROM e sono situate nel raggio di circa due ore da Lussemburgo sarebbe in grado di fornire la quantità richiesta alle condizioni imposte dal bando di gara e che in questo modo gli offerenti sarebbero obbligati a presentare offerte in collaborazione con tali società e sarebbero pertanto ad esse legati per quanto riguarda i prezzi e la qualità. Secondo la ricorrente esistevano varie altre possibilità, ma l'UPUCE non ha intrapreso alcuna azione e di conseguenza solo un'offerta ha potuto essere accettata in quanto rispondente ai criteri di valutazione tecnica.

La ricorrente fa inoltre valere due manifesti errori di valutazione del rapporto di valutazione, ossia il fatto che il prezzo offerto dalla ricorrente sia stato considerato più alto di circa 800 000 EUR rispetto a quello che era realmente e che sia stato osservato, erroneamente, che la produzione non sembrava realizzabile, nonché che nell'offerta non vi era alcuna informazione sul CD-ROM.

Infine, la ricorrente afferma che la decisione impugnata è viziata per mancata comunicazione di informazioni rilevanti e per carenza di motivazione.

____________