Language of document : ECLI:EU:T:2015:982

Causa T‑241/13

Repubblica ellenica

contro

Commissione europea

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Carni bovine – Carni ovine e caprine – Tabacco – Articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 – Articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 dicembre 2015

1.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Oggetto

(Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31)

2.      Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento unico – Attuazione regionale e facoltativa – Pagamento supplementare concesso per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità – Fissazione delle percentuali di trattenuta – Margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri – Limiti – Obbligo degli Stati membri di rendere note agli operatori le condizioni di ammissibilità – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, art. 69; regolamento della Commissione n. 795/2004, art. 48, § 6)

3.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Controlli inaffidabili – Diniego di imputazione al Fondo

(Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, art. 69; regolamento della Commissione n. 795/2004, art. 48)

4.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro

(Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31)

5.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Stima delle perdite subite dal Fondo – Obbligo per la Commissione di dimostrare l’esistenza di un danno effettivo subìto dal Fondo – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31, § 2)

6.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti a titolo di spese finanziate dal FEAOG, dal FEAGA e dal FEASR – Relazione di sintesi relativa alla decisione da cui emergono contraddizioni tali da impedire ai destinatari di conoscere la motivazione della decisione – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – 29850 / Annullamento della decisione

(Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, e n. 1290/2005, art. 31, § 123)

7.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Interpretazione della motivazione di un atto amministrativo – Limiti

(Artt. 263 TFUE e 264 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 22)

2.      Il pagamento supplementare previsto dall’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, è diretto, da una parte, ad incentivare gli agricoltori al rispetto dei requisiti relativi al miglioramento della qualità dei loro prodotti ed alla tutela dell’ambiente, come compenso per il loro migliore adattamento alle nuove esigenze della politica agricola comune e, dall’altra, ad attenuare le ripercussioni provocate di fatto per taluni settori di prodotti dalla transizione dal regime di pagamento diretto al regime del pagamento unico. In tale contesto, l’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 attribuisce a tutti gli Stati membri un certo margine discrezionale per effettuare pagamenti supplementari nell’ambito della riforma della politica agricola comune. Tuttavia, l’autorizzazione concessa agli Stati membri è rigorosamente circoscritta ed è subordinata ad una serie di condizioni di tipo tanto sostanziale quanto procedurale.

Per quanto riguarda l’obbligo previsto all’articolo 48, paragrafo 6, del regolamento n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento n. 1782/2003, esso consente alla Commissione di essere informata delle condizioni di ammissibilità decise dagli Stati membri. Esso permette anche di assicurarsi che gli operatori interessati conoscano, prima che l’anno di domanda abbia inizio, le condizioni che consentiranno loro di accedere al pagamento supplementare previsto dall’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003. A tal proposito, la funzione di incentivazione del pagamento supplementare può risultare efficace soltanto se le condizioni di ammissibilità per un anno di domanda sono note agli agricoltori interessati, prima che l’anno suddetto abbia inizio, e non vengono successivamente modificate.

(v. punti 30, 31, 33)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 35)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 36)

5.      Nell’ambito della valutazione, da parte della Commissione, degli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione in seguito alla constatazione di irregolarità nelle spese sostenute da uno Stato membro, l’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, non istituisce una condizione che subordini ciascuna rettifica finanziaria alla dimostrazione di un danno effettivo subito dal Fondo.

(v. punto 44)

6.      Nell’ambito del controllo della motivazione di una decisione che esclude dal finanziamento dell’Unione talune spese sostenute dagli Stati membri nel contesto dei diversi fondi strutturali dell’Unione, occorre prendere in considerazione la relazione di sintesi che accompagna la decisione, atteso che tale relazione costituisce un documento essenziale per comprendere la motivazione della suddetta decisione, in quanto quest’ultima è stata adottata in base ad essa. A tal riguardo, la suddetta decisione deve essere annullata allorché sussiste una contraddizione di motivazione tra la relazione di sintesi e gli altri documenti rilevanti del procedimento amministrativo riguardante la rettifica di cui trattasi, cui si aggiungono altre imprecisioni o contraddizioni nella motivazione della suddetta relazione, contraddizione che non consente allo Stato membro interessato di conoscere la motivazione reale di tale decisione con riferimento alla rettifica finanziaria applicata. Infatti, una contraddizione nella motivazione di una decisione integra inosservanza dell’obbligo ex articolo 296 TFUE tale da inficiare la validità dell’atto di cui trattasi qualora risulti che a causa di tale contraddizione il destinatario dell’atto non è in grado di conoscere la reale motivazione della decisione, nel suo complesso o in parte, e che pertanto il dispositivo dell’atto è in tutto o in parte privo di qualsiasi fondamento giuridico.

(v. punti 51, 56, 63, 64)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 57)