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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di José Fernandez Tunon contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 luglio 2005

    (Causa T-253/05)

    Lingua processuale: il francese

Il 4 luglio 2005 il sig. José Fernandez Tunon, residente in Beersel (Belgio), rappresentato dall'avv. Lucas Vogel, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione adottata dall'autorità competente a stipulare contratti (AHCC) il 21 marzo 2005 (notificata il 22 marzo 2005 e ricevuta il 24 marzo 2005), con cui è stata respinta la domanda, riqualificata come reclamo, presentata dal ricorrente il 23 novembre 2004, contro la decisione che fissa l'inquadramento e la remunerazione del ricorrente, in qualità di agente contrattuale, ai sensi del contratto stipulato il 23 agosto 2004;

-    ove sia necessario, annullare altresì la detta decisione iniziale con cui erano stati fissati l'inquadramento e la remunerazione del ricorrente, in qualità di agente contrattuale, ai sensi della convenzione stipulata il 23 agosto 2004;

-    condannare la convenuta a pagare un indennizzo di euro 25 000, con espressa riserva di maggiorarlo, di diminuirlo o di precisarlo ulteriormente;

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ex agente ausiliario (categoria D, gruppo VIII, classe 4), la cui remunerazione sarebbe stata ridotta a seguito della sua assunzione quale agente contrattuale mentre le sue funzioni sarebbero rimaste invariate, impugna la decisione dell'autorità amministrativa con cui vengono fissati il suo inquadramento e la sua remunerazione, quale agente contrattuale, nel gruppo di funzioni I, grado 1, scatto 1.

A sostegno delle sue conclusioni, il ricorrente fa valere:

-    la violazione degli artt. 3 bis, n. 1, sub a, e 80, nn. 2 e 3, del regime applicabile agli altri agenti (RAA), nonché l'esistenza nel caso di specie di un errore manifesto di valutazione, in quanto il ricorrente, all'epoca della sua assunzione in qualità di agente contrattuale, è stato inquadrato in un gruppo di funzioni che non corrisponde né alla descrizione teorica delle sue mansioni, né alla realtà effettiva dei compiti assegnatigli;

-    la mancata presa in considerazione dell'art. 80, n. 3, del RAA per quanto riguarda il procedimento seguito per selezionare i posti che potevano essere assegnati ad agenti contrattuali, nonché per definire il gruppo di funzioni di appartenenza di ciascuno di tali posti, in quanto il detto lavoro sarebbe stato svolto da una "Task Force" la cui composizione e il cui metodo di funzionamento erano sconosciuti e non verificabili, mentre le disposizioni statutarie impongono la consultazione del comitato dello Statuto;

-    la violazione del divieto di discriminazione, in quanto, a causa della decisione impugnata, il ricorrente è obbligato a svolgere le stesse funzioni che gli erano state assegnate precedentemente, in cambio di una remunerazione nettamente inferiore e in un contesto di assoluta precarietà, mentre funzioni identiche sono svolte, all'interno della Commissione, da dipendenti che, poiché beneficiano delle disposizioni dello Statuto, godono di una considerevole sicurezza di impiego e di una remunerazione ampiamente superiore.

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