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Ricorso proposto il 28 dicembre 2011 - Veloss e Attimedia / Parlamento

(Causa T-667/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Veloss International SA (Bruxelles, Belgio) e Attimedia SA (Bruxelles) (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento europeo di selezionare le offerte presentate dalle ricorrenti in risposta alla gara d'appalto EL/2011/EU "Traduzione in greco" 2 al secondo posto sulla lista degli aggiudicatari, comunicata alle ricorrenti con lettera datata 18 ottobre 2011 e tutte le decisioni correlate adottate successivamente dal convenuto, compresa quella di attribuire il rispettivo contratto al primo aggiudicatario;

condannare il Parlamento europeo al risarcimento del pregiudizio subito dalle ricorrenti per perdita di chance e danno alla reputazione, per un importo pari a EUR 10 000;

condannare il Parlamento europeo alle spese sostenute dalle ricorrenti in relazione al presente ricorso, anche qualora lo stesso fosse respinto dal Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che

il comitato di valutazione avrebbe sistematicamente mescolato i criteri di selezione e di aggiudicazione e varie fase della procedura di gara.

Secondo motivo, vertente sul fatto che

il Parlamento europeo avrebbe violato l'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario , in quanto non avrebbe comunicato alle ricorrenti l'offerta finanziaria dell'aggiudicatario, nonostante esse ne avessero fatto richiesta scritta.

Terzo motivo, vertente su

varie lacune nel metodo di valutazione applicato dal comitato di valutazione, e inoltre contestazione della composizione di quest'ultimo e mancanza di efficacia da parte dello stesso.

Quarto motivo, vertente su

indeterminatezza e inadeguatezza dei criteri di selezione e di aggiudicazione e considerazione di criteri che non sono stati comunicati agli offerenti.

Quinto motivo, vertente sul fatto che

il comitato di valutazione non avrebbe chiesto la prova della formazione e dell'esperienza nel campo della traduzione del personale degli offerenti.

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1 - GU 2011/S 56-090374.

2 - Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).